Testo dell'articoloVigente
Art. 134 Reg. (UE) 2023/1114 – Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, vi siano motivi chiari e dimostrabili di sospettare che vi sia stata o sarà commessa una violazione di cui all’allegato V o VI, l’ABE nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini all’interno dell’ABE per indagare sulla questione. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token di moneta elettronica significativi interessati e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ABE.
2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell’indagine, e invia all’ABE un fascicolo completo sui risultati ottenuti.
3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 123 e 124. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 121.
4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’ABE nelle attività di vigilanza.
5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’ABE, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati dell’indagine solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.
7. Quando trasmette all’ABE il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto dell’indagine stessa. Le persone oggetto dell’indagine hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi o ai documenti preparatori interni dell’ABE.
8. Sulla base del fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto dell’indagine, dopo averle sentite conformemente all’articolo 135, l’ABE decide se l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo oggetto dell’indagine abbia commesso una violazione di cui all’allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 130 o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 131.
9. Il funzionario incaricato dell’indagine non partecipa alle deliberazioni dell’ABE, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.
10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 per integrare il presente regolamento al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penalità di mora e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
11. L’ABE si rivolge alle autorità nazionali competenti per le indagini e, laddove opportuno, il procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ABE si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto: la vigilanza diretta ABE sugli emittenti significativi
L'art. 134 MiCA disciplina il procedimento che l'ABE deve seguire per adottare misure di vigilanza o imporre sanzioni agli emittenti di ART significativi e di EMT significativi. Questo procedimento si applica nell'ambito della vigilanza diretta che MiCA attribuisce all'ABE su tali soggetti (art. 117 ss.), una scelta regolatoria che riflette la potenziale rilevanza sistemica degli emittenti di stablecoin «significativi» per la stabilità finanziaria europea. Mentre gli emittenti ordinari restano sotto la vigilanza delle autorità competenti nazionali, quelli classificati come significativi sono sottoposti a una supervisione centralizzata che richiede procedure rigorose, indipendenti e rispettose delle garanzie difensive.
Il funzionario indipendente incaricato delle indagini
Il par. 1 prevede l'istituto, peculiare nel panorama delle autorità europee di vigilanza, del funzionario indipendente incaricato delle indagini (investigating officer). Quando vi sono «motivi chiari e dimostrabili» di sospettare una violazione delle disposizioni degli allegati V o VI di MiCA (che elencano le violazioni più gravi per le quali l'ABE ha competenza sanzionatoria diretta), l'ABE nomina al proprio interno un funzionario che conduce l'indagine in modo autonomo rispetto all'ABE stessa. Il requisito di indipendenza è duplice:
Questo modello, ispirato in parte alla struttura delle autorità antitrust europee (si pensi al ruolo del Hearing Officer nella Commissione europea nei casi concorrenza), garantisce un processo più equo e impermeabile a possibili pressioni interne o conflitti di interesse.
I poteri del funzionario indipendente
Il par. 3 attribuisce al funzionario indipendente i poteri investigativi previsti dagli artt. 122, 123 e 124 MiCA:
Questi poteri devono essere esercitati nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e necessità previsti dall'art. 121 MiCA, che richiede che le misure investigative siano adeguate alla gravità del sospetto e non eccedano quanto necessario per l'accertamento dei fatti.
L'accesso ai documenti ABE e la tutela della riservatezza
Il par. 4 garantisce al funzionario indipendente l'accesso a tutti i documenti e le informazioni raccolti dall'ABE nelle proprie attività di vigilanza sull'emittente significativo. Questo accesso è fondamentale per evitare che l'indagine debba «ricominciare da zero» e per garantire che il funzionario possa valutare la condotta dell'emittente nel suo complesso, inclusi i precedenti di vigilanza. Il par. 7 introduce però un necessario bilanciamento: il diritto di accesso al fascicolo da parte delle persone oggetto dell'indagine (garantito ai fini della difesa) non si estende alle informazioni riservate relative a terzi né ai documenti preparatori interni dell'ABE. Questa limitazione, coerente con il diritto al segreto aziendale dei terzi e con la tutela del processo deliberativo interno delle autorità, è un punto di equilibrio tra trasparenza e riservatezza che il funzionario deve saper gestire nella costruzione del fascicolo.
