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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • A partire dal 31 dicembre 2025, l'ESMA presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di MiCA e sugli sviluppi dei mercati delle cripto-attività nell'Unione.
  • La relazione è pubblica e copre dati quantitativi su emissioni, White Paper, capitalizzazioni, emittenti ART/EMT, CASP, volumi di pagamento e stima degli utenti UE.
  • Include anche una mappatura delle piattaforme di scambio non autorizzate che raggiungono clienti europei, con analisi delle procedure KYC e della localizzazione geografica.
  • Fornisce dati su frodi, attacchi informatici, perdite di cripto-attività e reclami segnalati nell'Unione, nonché opzioni per ridurre l'elusione di MiCA da parte di operatori di paesi terzi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 141 Reg. (UE) 2023/1114 — Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Entro il 31 dicembre 2025 e in seguito ogni anno, l’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sugli sviluppi dei mercati delle cripto-attività. La relazione è resa pubblica.

La relazione contiene gli elementi seguenti:

a) il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati alle autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b) il numero di emittenti di token collegati ad attività e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività, e del volume delle transazioni in token collegate ad attività;

c) il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume delle transazioni in token collegati ad attività significativi;

d) il numero di emittenti di token di moneta elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54, e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica;

e) il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica significativi, e, per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica significativi;

f) il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività e il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

g) una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

h) laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione, e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tal proposito;

i) una mappatura dell’ubicazione geografica e del livello di conoscenza del proprio cliente e delle procedure di adeguata verifica della clientela delle piattaforme di scambio non autorizzate che prestano servizi per le cripto-attività ai residenti dell’Unione, compreso il numero di piattaforme di scambio senza un chiaro domicilio e il numero di piattaforme di scambio situate in giurisdizioni incluse nell’elenco dell’Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, classificate per livello di conformità ad adeguate procedure di conoscenza del proprio cliente;

j) la percentuale di operazioni in cripto-attività che avvengono attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività o un prestatore di servizi non autorizzato o tra pari e il volume delle loro operazioni;

k) il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

l) il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività, dagli emittenti e dalle autorità competenti in relazione a informazioni false e fuorvianti presenti nel White Paper sulle cripto-attività o nelle comunicazioni di marketing, anche attraverso le piattaforme dei social media;

m) possibili approcci e opzioni, basati sulle migliori pratiche e sulle relazioni delle organizzazioni internazionali pertinenti, per ridurre il rischio di elusione del presente regolamento, anche in relazione alla prestazione nell’Unione di servizi per le cripto-attività da parte di soggetti di paesi terzi senza autorizzazione.

Le autorità competenti trasmettono all’ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. Ai fini della relazione, l’ESMA può chiedere informazioni alle autorità di contrasto.

Commento

La relazione annuale ESMA: strumento di trasparenza e valutazione del mercato

L'articolo 141 del Regolamento MiCA istituisce un meccanismo di rendicontazione annuale che l'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, deve effettuare nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio a partire dal 31 dicembre 2025. Questa disposizione si inserisce nel quadro più ampio degli obblighi di reporting e trasparenza previsti dal Capo 2 del Titolo VI di MiCA, e riflette la consapevolezza del legislatore europeo che MiCA è un regolamento pionieristico che richiede un monitoraggio continuo della sua efficacia e dell'evoluzione del mercato che intende regolare.

La relazione annuale non è soltanto un adempimento burocratico: è uno strumento di vigilanza sistemica che consente alle istituzioni europee di valutare se il quadro regolatorio di MiCA stia raggiungendo i propri obiettivi — protezione degli investitori, integrità dei mercati, prevenzione degli abusi — e se siano necessari aggiustamenti normativi. L'obbligo di rendere pubblica la relazione garantisce inoltre la trasparenza del mercato verso gli operatori, gli investitori e la società civile.

L'ESMA si avvale della collaborazione dell'ABE per la parte relativa agli ART significativi e agli EMT significativi, che rientrano nella competenza prudenziale di quest'ultima autorità. Le autorità competenti nazionali sono tenute a trasmettere all'ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione; l'ESMA può inoltre richiedere informazioni alle autorità di contrasto, riconoscendo che il crimine in ambito cripto-attività è una componente rilevante del fenomeno da monitorare.

I dati quantitativi sulle emissioni e sui token

Il primo blocco di contenuti della relazione (lettere a-e) riguarda dati quantitativi sulle emissioni di cripto-attività e sugli emittenti di token. La lettera a) richiede dati aggregati sul mercato delle cripto-attività ordinarie: numero di emissioni, White Paper presentati o notificati, tipologie di cripto-attività emesse, capitalizzazione di mercato e cripto-attività ammesse alla negoziazione. Questi dati forniranno per la prima volta una fotografia sistematica dell'intero mercato UE delle cripto-attività sotto il regime MiCA.

Le lettere b) e c) riguardano rispettivamente gli ART ordinari e gli ART significativi: numero di emittenti, analisi delle categorie di attività incluse nelle riserve, dimensione delle riserve e volume delle transazioni. Il confronto tra i dati degli ART ordinari e di quelli significativi consentirà di valutare la distribuzione della concentrazione di mercato e il peso sistemico dei token significativi sul totale. Analoghe informazioni sono richieste per gli EMT ordinari e gli EMT significativi (lettere d-e), con l'aggiunta dei dati sui fondi depositati o investiti ex art. 54 e sul volume dei pagamenti effettuati, che riflettono la dimensione di «quasi-moneta» di questi strumenti.

I dati sui CASP e sugli utenti europei

La lettera f) richiede il numero di CASP autorizzati e il numero di quelli classificati come «significativi». Questa informazione è fondamentale per valutare la struttura del mercato dei servizi per le cripto-attività nell'UE: quanti operatori sono entrati nel mercato regolato, quali dimensioni hanno raggiunto, come si distribuiscono geograficamente.

