Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 138 Reg. (UE) 2023/1114 – Delega dei compiti dell’ABE alle autorità competenti

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un’attività di vigilanza in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi o agli emittenti di token di moneta elettronica significativi, l’ABE può delegare specifici compiti di vigilanza all’autorità competente. Tali funzioni di vigilanza specifiche possono includere il potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell’articolo 123 o 124.

2. Prima di delegare un compito di cui al paragrafo 1, l’ABE consulta l’autorità competente interessata in merito:

a) alla portata del compito da delegare;

b) ai tempi di esecuzione del compito; e

c) alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell’ABE e all’ABE stessa.

3. Conformemente all’atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 137, paragrafo 3, e dell’articolo 139, l’ABE rimborsa all’autorità competente le spese sostenute nell’eseguire i compiti che le sono stati delegati.

4. L’ABE riesamina la delega di compiti a opportuni intervalli di tempo. Tale delega può essere revocata in qualsiasi momento.

In sintesi

  • L'ABE può delegare specifici compiti di vigilanza alle autorità competenti nazionali quando necessario per il corretto esercizio della vigilanza sugli emittenti di ART significativi o EMT significativi, incluse le funzioni di richiesta di informazioni e ispezione.
  • Prima di delegare, l'ABE deve consultare l'autorità competente interessata sulla portata del compito, i tempi di esecuzione e le modalità di trasmissione delle informazioni.
  • L'ABE rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti delegati, secondo le modalità stabilite dall'atto delegato sulle commissioni adottato dalla Commissione.
  • La delega è revocabile in qualsiasi momento e soggetta a revisione periodica da parte dell'ABE.
Indice dei contenuti

Il meccanismo di delega nel sistema di vigilanza MiCA sugli emittenti significativi

Il Regolamento MiCA attribuisce all'ABE la vigilanza diretta sugli emittenti di ART significativi e di EMT significativi (artt. 43, 44, 56, 57). Questo modello di vigilanza centralizzata a livello europeo riflette la logica che i token con rilevanza sistemica richiedono una supervisione uniforme e indipendente dalle pressioni nazionali. Tuttavia, la centralizzazione assoluta non è né operativamente sostenibile né sempre efficiente: un'ispezione in loco degli uffici di un emittente a Madrid è più agevole per la supervisora spagnola che per un team ABE di Francoforte. L'articolo 138 introduce quindi il meccanismo di delega di compiti che consente all'ABE di avvalersi delle autorità nazionali come «braccio operativo» per specifiche funzioni di vigilanza.

Il modello è funzionale, non gerarchico: la delega non implica un trasferimento di competenza (che resta in capo all'ABE), ma un'attribuzione temporanea e specifica di compiti esecutivi a un soggetto che ha maggiori vantaggi comparativi per svolgerli.

Condizioni e portata della delega

Il paragrafo 1 definisce il presupposto della delega: la «necessità ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza». Si tratta di una clausola generale che lascia spazio alla valutazione discrezionale dell'ABE, temperata dal principio di proporzionalità. La norma indica a titolo esemplificativo due categorie di compiti delegabili:

  • Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 122: potere dell'ABE di richiedere all'emittente e ai soggetti collegati qualsiasi informazione necessaria alla vigilanza;
  • Indagini e ispezioni in loco ai sensi degli artt. 123 e 124: potere di condurre indagini generali e ispezioni fisiche negli uffici dell'emittente.

L'elencazione è esemplificativa («possono includere»), non tassativa: l'ABE può delegare anche altri compiti specifici non menzionati, purché funzionali alla vigilanza sull'emittente significativo. Non possono invece essere delegati i poteri di adozione di decisioni formali (es. revoca dell'autorizzazione, imposizione di sanzioni), che restano di esclusiva competenza dell'ABE.

La procedura di delega: consultazione preventiva

Il paragrafo 2 impone all'ABE, prima di procedere alla delega, di consultare l'autorità competente interessata su tre aspetti:

  • Portata del compito da delegare: definizione precisa delle attività affidate, per evitare ambiguità e sovrapposizioni con le competenze residue dell'ABE;
  • Tempi di esecuzione: calendario delle attività delegate, fondamentale per coordinare la vigilanza senza lacune temporali;
  • Trasmissione delle informazioni: modalità e termini con cui l'autorità competente trasmetterà all'ABE le informazioni raccolte nell'esercizio dei compiti delegati, e viceversa.

