Testo dell'articoloVigente
Art. 12-bis DPR 448/1988 — Diritto all’informazione
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
1. Fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto e dall’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che vengano informati l’esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter; b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall’esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all’articolo 12; c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all’articolo 6; d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell’articolo 9; e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.
3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto: a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall’autorità giudiziaria, d’ufficio o su istanza di parte; c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute sia fisica sia psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l’accesso all’istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l’accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.
4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che: a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata; b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato all’età e alle capacità del minorenne. articolo precedente articolo successivo
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Commento
La genesi europea della norma
L'articolo 12-bis è stato introdotto in recepimento della direttiva (UE) 2016/800, che dedica specifiche disposizioni al diritto all'informazione dei minori (articoli 4 e 5 della direttiva). Il legislatore italiano ha costruito la norma su due pilastri: il rinvio all'articolo 1 del DPR 448/1988 (principi generali) e al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (esecuzione penale per i minorenni), che già prevedono forme di informazione adeguate all'età. L'articolo 12-bis si configura dunque come norma di completamento, che aggiunge un catalogo puntuale di diritti da comunicare al minore, integrandosi con i doveri informativi già esistenti.
Il comma 2: informazioni al momento della comunicazione delle indagini
Il comma 2 elenca i diritti di cui il minore deve essere informato quando viene a conoscenza di essere sottoposto a indagini. Si tratta di diritti fondamentali che riguardano: l'informazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale (o ad altra persona designata ex articolo 12); l'assistenza dei genitori o dei soggetti indicati dall'articolo 12 in ogni fase del procedimento; l'assistenza dei servizi sociali e minorili ex articolo 6; la valutazione individuale della propria situazione personale ai sensi dell'articolo 9; la tutela della riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche attraverso le misure previste dagli articoli 13 e 33. Questo elenco trasforma in diritti soggettivi individuali principi che nell'ordinamento minorile erano già implicitamente operanti, dotandoli di una base normativa espressa e di correlati obblighi informativi in capo all'autorità.
Il comma 3: informazioni aggiuntive in caso di privazione della libertà
Il comma 3 aggiunge un secondo livello informativo destinato al minore che si trovi in stato di privazione della libertà personale. I diritti ulteriori includono: la brevità della detenzione come principio guida (la privazione della libertà è ammessa solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata); la rivalutazione periodica della misura da parte dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza; il diritto a un trattamento specifico e adeguato alla personalità e alle esigenze educative, comprensivo di tutela della salute fisica e psichica, rispetto della libertà religiosa, accesso all'istruzione e alla formazione, tutela della vita familiare, accesso a programmi di reinserimento sociale. Questi diritti riflettono gli standard internazionali elaborati dalle Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 1985) e dalle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (Regole dell'Avana, 1990).
Il comma 4: informazioni specifiche sulla custodia cautelare
Il comma 4 è dedicato al caso in cui il minore sia sottoposto a misura cautelare detentiva. In questo caso riceve informazioni ulteriori: che la custodia cautelare è misura residuale, disponibile solo quando ogni altra è inadeguata; che i termini massimi di durata sono predeterminati per legge e inferiori a quelli previsti per gli adulti (ridotti di un terzo o della metà, a seconda dell'età, come stabilisce l'articolo 23 del DPR 448/1988); che la detenzione si svolge in luoghi separati da quelli destinati agli adulti, fino al compimento dei diciotto anni e, salvi i casi previsti dalla legge, fino ai venticinque anni. Queste informazioni servono a rendere il minore consapevole delle tutele che lo circondano, consentendogli di esercitare i diritti processuali con piena comprensione della propria situazione.
Il comma 5: il linguaggio comprensibile come requisito di efficacia
Il comma 5 sancisce che tutte le informazioni devono essere fornite «con un linguaggio comprensibile, adeguato all'età e alle capacità del minorenne». Questo requisito non è meramente formale: un'informazione tecnicamente corretta ma resa in linguaggio giuridico astratto non soddisfa l'obbligo. In pratica, questo significa che l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria che informa il minore devono usare un registro linguistico adatto alla sua età e al suo livello culturale. La presenza di un interprete è obbligatoria quando il minore non comprende la lingua italiana. L'adeguatezza del linguaggio utilizzato può essere verificata anche attraverso la relazione dei servizi minorili, che spesso partecipano alle comunicazioni con funzione di mediazione comunicativa.
Conseguenze dell'omessa informazione
La mancata osservanza degli obblighi informativi previsti dall'articolo 12-bis può riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivamente compiuti. In particolare, se il minore non è stato informato del diritto all'assistenza dei genitori ex articolo 12 e in conseguenza di ciò ha partecipato a un atto senza tale presenza, la difesa potrà contestarne la validità. La giurisprudenza in formazione su questo articolo (di introduzione relativamente recente) dovrà chiarire i confini tra nullità assolute, relative e mere irregolarità, ma il principio di fondo è che la violazione degli obblighi informativi non rimane senza conseguenze processuali.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando deve ricevere le informazioni un minore indagato?
Le informazioni devono essere fornite quando il minore è informato di essere sottoposto a indagini, quindi in prossimità del primo contatto formale con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria.
Un minore detenuto in custodia cautelare ha diritto a sapere per quanto tempo può restare in carcere?
Sì. Il comma 4 dell'articolo 12-bis impone che il minore sia informato del fatto che i termini massimi di custodia sono predeterminati per legge e inferiori a quelli degli adulti, come stabilisce l'articolo 23 del DPR 448/1988.
Chi è responsabile di fornire le informazioni al minore?
A seconda della fase, l'obbligo spetta alla polizia giudiziaria (nella fase delle indagini), al pubblico ministero o al giudice nelle fasi successive. Il difensore ha comunque il dovere di verificare che le informazioni siano state correttamente fornite.
Se le informazioni non vengono fornite, il procedimento è nullo?
La mancata informazione può inficiare la validità degli atti successivi, specialmente se ha impedito al minore di esercitare un diritto (come avvisare i genitori o chiedere l'assistenza dei servizi). La misura della conseguenza dipende dalla gravità della violazione e dal pregiudizio concreto subito.
Le informazioni devono essere date anche ai genitori?
Le informazioni dell'articolo 12-bis sono dirette al minore. La comunicazione ai genitori è regolata dall'articolo 12-ter, che prevede che le stesse informazioni vengano «al più presto» trasmesse anche agli esercenti la responsabilità genitoriale.
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