Le lettere g) e h) affrontano la difficile questione della stima degli utenti europei di cripto-attività. La lettera g) richiede una stima del numero di residenti UE che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell'Unione — dato già di per sé complesso da raccogliere in modo affidabile. La lettera h) richiede una stima ancora più difficile: il numero di residenti UE che utilizzano cripto-attività emesse fuori dall'Unione, con una spiegazione sulla disponibilità dei dati. L'onestà intellettuale insita in questo ultimo inciso — «ove possibile» e «spiegazione in merito alla disponibilità di dati» — riconosce i limiti pratici di questa rilevazione in un mercato globale e pseudonimo.

La mappatura delle piattaforme non autorizzate e i rischi AML

La lettera i) introduce un elemento peculiare e di grande rilevanza pratica: la mappatura delle piattaforme di scambio non autorizzate che prestano servizi ai residenti UE. Questa sezione deve coprire: localizzazione geografica di queste piattaforme, livello di adeguatezza delle procedure KYC/AML, numero di piattaforme senza chiaro domicilio («offshore senza bandiera»), e numero di piattaforme localizzate in giurisdizioni incluse nelle liste UE di paesi terzi ad alto rischio AML o nelle liste delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Questa mappatura è essenziale per valutare il grado di elusione di MiCA e per informare le politiche di enforcement cross-border.

La lettera j) richiede dati sull'incidenza delle transazioni in cripto-attività che avvengono tramite CASP autorizzati rispetto a quelle effettuate attraverso prestatori non autorizzati o peer-to-peer. Questo dato fornisce una misura indiretta dell'efficacia di MiCA nel canalizzare il mercato verso operatori regolamentati.

I dati su frodi, abusi e reclami

La lettera k) richiede dati aggregati su frodi, truffe, attacchi informatici, uso delle cripto-attività per pagamenti ransomware, furti e perdite, nonché i reclami ricevuti dai CASP, dagli emittenti di ART e dalle autorità competenti. Questa raccolta sistematica di dati sul danno subito dagli utenti del mercato è funzionale alla valutazione dell'efficacia delle misure di tutela degli investitori previste da MiCA. La lettera l) si concentra specificamente sui reclami relativi a informazioni false o fuorvianti nei White Paper o nelle comunicazioni di marketing, incluse quelle diffuse tramite social media. Questo dato è particolarmente rilevante per valutare l'efficacia degli obblighi informativi di MiCA nel tutelare gli investitori retail dalla disinformazione.

Le opzioni per ridurre l'elusione di MiCA da parte di operatori extra-UE

La lettera m) richiede all'ESMA di esaminare possibili «approcci e opzioni» per ridurre il rischio di elusione di MiCA da parte di soggetti di paesi terzi che prestano servizi ai residenti UE senza autorizzazione. Questa è la sezione più prospettica e potenzialmente più influente sulla futura evoluzione normativa: le opzioni identificate dall'ESMA potrebbero orientare future modifiche legislative, misure di equivalenza con paesi terzi, accordi di cooperazione internazionale o rafforzamento dei poteri di enforcement transfrontaliero. L'ESMA può attingere alle «migliori pratiche e alle relazioni delle organizzazioni internazionali pertinenti» — in particolare il Financial Stability Board (FSB), il GAFI e l'IOSCO — per individuare approcci efficaci già sperimentati in altri contesti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando l'ESMA deve presentare la prima relazione annuale ex art. 141 MiCA?

La prima relazione deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2025. Successivamente, la cadenza è annuale. La prima relazione coprirà il periodo dall'entrata in vigore del regime MiCA per le cripto-attività ordinarie (30 dicembre 2024) ai primi mesi di operatività del mercato regolato.

La relazione annuale ESMA è accessibile al pubblico?

Sì. L'articolo 141 stabilisce espressamente che la relazione 'è resa pubblica'. L'ESMA la pubblica sul proprio sito web ed è accessibile a tutti — operatori di mercato, investitori, ricercatori, giornalisti. Questa trasparenza è coerente con la politica generale dell'ESMA di pubblicazione delle proprie analisi e relazioni sull'evoluzione dei mercati finanziari europei.

Chi fornisce all'ESMA le informazioni necessarie per preparare la relazione?

Le autorità competenti nazionali trasmettono all'ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. L'ESMA può anche richiedere informazioni alle autorità di contrasto per la sezione sui reati e le frodi. La cooperazione con l'ABE è 'stretta' per tutta la relazione, con particolare riferimento alla sezione sugli ART significativi e gli EMT significativi che rientrano nella competenza ABE.

La relazione include dati sulle cripto-attività usate a fini illeciti?

Sì, in modo specifico. La lettera k) richiede dati su frodi, truffe, attacchi informatici, ransomware, furti e perdite di cripto-attività, nonché i reclami ricevuti. La lettera i) include dati sulle piattaforme non autorizzate con procedure KYC/AML inadeguate e su quelle localizzate in giurisdizioni ad alto rischio AML. Queste sezioni sono di particolare interesse per le autorità di law enforcement e per la valutazione del rischio sistemico del mercato.

La lettera m) della relazione può influenzare future modifiche legislative a MiCA?

Sì, potenzialmente in modo significativo. La lettera m) richiede all'ESMA di proporre opzioni concrete per ridurre l'elusione di MiCA da parte di operatori extra-UE. Le raccomandazioni dell'ESMA in questa sezione potrebbero orientare future proposte legislative della Commissione per modificare MiCA o per introdurre misure complementari — obblighi di geo-blocking, accordi di equivalenza con paesi terzi, rafforzamento della cooperazione internazionale — nel quadro del prossimo ciclo di revisione regolamentare.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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