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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La Commissione europea presenta entro il 30 giugno 2027 una relazione sull'applicazione di MiCA al Parlamento e al Consiglio, previa consultazione di ABE e ESMA; è prevista una relazione intermedia entro il 30 giugno 2025.
  • Le relazioni coprono un ampio spettro di profili: emissioni, White Paper, capitalizzazioni, classificazione delle cripto-attività, tutela dei detentori al dettaglio, frodi, costi di compliance, sviluppi della DeFi e impatto ambientale.
  • Tra gli elementi valutativi: l'opportunità di un regime di equivalenza per emittenti e CASP di paesi terzi, la necessità di verifiche di adeguatezza per i clienti retail, l'adeguatezza delle soglie di significatività per ART/EMT e CASP.
  • Le relazioni includono anche dati quantitativi su sanzioni amministrative, penali e reclami ricevuti, fornendo uno strumento di valutazione dell'effettività del sistema sanzionatorio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 Reg. (UE) 2023/1114 — Relazioni sull’applicazione del presente regolamento

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Entro il 30 giugno 2027 e previa consultazione dell’ABE e dell’ESMA, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa. Entro il 30 giugno 2025 è presentata una relazione intermedia, corredata se del caso di una proposta legislativa.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a) il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati presso le autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

b) una descrizione dell’esperienza nella classificazione delle cripto-attività, comprese eventuali divergenze di approccio da parte delle autorità competenti;

c) una valutazione della necessità di introdurre un meccanismo di approvazione per i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;

d) una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

e) laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tale riguardo;

f) il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

g) il numero di emittenti di token collegati ad attività autorizzati e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività;

h) il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token collegati ad attività significativi;

i) il numero di emittenti di token di moneta elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54 e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica;

j) il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della dimensione delle riserve di attività e, per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione della riserva di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica significativi;

k) il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

l) una valutazione del funzionamento dei mercati in cripto-attività nell’Unione, comprese l’evoluzione e le tendenze del mercato, tenendo conto dell’esperienza delle autorità di vigilanza, del numero di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati e della loro rispettiva quota di mercato media;

m) una valutazione del livello di tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare dei detentori al dettaglio;

n) una valutazione delle comunicazioni di marketing fraudolente e delle truffe che coinvolgono le cripto-attività che si verificano attraverso le reti dei social media;

o) una valutazione dei requisiti applicabili agli emittenti di cripto-attività e ai prestatori di servizi per le cripto-attività e del loro impatto sulla resilienza operativa, l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività;

p) una valutazione dell’applicazione dell’articolo 81 e della possibilità di introdurre verifiche di adeguatezza negli articoli 78, 79 e 80 al fine di tutelare meglio i clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, in particolare i detentori al dettaglio;

q) una valutazione dell’adeguatezza dell’ambito di applicazione dei servizi per le cripto-attività contemplati dal presente regolamento e della necessità di un eventuale adeguamento delle definizioni in esso contenute, nonché della necessità di aggiungere all’ambito di applicazione del presente regolamento eventuali ulteriori forme innovative di cripto-attività;

r) una valutazione dell’adeguatezza dei requisiti prudenziali per i prestatori di servizi per le cripto-attività e dell’opportunità di allinearli ai requisiti di capitale iniziale e di fondi propri applicabili alle imprese di investimento a norma del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 46 ) e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 47 ) ;

s) una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per classificare i token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica significativi a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

t) una valutazione dello sviluppo della finanza decentrata nei mercati delle cripto-attività e del trattamento normativo adeguato dei sistemi decentrati di cripto-attività;

u) una valutazione dell’adeguatezza delle soglie per considerare i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma dell’articolo 85 e una valutazione dell’opportunità di esaminare periodicamente le soglie;

v) una valutazione dell’opportunità di stabilire ai sensi del presente regolamento un regime di equivalenza per le entità che prestano servizi per le cripto-attività di paesi terzi, gli emittenti di token collegati ad attività o gli emittenti di token di moneta elettronica di paesi terzi;

w) una valutazione dell’adeguatezza delle esenzioni di cui agli articoli 4 e 16;

x) una valutazione dell’impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno con riguardo alle cripto-attività, compreso l’eventuale impatto sull’accesso ai finanziamenti per le PMI e sullo sviluppo di nuovi mezzi di pagamento, compresi strumenti di pagamento;

