Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 142 Reg. (UE) 2023/1114 – Relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Entro il 30 dicembre 2024 la Commissione, previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli ultimi sviluppi in materia di cripto-attività, in particolare negli ambiti non affrontati dal presente regolamento, corredandola se del caso di una proposta legislativa.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno gli elementi seguenti:

a) una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati per le cripto-attività senza emittente o prestatore di servizi per le cripto-attività, compresa una valutazione della necessità e della fattibilità della regolamentazione della finanza decentrata;

b) una valutazione della necessità e della fattibilità di regolamentare l’erogazione e l’assunzione di prestiti relativi a cripto-attività;

c) una valutazione del trattamento dei servizi connessi al trasferimento di token di moneta elettronica, se non affrontata nel contesto della revisione della direttiva (UE) 2015/2366;

d) una valutazione dello sviluppo dei mercati delle cripto-attività uniche e non fungibili e del trattamento normativo adeguato di tali cripto-attività, compresa una valutazione della necessità e della fattibilità di regolamentare gli offerenti di cripto-attività uniche e non fungibili, nonché i prestatori di servizi connessi a tali cripto-attività.

In sintesi

  • Entro il 30 dicembre 2024 la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi del mercato delle cripto-attività negli ambiti non coperti da MiCA, con eventuale proposta legislativa.
  • La relazione deve valutare la finanza decentrata (DeFi), inclusa la necessità e fattibilità di regolamentare i sistemi senza emittente o prestatore identificabile.
  • Deve analizzare i servizi di lending e borrowing in cripto-attività, il trattamento dei trasferimenti di EMT nell'ambito della revisione della PSD2 (direttiva (UE) 2015/2366), e il mercato dei token non fungibili (NFT).
  • La relazione sul mercato NFT valuta l'opportunità di regolare gli offerenti e i prestatori di servizi connessi agli NFT.
  • L'articolo riflette la consapevolezza del legislatore europeo che MiCA è un primo passo, non una disciplina esaustiva: aree come DeFi, lending e NFT richiedono approfondimenti specifici prima di poter essere regolamentate.
Indice dei contenuti

La relazione come meccanismo di revisione prospettica di MiCA

L'articolo 142 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) impone alla Commissione europea un obbligo di reporting e valutazione prospettica sugli sviluppi del mercato delle cripto-attività che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento. Si tratta di una clausola di revisione tipica degli atti legislativi europei che regolano mercati in rapida evoluzione tecnologica: il legislatore riconosce esplicitamente che MiCA non copre tutte le fattispecie rilevanti e che alcune aree - specificamente la finanza decentrata, il lending in cripto-attività e i token non fungibili - richiedono ulteriori analisi prima di poter essere disciplinate.

Il termine fissato è il 30 dicembre 2024, che coincide con la data di piena applicazione del regolamento per le cripto-attività diverse da ART ed EMT. Questa scelta temporale è simbolicamente rilevante: proprio quando MiCA diventa pienamente operativo, la Commissione deve già essere in grado di indicare al legislatore europeo i prossimi passi regolativi per le aree non coperte.

La finanza decentrata (DeFi): la sfida regolamentare più complessa

Il primo tema affrontato dalla relazione obbligatoria è la finanza decentrata (DeFi), vale a dire l'insieme di protocolli e applicazioni che erogano servizi finanziari (scambi, prestiti, raccolta di liquidità) tramite smart contract su blockchain, senza intermediari centralizzati identificabili. MiCA esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i sistemi per le cripto-attività «completamente decentralizzati senza alcun intermediario» (considerando 22), ma riconosce le difficoltà definitorie: molti protocolli etichettati come «decentralizzati» mantengono in realtà un nucleo di controllo da parte degli sviluppatori fondatori o dei possessori di token di governance.

La relazione deve valutare:

  • Lo sviluppo della DeFi nei mercati delle cripto-attività (dimensioni, tipologie di servizi, utenti).
  • Il «trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati per le cripto-attività senza emittente o prestatore di servizi per le cripto-attività». Questo include la difficile questione di come applicare obblighi di conformità (AML/KYC, tutela del consumatore) a sistemi in cui non esiste un soggetto giuridico responsabile.
  • La «necessità e fattibilità della regolamentazione della DeFi». Questi due criteri - necessità (è opportuno regolare?) e fattibilità (è tecnicamente e giuridicamente possibile farlo?) - delimitano lo spazio della valutazione. Una DeFi realmente decentralizzata potrebbe essere difficile da regolamentare in modo efficace; una DeFi pseudodecentralizzata con centri di controllo identificabili è potenzialmente assoggettabile a un quadro normativo.

Alla data di applicazione di MiCA, il mercato DeFi aveva registrato crescita significativa (protocolli come Uniswap, Aave, Compound) ma anche crisi rilevanti (collasso di protocolli algoritmici, hack di smart contract). La valutazione della Commissione dovrà tenere conto di questi sviluppi e delle tendenze emergenti in materia di real-world asset (RWA) tokenizzati portati in protocolli DeFi.

I servizi di lending e borrowing in cripto-attività

Il secondo ambito da valutare riguarda i servizi di concessione e assunzione di prestiti in cripto-attività. MiCA non include il lending e il borrowing tra i servizi per le cripto-attività disciplinati (cfr. articolo 3, paragrafo 1, punto 16, che elenca i servizi CASP). Eppure si tratta di attività diffuse nell'ecosistema: sia in forma centralizzata (piattaforme come Nexo, BlockFi, che hanno incontrato problemi significativi) sia in forma decentralizzata (protocolli DeFi di lending come Aave o Compound).