La consultazione è un atto dovuto, non una mera formalità: l'ABE non può imporre unilateralmente compiti all'autorità nazionale senza il suo coinvolgimento preventivo. Questo riflette la natura cooperativa del sistema di vigilanza MiCA, che si fonda sulla leale collaborazione tra autorità europee e nazionali.

Il rimborso delle spese

Il paragrafo 3 introduce una norma di equità finanziaria: l'ABE rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti delegati, secondo le modalità stabilite dall'atto delegato relativo alle commissioni adottato dalla Commissione ai sensi degli artt. 137, paragrafo 3, e 139 MiCA. Senza questo meccanismo di rimborso, le autorità nazionali avrebbero un disincentivo ad accettare le deleghe, dovendo sostenere costi per attività che rientrano nelle competenze formali di un'altra autorità. Il rimborso è la controprestazione che rende la delega finanziariamente neutrale per le autorità delegate.

Revisione e revoca della delega

Il paragrafo 4 stabilisce due principi che garantiscono la flessibilità e il controllo dell'ABE sulle deleghe: l'ABE riesamina le deleghe a opportuni intervalli di tempo e può revocare la delega in qualsiasi momento. La revocabilità è la caratteristica strutturale che distingue la delega dall'attribuzione definitiva di competenza: l'ABE non può mai perdere il controllo della vigilanza sui token significativi, neanche attraverso un uso esteso delle deleghe. La revisione periodica garantisce che le deleghe siano costantemente adeguate all'evoluzione della situazione dell'emittente e delle capacità operative delle autorità delegate.

Il meccanismo dell'art. 138 si coordina con il collegio di vigilanza ex art. 119: nell'ambito del collegio, i membri possono concordare affidamenti volontari di compiti (art. 119, paragrafo 5, lett. c), che l'ABE può poi formalizzare tramite la delega di cui all'art. 138. I due strumenti sono complementari: il collegio è il luogo del coordinamento strategico, l'art. 138 è lo strumento giuridico che attua la decisione delegatoria.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La delega ex art. 138 trasferisce la competenza di vigilanza dall'ABE all'autorità nazionale?

No. La delega attribuisce solo compiti esecutivi specifici, non la competenza formale di vigilanza. L'ABE rimane il supervisore competente sugli emittenti di ART ed EMT significativi; l'autorità nazionale agisce come suo 'braccio operativo' per i compiti delegati. Decisioni formali (revoca di autorizzazioni, sanzioni) restano di esclusiva competenza ABE.

L'autorità competente nazionale è obbligata ad accettare la delega dell'ABE?

Il Regolamento non prevede un obbligo esplicito di accettazione, ma la cooperazione leale tra autorità è un principio fondante del sistema MiCA. In ogni caso, l'ABE deve consultare previamente l'autorità competente su portata, tempi e modalità di trasmissione delle informazioni, il che implica un processo di accordo reciproco prima della formalizzazione della delega.

L'ABE deve motivare la decisione di revocare una delega?

Il paragrafo 4 non impone un obbligo esplicito di motivazione per la revoca, che può avvenire 'in qualsiasi momento'. Tuttavia, i principi generali del diritto dell'Unione - in particolare quello di buona fede istituzionale - richiedono che l'ABE comunichi tempestivamente la revoca e ne spieghi le ragioni all'autorità competente, per consentire un'ordinata transizione delle attività.

Come vengono calcolate le spese rimborsabili dall'ABE all'autorità competente delegata?

Le modalità di rimborso sono definite dall'atto delegato relativo alle commissioni, adottato dalla Commissione ai sensi degli artt. 137, paragrafo 3, e 139 MiCA. Il Regolamento non specifica direttamente i criteri di calcolo, rinviando alla normativa delegata. Il rimborso copre le spese effettivamente sostenute nell'eseguire i compiti delegati.

La delega ex art. 138 può riguardare compiti diversi dalla richiesta di informazioni e dalle ispezioni?

Sì. L'elencazione degli artt. 122, 123 e 124 nel paragrafo 1 è esemplificativa, non tassativa. L'ABE può delegare qualsiasi compito specifico di vigilanza ritenuto necessario per il corretto esercizio dell'attività di supervisione sull'emittente significativo, purché non si tratti di poteri decisionali formali che restano di esclusiva competenza ABE.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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