I diritti della difesa nel procedimento ABE
I parr. 5, 6 e 7 disciplinano i diritti delle persone oggetto dell'indagine, che rappresentano uno degli aspetti di maggiore rilevanza pratica per gli emittenti di ART/EMT significativi che si trovino a fronteggiare un'indagine ABE. In sintesi:
La decisione dell'ABE: misure di vigilanza o sanzioni
Il par. 8 disciplina la fase decisoria, che spetta all'ABE su base collegiale. Ricevuto il fascicolo, l'ABE sente le persone oggetto dell'indagine ai sensi dell'art. 135 (udienza orale o scritta) e poi decide:
Il par. 11 introduce una regola di coordinamento con il diritto penale: qualora l'ABE rinvenga «gravi indizi» di possibili reati, segnala il caso alle autorità nazionali competenti per le indagini penali. Al contempo, l'ABE non può imporre sanzioni amministrative se è a conoscenza di una precedente sentenza penale definitiva (di condanna o assoluzione) per gli stessi fatti, in applicazione del principio ne bis in idem.
Gli atti delegati della Commissione sulle norme procedurali
Il par. 10 demanda alla Commissione europea l'adozione di atti delegati per specificare ulteriormente le norme procedurali: diritti della difesa, termini di prescrizione per l'imposizione delle sanzioni, procedure di riscossione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora. Il termine indicato era il 30 giugno 2024, a conferma dell'urgenza di completare il quadro normativo in coincidenza con l'applicazione del regime degli emittenti significativi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'art. 134 si applica anche agli emittenti di ART ed EMT non classificati come significativi?
No. Il procedimento dell'art. 134 è specifico per gli emittenti di ART significativi e di EMT significativi, soggetti alla vigilanza diretta dell'ABE ai sensi dell'art. 117 ss. MiCA. Gli emittenti non significativi restano sotto la vigilanza delle autorità competenti nazionali, che seguono le proprie procedure sanzionatorie nazionali nell'ambito dei principi generali stabiliti dal Titolo VII di MiCA.
Le persone oggetto dell'indagine possono assistere alle deliberazioni dell'ABE sul fascicolo?
No. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni ABE (par. 9) e, a fortiori, le persone oggetto dell'indagine non vi assistono. Il loro diritto al contraddittorio si esercita in una fase anteriore: l'audizione davanti al funzionario (par. 5) e l'udienza successiva davanti all'ABE ai sensi dell'art. 135, prima che l'ABE adotti la decisione definitiva.
Il funzionario incaricato delle indagini può essere un soggetto esterno all'ABE?
L'art. 134, par. 1 richiede che il funzionario incaricato delle indagini sia "all'interno dell'ABE". Si tratta quindi di un dipendente o funzionario ABE, non di un esperto esterno. Il requisito di indipendenza interna (mai coinvolto nella vigilanza dell'emittente interessato) è sufficiente per garantire l'imparzialità dell'istruttoria, senza necessità di ricorrere a soggetti terzi.
Qual è il termine di prescrizione per l'imposizione delle sanzioni ABE ai sensi di MiCA?
MiCA rimanda alla Commissione l'adozione di atti delegati per specificare i termini di prescrizione (art. 134, par. 10). Nelle bozze di atti delegati, i termini di prescrizione per l'imposizione delle sanzioni pecuniarie sono generalmente fissati tra 3 e 5 anni dall'accertamento della violazione, con sospensione durante il periodo delle indagini. I dettagli definitivi dipendono dagli atti delegati adottati dalla Commissione.
Il principio ne bis in idem si applica anche tra sanzioni ABE e sanzioni di un'autorità competente nazionale?
L'art. 134, par. 11 riguarda specificamente il coordinamento tra il procedimento sanzionatorio ABE e i procedimenti penali nazionali. Il rapporto tra sanzioni ABE e sanzioni amministrative delle autorità nazionali è invece regolato dai meccanismi di cooperazione degli artt. 96-99 MiCA: in linea di principio, poiché la vigilanza diretta degli emittenti significativi è attribuita all'ABE, non vi è un potere sanzionatorio parallelo delle autorità nazionali per le stesse violazioni, evitando duplicazioni.