Testo dell'articoloVigente
Art. 143 Reg. (UE) 2023/1114 – Misure transitorie
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli articoli da 4 a 15 non si applicano alle offerte al pubblico di cripto-attività concluse prima del 30 dicembre 2024.
2. In deroga al titolo II, solo i seguenti requisiti si applicano alle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024:
a) gli articoli 7 e 9 si applicano alle comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024;
b) entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che, nei casi previsti dal presente regolamento, sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 6, 8 e 9 e aggiornato conformemente all’articolo 12.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che hanno prestato i loro servizi in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1 o luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 63, se questa data è anteriore. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio di cui al primo comma per i prestatori di servizi per le cripto-attività, o decidere di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso. Entro il 30 giugno 2024, gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato l’opzione di cui al secondo comma e la durata del regime transitorio.
4. Gli emittenti di token collegati ad attività diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione conformemente all’articolo 21, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024.
5. Gli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fino all’approvazione del White Paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del White Paper a norma dell’articolo 17, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente a norma del paragrafo 1 di tale articolo prima del 30 luglio 2024.
6. In deroga agli articoli 62 e 63, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1 o luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale. Le autorità competenti assicurano il rispetto del titolo V, capi 2 e 3, prima di concedere l’autorizzazione in base a tali procedure semplificate.
7. L’ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 43, paragrafo 11.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione delle misure transitorie nel sistema MiCA
L'articolo 143 raccoglie le principali disposizioni transitorie del Regolamento MiCA, che consentono agli operatori già presenti sul mercato di adeguarsi gradualmente al nuovo quadro normativo senza dover interrompere le proprie attività o cessare immediatamente le offerte già in corso. Le misure transitorie sono il meccanismo attraverso cui il legislatore europeo bilancia la certezza del diritto - garantendo agli operatori un orizzonte temporale prevedibile per la compliance - con l'interesse pubblico a una applicazione rapida delle nuove norme di tutela degli investitori.
Per comprendere l'articolo 143, occorre tenere a mente la doppia scadenza dell'applicazione temporale di MiCA: il Titolo III (ART) e il Titolo IV (EMT) sono diventati applicabili il 30 giugno 2024; il resto del Regolamento (compresi il Titolo II sulle altre cripto-attività e il Titolo V sui CASP) è diventato applicabile il 30 dicembre 2024. I regimi transitori dell'articolo 143 si costruiscono attorno a queste due date.
Il regime transitorio per le offerte di altre cripto-attività (Titolo II)
Il paragrafo 1 stabilisce che gli articoli da 4 a 15 del Titolo II - gli obblighi dell'offerente di cripto-attività diverse da ART e EMT, tra cui la pubblicazione del White Paper e le regole sulla comunicazione ai detentori - non si applicano alle offerte al pubblico concluse prima del 30 dicembre 2024. Un token lanciato nel luglio 2024 con un'offerta chiusa in agosto 2024 non è soggetto agli obblighi del Titolo II: si tratta di un'esenzione totale per le offerte già terminate.
Per i token già ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024, il paragrafo 2 prevede invece obblighi ridotti ma non nulli:
Il regime transitorio per i CASP (Titolo V)
Il paragrafo 3 è la disposizione più rilevante per gli operatori di exchange, wallet provider e altri prestatori di servizi già attivi in Europa prima del 30 dicembre 2024. Questi soggetti possono continuare a prestare i propri servizi in conformità del diritto nazionale applicabile (es. le normative nazionali sulla registrazione o autorizzazione degli exchange cripto, come il regime italiano di iscrizione nel registro OAM) fino a:
Il regime transitorio è dunque condizionato alla presentazione di una domanda di autorizzazione: il CASP che non avvia il processo autorizzativo perderà il beneficio del transitorio prima del 1° luglio 2026 (non c'è un'espressa previsione in tal senso nel testo dell'articolo, ma la ratio del sistema suggerisce che il transitorio valga solo per chi si stia avvicinando alla piena conformità).
