Testo dell'articoloVigente
Art. 115 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative all’ESMA e all’ABE
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. L’autorità competente trasmette annualmente all’ESMA e all’ABE informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 111. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale. Qualora gli Stati membri abbiano stabilito, in conformità dell’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui a tale paragrafo, le rispettive autorità competenti inviano all’ABE e all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
2. Se l’autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali, essa le comunica contestualmente all’ESMA.
3. Le autorità competenti informano l’ABE e l’ESMA in merito a tutte le sanzioni o altre misure amministrative applicate ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi e il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale imposta e le trasmettano all’ABE e all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ABE, all’ESMA e alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite da queste ultime.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione del sistema di reporting sanzionatorio
L'art. 115 MiCA si inserisce nel Titolo VII del regolamento, dedicato alle sanzioni amministrative e alle altre misure amministrative. La norma disciplina i flussi di comunicazione delle sanzioni tra le autorità competenti nazionali e le autorità di vigilanza europee (ESMA e ABE), costruendo un sistema centralizzato di monitoraggio dell'applicazione del regolamento. La ratio della norma è duplice: da un lato garantire una visione aggregata dell'enforcement MiCA a livello europeo, consentendo di valutare se il regolamento è applicato in modo coerente e proporzionato nei diversi Stati membri; dall'altro creare uno strumento operativo di intelligence sanzionatoria riservato tra le autorità, utile per indagini transfrontaliere e per la verifica dell'affidabilità dei soggetti che richiedono autorizzazioni in più giurisdizioni.
Il reporting annuale aggregato
Il par. 1 prevede un obbligo di comunicazione annuale ad ESMA e ABE di informazioni aggregate su tutte le sanzioni e misure amministrative imposte ai sensi dell'art. 111 MiCA. Il termine «aggregate» è cruciale: le informazioni trasmesse nella relazione annuale non sono riferite a singoli soggetti nominativamente identificati, ma costituiscono dati statistici (numero di sanzioni per tipologia di violazione, ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie, numero di revoche di autorizzazioni, ecc.). Questa modalità bilancia l'esigenza di trasparenza con la tutela dei soggetti che potrebbero non aver subito una sanzione definitiva o che hanno visto il provvedimento impugnato con successo. L'ESMA pubblica i dati aggregati nella propria relazione annuale, che è accessibile al pubblico e costituisce uno strumento di accountability sull'applicazione di MiCA.
Le sanzioni penali: comunicazione anonima e aggregata
Qualora gli Stati membri abbiano previsto sanzioni penali per le violazioni di cui all'art. 111, par. 1, secondo comma (il che è possibile poiché MiCA non armonizza il diritto penale ma lascia agli Stati la scelta di affiancarlo al sistema amministrativo), le autorità competenti trasmettono ad ABE e ESMA con cadenza annuale:
La forma anonima e aggregata è qui ancora più rilevante che per le sanzioni amministrative: le indagini penali sono spesso soggette a segreto istruttorio e la divulgazione di informazioni nominative potrebbe compromettere le indagini o violare i diritti degli indagati. L'ESMA pubblica separatamente, nella relazione annuale, le informazioni sulle sanzioni penali, contribuendo a un quadro complessivo di effettività del sistema sanzionatorio MiCA.
La comunicazione contestuale delle sanzioni già rese pubbliche
Il par. 2 introduce un obbligo di comunicazione in tempo reale: quando l'autorità competente ha già comunicato al pubblico una sanzione amministrativa, un'altra misura amministrativa o una sanzione penale (in base alle regole di pubblicazione dell'art. 113 MiCA), deve trasmettere tale informazione contestualmente ad ESMA e ABE. Questo flusso informativo in parallelo con la pubblicazione al pubblico consente alle ESA di aggiornare immediatamente la banca dati centrale senza attendere il ciclo annuale di reporting, garantendo che le autorità degli altri Stati membri abbiano accesso tempestivo alle informazioni rilevanti per le proprie attività di vigilanza.