y) una descrizione degli sviluppi dei modelli aziendali e delle tecnologie nei mercati delle cripto-attività, con particolare attenzione all’impatto ambientale e climatico delle nuove tecnologie, nonché una valutazione delle opzioni strategiche e, se necessario, di eventuali misure supplementari che potrebbero essere giustificate per attenuare gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi legati all’ambiente delle tecnologie utilizzate nei mercati delle cripto-attività e, in particolare, dei meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività;

z) una stima dell’eventuale necessità di modificare le misure previste dal presente regolamento per garantire la tutela dei clienti e dei possessori di cripto-attività, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria;

aa) l’applicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative;

ab) una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti, l’ABE, l’ESMA, le banche centrali e altre autorità pertinenti, anche per quanto riguarda l’interazione tra le loro responsabilità o i loro compiti, e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ABE, responsabili della vigilanza a norma del presente regolamento;

ac) una valutazione della cooperazione tra le autorità competenti e l’ESMA per quanto riguarda la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi e una valutazione dei vantaggi e degli svantaggi, rispettivamente, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’ESMA, responsabili della vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività significativi a norma del presente regolamento;

ad) i costi sostenuti dagli emittenti di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dell’importo raccolto attraverso l’emissione di cripto-attività;

ae) i costi sostenuti dagli emittenti di token collegati ad attività e dagli emittenti di token di moneta elettronica per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

af) i costi sostenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività per ottemperare al presente regolamento, espressi in percentuale dei loro costi operativi;

ag) il numero e l’importo delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali imposte dalle autorità competenti e dall’ABE per le violazioni del presente regolamento.

3. Se del caso, le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo forniscono un seguito ai temi trattati nelle relazioni di cui agli articoli 141 e 142.

Commento

Funzione e importanza delle clausole di revisione

L'articolo 140 introduce la clausola di revisione periodica di MiCA, uno strumento tipico della legislazione finanziaria europea (presente anche nel Regolamento Prospetto, nel CSDR, nel Regolamento EMIR) che consente al legislatore di adeguare il quadro normativo sulla base dell'esperienza applicativa. MiCA è un regolamento pionieristico in un mercato in rapida evoluzione: la tecnologia blockchain, i modelli di business dei CASP, le strutture degli ART e degli EMT cambiano con velocità che nessun atto legislativo può anticipare completamente. La clausola di revisione è pertanto non un semplice adempimento formale ma un meccanismo strutturale di adattamento del quadro regolamentare.

Le relazioni sono predisposte dalla Commissione europea, che consulta preventivamente ABE e ESMA: le due autorità apportano l'esperienza vigilanza delle prime fasi di applicazione, i dati raccolti nell'esercizio dei poteri di supervisione, e le analisi comparative dei mercati nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono utilizzare le relazioni come base per avviare procedure legislative di modifica del regolamento.

Il calendario: relazione intermedia 2025 e relazione principale 2027

La relazione intermedia prevista per il 30 giugno 2025 serve come primo bilancio dopo circa sei mesi di piena applicazione (il Titolo V MiCA, che disciplina i CASP, è in vigore dal 30 dicembre 2024). Essa può essere corredata di una proposta legislativa se la Commissione rileva già in questa fase disfunzioni significative o lacune normative che richiedono intervento urgente.

La relazione principale è prevista per il 30 giugno 2027, dopo circa tre anni di piena applicazione. A quel punto il mercato avrà generato dati statistici sufficienti per valutazioni affidabili: numero di CASP autorizzati, volumi di emissione degli ART, capitalizzazione del mercato, numero di sanzioni, reclami dei consumatori. La relazione sarà la base per la prima revisione strutturale di MiCA.

Profili di analisi: struttura e classificazione del mercato

Le lettere da a) a e) del par. 2 riguardano la struttura del mercato: numero di emissioni, White Paper notificati o presentati, capitalizzazioni, utilizzo da parte dei residenti UE, nonché stime sull'uso di cripto-attività emesse fuori dall'UE. Quest'ultimo profilo è particolarmente delicato: una quota significativa di cripto-attività in circolazione è emessa da soggetti extra-UE non soggetti a MiCA, e il legislatore vuole capire in che misura il regolamento abbia effettivamente ricondotto il mercato europeo entro il perimetro regolamentato.

La lettera b) sulle divergenze di approccio nella classificazione merita attenzione: MiCA disciplina tre categorie (ART, EMT, altre cripto-attività), ma la linea di confine tra categorie non è sempre netta. Un token può presentare caratteristiche ibride — in parte utility, in parte e-money — che le autorità nazionali potrebbero classificare diversamente. La relazione rileverà queste divergenze e valuterà se servano chiarimenti normativi o orientamenti armonizzatori.