Il secondo comma del paragrafo 3 introduce un'importante opzione nazionale: gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio o di ridurne la durata, se ritengono che il proprio quadro normativo nazionale pre-esistente fosse meno rigoroso degli standard MiCA. In tal caso, i CASP operanti in quello Stato membro dovranno conformarsi a MiCA prima del 1° luglio 2026. Gli Stati membri che hanno esercitato questa opzione dovevano notificarla alla Commissione e all'ESMA entro il 30 giugno 2024.
Il terzo comma del paragrafo 3 prevede la procedura semplificata per le domande presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1° luglio 2026 da soggetti già autorizzati a livello nazionale: il Titolo V, Capi 2 e 3 (requisiti organizzativi e di condotta) devono essere rispettati prima del rilascio dell'autorizzazione, ma il procedimento complessivo può essere alleggerito rispetto alle domande standard.
I regimi transitori per gli emittenti di ART
I paragrafi 4 e 5 disciplinano i regimi transitori per gli emittenti di token collegati ad attività (ART) che erano già operativi prima del 30 giugno 2024 (data di applicazione del Titolo III).
Il paragrafo 4 riguarda gli emittenti di ART che non sono enti creditizi: possono continuare a emettere ART secondo il diritto applicabile ante-MiCA fino all'esito della domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, a condizione di avere presentato la domanda entro il 30 luglio 2024. Non c'è una deadline fissa per questo transitorio: dura fino al provvedimento dell'autorità competente.
Il paragrafo 5 riguarda invece gli enti creditizi emittenti di ART: possono continuare sino all'approvazione o mancata approvazione del White Paper ai sensi dell'articolo 17, a condizione di avere informato la rispettiva autorità competente entro il 30 luglio 2024.
Il ruolo della vigilanza ABE durante il transitorio
Il paragrafo 7 chiarisce che l'ABE esercita le sue responsabilità di vigilanza diretta ai sensi dell'articolo 117 a decorrere dalla data di entrata in applicazione degli atti delegati di cui all'articolo 43, paragrafo 11. Questo significa che il regime di vigilanza diretta ABE sugli ART significativi non scatta automaticamente il 30 giugno 2024, ma dipende dall'adozione degli atti delegati che definiscono i criteri di significatività. In pratica, la vigilanza diretta ABE diventa pienamente operativa solo quando il quadro normativo di secondo livello è completo.
Implicazioni pratiche per gli operatori al 2026
Al 1° giugno 2026 - a pochi giorni dal termine del transitorio CASP del 1° luglio 2026 - gli operatori devono verificare urgentemente se:
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I CASP già operativi prima del 30 dicembre 2024 devono cessare immediatamente se non hanno l'autorizzazione MiCA?
No. I CASP che prestavano servizi in conformità del diritto nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o rifiuto dell'autorizzazione MiCA ai sensi dell'art. 63, se anteriore. Gli Stati membri possono tuttavia ridurre o eliminare questo transitorio.
Gli scambi cripto già ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024 devono avere un White Paper?
Non immediatamente, ma il gestore della piattaforma di negoziazione deve assicurarsi che per queste cripto-attività sia elaborato, notificato e pubblicato un White Paper conforme agli articoli 6, 8 e 9 entro il 31 dicembre 2027.
Un emittente di ART già operante prima del 30 giugno 2024 cosa deve fare per continuare?
Se non è un ente creditizio, deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 entro il 30 luglio 2024 per beneficiare del regime transitorio. Può continuare a emettere fino all'esito della domanda. Se è un ente creditizio, deve informare l'autorità competente e attendere l'approvazione del White Paper.
Tutti gli Stati membri applicano il regime transitorio per i CASP fino al 1° luglio 2026?
No. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il regime transitorio o di ridurne la durata, se ritengono che il proprio quadro normativo nazionale pre-MiCA fosse meno rigoroso. Questa scelta doveva essere notificata alla Commissione e all'ESMA entro il 30 giugno 2024.
Dal 30 dicembre 2024 le comunicazioni di marketing per token già ammessi alla negoziazione devono rispettare MiCA?
Sì. Le comunicazioni di marketing pubblicate dopo il 30 dicembre 2024 relative a cripto-attività già ammesse alla negoziazione devono rispettare gli articoli 7 (obblighi di condotta) e 9 (comunicazioni di marketing) del Regolamento MiCA.