Testo dell'articoloVigente
Art. 108 Reg. (UE) 2023/1114 – Trattamento dei reclami da parte delle autorità competenti
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Le autorità competenti istituiscono procedure che consentano ai clienti e alle altre parti interessate, comprese le associazioni dei consumatori, di presentare loro reclami in merito alle presunte violazioni del presente regolamento da parte degli offerenti, delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione, degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica, o dei prestatori di servizi per le cripto-attività. I reclami sono accettati per iscritto, anche in forma elettronica, e in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è presentato il reclamo o in una lingua accettata dalle autorità competenti di tale Stato membro.
2. Le informazioni sulle procedure di trattamento dei reclami di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messe a disposizione sul sito web di ciascuna autorità competente e sono comunicate all’ABE e all’ESMA. L’ESMA pubblica i collegamenti ipertestuali alle sezioni dei siti web delle autorità competenti relative alle procedure di trattamento dei reclami nel registro delle cripto-attività di cui all’articolo 109.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione dell'articolo 108: reclami pubblici alle autorità di supervisione
L'articolo 108 del Regolamento MiCA disciplina il canale attraverso cui clienti, parti interessate e associazioni di consumatori possono segnalare alle autorità competenti nazionali le presunte violazioni del regolamento da parte dei soggetti vigilati. Si tratta di un meccanismo di vigilanza partecipata: il legislatore europeo riconosce che le autorità non possono monitorare in tempo reale l'attività di tutti gli emittenti e CASP operativi nel mercato, e che le segnalazioni provenienti dal mercato stesso sono una fonte informativa essenziale per l'attività di supervisione.
L'ambito soggettivo dei reclamanti è ampio: non solo i clienti diretti degli operatori vigilati, ma anche le altre parti interessate (investitori indiretti, concorrenti lesi da pratiche scorrette, associazioni di settore) e le associazioni dei consumatori. Questo approccio riflette la natura sistemica degli abusi potenziali nel mercato cripto: una condotta illecita di un emittente di ART o di un grande CASP può ledere interessi collettivi oltre che individuali.
Il contenuto del reclamo e i soggetti verso cui è diretto
I reclami possono riguardare presunte violazioni commesse da quattro categorie di soggetti:
Offerenti: chi ha emesso o offerto al pubblico cripto-attività diverse da ART ed EMT ai sensi del Titolo II MiCA (white paper, obblighi informativi, diritto di recesso ex art. 13).
Persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione: chi ha presentato domanda di ammissione di cripto-attività su piattaforme di negoziazione autorizzate, con eventuali violazioni degli obblighi informativi pre-ammissione.
Emittenti di ART o EMT: le violazioni più rilevanti in questa categoria riguardano gli obblighi di riserva, gestione dei conflitti di interesse, governance, rimborso, disclosure continua.
CASP: le violazioni segnalabili coprono l'intero spettro degli obblighi del Titolo V MiCA - custodia, condotta verso i clienti, abusi di mercato, adeguatezza organizzativa.
Requisiti di forma e lingua
I reclami devono essere presentati per iscritto, con esplicita ammissione della forma elettronica (e-mail, form online, PEC o equivalente). L'accettazione della forma elettronica è coerente con la natura digitale del settore e riduce le barriere pratiche alla segnalazione.
Il requisito linguistico garantisce l'accessibilità: i reclami devono essere accettati in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono presentati, oppure in una lingua accettata dall'autorità competente. Questo significa che, in Italia, la Banca d'Italia e la Consob (le autorità competenti) devono accettare reclami in italiano. Se l'autorità accetta anche reclami in inglese o in altre lingue, deve indicarlo esplicitamente nelle proprie procedure pubblicate.
Obblighi di pubblicità e il registro ESMA
Il paragrafo 2 crea un sistema di trasparenza multi-livello:
Livello nazionale: ciascuna autorità competente pubblica le informazioni sulle procedure di reclamo sul proprio sito web. Questo requisito minimo garantisce che i consumatori nazionali possano trovare le informazioni nella lingua locale e sul canale istituzionale di riferimento.
Livello europeo - ABE e ESMA: le autorità competenti comunicano le proprie procedure di reclamo all'ABE e all'ESMA. L'ESMA poi pubblica i collegamenti ipertestuali alle sezioni dei siti web delle autorità nazionali nel registro delle cripto-attività previsto dall'articolo 109 MiCA. Questo registro, accessibile pubblicamente, diventa un punto di accesso unitario per chi voglia presentare un reclamo contro un operatore attivo in un qualsiasi Stato membro dell'Unione.