La banca dati centrale ESMA e la riservatezza
Il par. 3 delinea l'architettura della banca dati centrale gestita da ESMA, nella quale confluiscono tutte le informazioni sulle sanzioni e misure amministrative, incluse quelle non rese pubbliche, i ricorsi proposti e i loro esiti. La banca dati presenta tre caratteristiche fondamentali:
La banca dati svolge una funzione pratica di grande rilievo: consente a un'autorità che riceve una domanda di autorizzazione da parte di un soggetto già sanzionato in un altro Stato membro di essere informata della precedente violazione, rafforzando l'efficacia del passaporto europeo come sistema di accesso al mercato unico delle cripto-attività.
Coordinamento con il quadro sanzionatorio generale di MiCA
Il sistema di reporting dell'art. 115 si articola in modo coerente con le disposizioni degli artt. 111-114 MiCA. L'art. 111 stabilisce le fattispecie sanzionabili e le sanzioni massime; l'art. 112 prevede i criteri per la loro quantificazione; l'art. 113 disciplina la pubblicazione delle sanzioni nei siti web delle autorità; l'art. 114 regola la trasmissione dei ricorsi. L'art. 115 chiude il circuito connettendo il livello nazionale con il livello europeo attraverso un sistema di comunicazione strutturato, che garantisce che le ESA dispongano di una visione completa dell'enforcement MiCA in tutta l'Unione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le sanzioni riportate nella relazione annuale ESMA identificano nominativamente i soggetti sanzionati?
No. Il par. 1 richiede che le informazioni trasmesse ad ESMA e ABE per la relazione annuale siano "aggregate": si tratta di dati statistici anonimi (numero di sanzioni, tipologie di violazioni, importi complessivi) e non di elenchi nominativi. I singoli provvedimenti sanzionatori nominativi sono pubblicati nei siti web delle autorità competenti nazionali ai sensi dell'art. 113 MiCA, ma la relazione annuale ESMA offre una panoramica statistica aggregata sull'enforcement.
Chi può accedere alla banca dati centrale ESMA sulle sanzioni?
La banca dati è riservata: vi accedono solo ABE, ESMA e le autorità competenti nazionali. I soggetti privati, compresi quelli che subiscono la sanzione, non hanno accesso diretto. Questa riservatezza è funzionale alla protezione delle indagini in corso e alla tutela dei dati relativi a procedimenti non ancora definitivi.
Cosa succede se una sanzione viene annullata dal giudice dopo essere stata comunicata ad ESMA?
L'autorità competente è tenuta ad aggiornare la banca dati ESMA con l'esito del ricorso (art. 115, par. 3). Se la sanzione è stata annullata in via definitiva, l'aggiornamento deve riflettere l'annullamento. Se la pubblicazione al pubblico era già avvenuta, l'art. 113 MiCA prevede che l'autorità provveda a una rettifica o rimozione della notizia originaria, secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale.
L'art. 115 si applica anche alle misure di vigilanza non sanzionatorie (es. diffide, divieti temporanei)?
Sì. La norma richiama le "sanzioni e le altre misure amministrative" imposte ai sensi dell'art. 111, categoria che include non solo le sanzioni pecuniarie ma anche le misure di vigilanza come la revoca dell'autorizzazione, la sospensione temporanea dell'attività, la diffida e il divieto di svolgere funzioni gestionali. Tutte queste misure rientrano nel sistema di reporting e nella banca dati ESMA.
Le sanzioni penali irrogate in un Paese sono visibili alle autorità degli altri Stati membri attraverso la banca dati ESMA?
Parzialmente. I dati sulle sanzioni penali sono trasmessi in forma "anonima e aggregata" (par. 1, terzo comma), non con riferimento a soggetti nominativamente identificati. Non confluiscono nella banca dati centrale nominativa del par. 3, riservata alle sanzioni e misure amministrative. Le autorità di altri Paesi possono accedere a informazioni penali nominative solo attraverso i meccanismi di cooperazione giudiziaria e di polizia previsti dal diritto europeo (es. Eurojust, Europol).