Tutela dei consumatori, frodi e abusi

Le lettere da f) a g) si concentrano sul lato dell'integrità del mercato e della tutela degli utenti. La lettera f) richiede dati su frodi, truffe, attacchi informatici, pagamenti ransomware, furti, reclami — una mappatura dettagliata dei rischi operativi e di condotta del settore cripto. Questi dati consentiranno una valutazione evidence-based dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio e delle misure di tutela degli utenti previste da MiCA.

La lettera n) aggiunge una dimensione specifica: le comunicazioni di marketing fraudolente e le truffe via social media. Il mercato cripto è storicamente esposto a campagne di promozione fraudolenta sulle piattaforme social; la relazione dovrà valutare se i requisiti dell'art. 7 MiCA sulle comunicazioni di marketing siano sufficienti o se servano norme più stringenti o meccanismi di cooperazione con le piattaforme digitali.

Profili prudenziali e strutturali

Le lettere da o) a v) affrontano questioni strutturali di medio periodo. La lettera o) valuta l'impatto dei requisiti su resilienza operativa, integrità del mercato, stabilità finanziaria e tutela dei clienti: è la verifica d'insieme del funzionamento del regolamento. La lettera p) affronta il tema delle verifiche di adeguatezza per i clienti retail nei servizi CASP ex artt. 78-80: MiCA non ha imposto test suitability completi come MiFID II; la relazione valuterà se questa scelta abbia esposto i detentori al dettaglio a rischi eccessivi.

La lettera t) è innovativa: richiede una valutazione dello sviluppo della finanza decentralizzata (DeFi) e del suo trattamento normativo. MiCA attualmente non disciplina i protocolli DeFi puri (senza un emittente o un prestatore di servizi identificabile); la relazione dovrà proporre un orientamento di policy su come — e se — estendere il perimetro regolamentare alla DeFi.

La lettera y) riguarda l'impatto ambientale delle tecnologie cripto, con particolare attenzione ai meccanismi di consenso: la transizione di Ethereum dal proof-of-work al proof-of-stake ha ridotto drasticamente il consumo energetico, ma altri protocolli continuano a utilizzare meccanismi ad alta intensità energetica. La relazione valuterà eventuali misure aggiuntive per ridurre l'impatto climatico.

Costi di compliance e regime per i paesi terzi

Le lettere ad), ae) e af) richiedono stime sui costi sostenuti da emittenti e CASP per conformarsi a MiCA. Questi dati sono essenziali per valutare la proporzionalità del regime e identificare eventuali semplificazioni per le PMI. La lettera v) affronta invece il tema del regime di equivalenza per emittenti e CASP di paesi terzi: attualmente MiCA non prevede un meccanismo strutturato di equivalenza; la relazione valuterà se istituirne uno, in linea con quanto già previsto in altri settori del mercato finanziario europeo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Entro quando la Commissione deve presentare la prima relazione sull'applicazione di MiCA?

Entro il 30 giugno 2025 (relazione intermedia) e entro il 30 giugno 2027 (relazione principale). Entrambe possono essere corredate di proposte legislative se la Commissione lo ritiene opportuno.

Chi partecipa alla predisposizione delle relazioni?

La Commissione europea, previa consultazione di ABE e ESMA. Le due autorità contribuiscono con dati di vigilanza, analisi comparative e raccomandazioni basate sull'esperienza dei primi anni di applicazione.

Le relazioni possono portare a modifiche di MiCA?

Sì. Le relazioni possono essere corredate di proposte legislative di modifica. Costituiscono la base normativa per la prima revisione strutturale del regolamento, che potrebbe riguardare soglie, definizioni, regime per i paesi terzi, disciplina della DeFi o requisiti di sostenibilità ambientale.

Cosa prevede la relazione riguardo alla finanza decentralizzata (DeFi)?

La lettera t) richiede una valutazione dello sviluppo della DeFi e del suo adeguato trattamento normativo. MiCA non disciplina attualmente i protocolli DeFi puri; la relazione potrebbe sfociare in una proposta di estensione del perimetro regolamentare o di un regime specifico per la DeFi.

Le relazioni coprono anche l'impatto di MiCA sulle PMI?

Sì. Le lettere ad), ae) e af) richiedono stime sui costi di compliance espressi in percentuale degli importi raccolti o dei costi operativi. Questi dati sono funzionali alla valutazione della proporzionalità del regime per le piccole e medie imprese del settore cripto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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