La previsione è particolarmente utile per i consumatori che abbiano interagito con un CASP stabilito in uno Stato membro diverso dal proprio: tramite il registro ESMA possono individuare l'autorità competente dello Stato membro di origine del CASP e le modalità di reclamo applicabili.
Coordinamento con il meccanismo ADR per i CASP
L'articolo 108 non disciplina i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra privati (clienti vs. CASP). Questi sono regolati dall'articolo 73 MiCA, che impone ai CASP di aderire a meccanismi ADR adeguati per la risoluzione delle controversie con i propri clienti al dettaglio. Il reclamo all'autorità competente ex art. 108 e il ricorso all'ADR ex art. 73 sono percorsi distinti e non alternativi: il cliente può segnalare una violazione all'autorità di vigilanza (che agirà nell'interesse pubblico) e contemporaneamente attivare una procedura ADR per ottenere un risarcimento individuale.
In Italia, la disciplina ADR per i servizi finanziari fa tradizionalmente riferimento all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i servizi bancari e finanziari e alla Camera di Conciliazione e Arbitrato CONSOB per i servizi di investimento. Con l'entrata in vigore del MiCA, sarà necessario verificare quali organismi ADR siano accreditati anche per le controversie in materia di cripto-attività.
Il reclamo come strumento di vigilanza: implicazioni pratiche
Dal punto di vista delle autorità competenti, il flusso di reclami ha un valore informativo che va oltre il singolo caso: permette di identificare pattern di condotta illecita sistematica, di calibrare le priorità di vigilanza e di raccogliere evidenze per l'avvio di procedimenti sanzionatori. La disciplina del MiCA non specifica tempi di risposta o obblighi di istruttoria dei singoli reclami, lasciando ampia discrezionalità alle autorità nella gestione; tuttavia, le autorità che pubblicano procedure dettagliate si vincoleranno a rispettarle anche sul piano del legittimo affidamento dei reclamanti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il reclamo all'autorità competente ex art. 108 garantisce un risarcimento al consumatore?
No. Il reclamo all'autorità competente è uno strumento di vigilanza pubblica, non di tutela individuale. L'autorità raccoglie la segnalazione, può avviare un'indagine e applicare sanzioni all'operatore, ma non agisce come arbitro nella controversia tra cliente e operatore né assegna risarcimenti. Per ottenere un indennizzo individuale, il consumatore deve ricorrere all'ADR (art. 73 MiCA) o all'autorità giudiziaria ordinaria.
Entro quanto tempo l'autorità competente deve rispondere a un reclamo?
L'articolo 108 non fissa termini di risposta. Il MiCA non impone alle autorità competenti obblighi di risposta entro termini prestabiliti né di istruttoria obbligatoria di ogni singolo reclamo. Le autorità sono libere di stabilire nelle proprie procedure (pubblicate ai sensi del paragrafo 2) le modalità di gestione, inclusi eventuali termini indicativi di risposta. Il diritto nazionale applicabile all'attività amministrativa dell'autorità competente può però prevedere termini procedimentali applicabili.
Un concorrente di un CASP può presentare un reclamo all'autorità competente?
Sì. L'articolo 108 ammette reclami da parte di 'altre parti interessate', categoria che include i concorrenti che ritengono di subire un danno competitivo da pratiche illecite di un operatore del mercato (es. un CASP che opera senza autorizzazione, concorrenza sleale tramite comunicazioni fuorvianti). Tuttavia, il reclamo deve riguardare una violazione del Regolamento MiCA, non una generica lamentela commerciale.
Dove si trovano le procedure di reclamo delle autorità competenti europee?
L'ESMA pubblica nel registro delle cripto-attività (art. 109 MiCA) i link alle sezioni dei siti web delle autorità competenti dedicate ai reclami. Il registro è accessibile pubblicamente sul sito dell'ESMA. In Italia, i riferimenti sono la Banca d'Italia (per la vigilanza sugli emittenti di EMT qualificati come istituti di moneta elettronica) e la Consob (per gli altri soggetti MiCA). Entrambe dovranno pubblicare le proprie procedure di reclamo MiCA sui rispettivi siti istituzionali.
Il reclamo all'autorità competente ex art. 108 MiCA si applica anche agli abusi di mercato?
Sì. L'ambito del reclamo copre qualsiasi 'presunta violazione del presente regolamento', che include anche le violazioni del Titolo VI sugli abusi di mercato (insider trading, manipolazione). Tuttavia, per le segnalazioni di abusi di mercato il MiCA prevede anche strumenti specifici: le autorità competenti hanno poteri investigativi rafforzati (art. 97 MiCA) e possono ricevere segnalazioni anonime di illeciti (whistleblowing) ai sensi delle proprie normative nazionali di attuazione della Direttiva 2019/1937 (Whistleblowing Directive).