La relazione deve valutare la necessità e la fattibilità di regolamentare queste attività, tenendo conto dei rischi per i mutuanti (perdita dei depositi in caso di insolvenza del mutuatario o della piattaforma, assenza di garanzie equivalenti ai sistemi di tutela dei depositi bancari) e dei profili di contagio sistemico (il collasso di una grande piattaforma di lending centralizzata può influenzare i prezzi di mercato delle cripto-attività date in garanzia).

I token di moneta elettronica e la revisione PSD2

Il terzo tema - il trattamento dei servizi di trasferimento di EMT nell'ambito della revisione della direttiva PSD2 (2015/2366) - riflette una questione di coordinamento normativo. Gli EMT sono disciplinati da MiCA come cripto-attività, ma dal punto di vista funzionale svolgono le stesse funzioni dei trasferimenti di moneta elettronica regolati dalla PSD2. La relazione deve esaminare se e come i servizi di trasferimento di EMT debbano essere integrati nel quadro normativo sui servizi di pagamento in evoluzione (la PSD2 è stata oggetto di revisione con la proposta PSD3/PSR della Commissione del 2023).

I token non fungibili (NFT): un mercato maturo ma non regolamentato

Il quarto tema è quello dei token non fungibili (NFT), cripto-attività uniche e non intercambiabili che MiCA esclude in via generale dal proprio campo di applicazione (considerando 10), fatta eccezione per le serie di NFT emessi in grandi quantità che potrebbero avere caratteristiche simili alle «altre cripto-attività».

Il mercato NFT ha conosciuto una fase di boom nel 2021-2022 (con transazioni per decine di miliardi di dollari) e una successiva contrazione. La relazione deve valutare:

  • Lo sviluppo dei mercati delle cripto-attività uniche e non fungibili.
  • Il «trattamento normativo adeguato» degli NFT, considerando le loro caratteristiche eterogenee (arte digitale, gaming, accesso a servizi, real-world asset).
  • La necessità e fattibilità di regolamentare sia gli offerenti di NFT (i creatori/minter) sia i prestatori di servizi connessi (marketplace come OpenSea, piattaforme di royalties, servizi di custodia).

La valutazione è particolarmente delicata perché gli NFT presentano profili molto diversi: un NFT artistico one-of-a-kind ha caratteristiche radicalmente diverse da una collection da 10.000 elementi con caratteristiche finanziarie (staking, royalties, governance).

Implicazioni pratiche per operatori e investitori

Per gli operatori del settore - emittenti di NFT, piattaforme DeFi, servizi di lending - l'articolo 142 è un segnale che MiCA è concepito come un primo strato regolamentare, destinato ad essere completato da ulteriori atti legislativi. Le aree attualmente non regolamentate non sono «esenti per sempre»: l'obbligo di relazione entro il 2024 (con eventuale proposta legislativa) indica che la Commissione può presentare nuove proposte normative in tempi relativamente brevi. Per gli investitori in DeFi, NFT o servizi di lending non regolamentati, l'assenza di tutele MiCA è un rischio consapevole da considerare nell'allocazione del portafoglio.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La relazione ex articolo 142 rende automaticamente applicabile MiCA alla DeFi e agli NFT?

No. La relazione è uno strumento di analisi e valutazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Solo una successiva proposta legislativa, approvata mediante la procedura legislativa ordinaria, potrebbe estendere la regolamentazione alle aree non coperte. La relazione non ha forza normativa diretta.

I marketplace di NFT devono registrarsi come CASP in attesa della relazione?

In linea generale, no: MiCA esclude gli NFT unici e non fungibili dal proprio campo di applicazione (considerando 10). Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere che serie di NFT con caratteristiche finanziarie (staking, royalties finanziarie, governance su un asset) siano in realtà "cripto-attività" ai sensi di MiCA. È essenziale un'analisi caso per caso.

Le piattaforme DeFi devono rispettare obblighi AML/KYC oggi?

La quinta direttiva AML (2018/843/UE) e le successive revisioni si applicano ai "prestatori di servizi di portafoglio digitale" e agli "exchange di valuta virtuale". Le piattaforme DeFi puramente non custodiali potrebbero non rientrare in queste definizioni, ma il quadro AML è in evoluzione. Il regolamento AMLA del 2024 estende il perimetro delle entità obbligate e la questione della DeFi è oggetto di discussione.

Entro quando ci si aspetta una proposta legislativa europea sulla DeFi?

MiCA non fissa un termine per l'eventuale proposta legislativa: l'obbligo riguarda solo la presentazione della relazione entro il 30 dicembre 2024. I tempi di una proposta legislativa e del suo iter di approvazione dipendono dalle priorità politiche della Commissione e dal Parlamento europeo di nuova elezione. Sulla base dei cicli istituzionali, un eventuale atto legislativo difficilmente sarà applicabile prima del 2027-2028.

MiCA si applica già ai token non fungibili in serie emessi in grande quantità?

MiCA non esclude categoricamente tutti gli NFT: il considerando 10 precisa che le cripto-attività "uniche e non fungibili" non rientrano nel campo di applicazione, ma suggerisce che le emissioni in serie possano costituire "altre cripto-attività" ai sensi dell'articolo 3. La classificazione dipende dall'analisi delle caratteristiche concrete del token. Le autorità nazionali e l'ESMA possono fornire orientamenti interpretativi in attesa della relazione ex articolo 142.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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