← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le autorità competenti degli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi per lo scambio di informazioni e per l'applicazione degli obblighi MiCA nei paesi terzi, informando preventivamente ABE, ESMA e le altre autorità competenti.
  • L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, facilita e coordina l'elaborazione di tali accordi, garantendo un approccio europeo coerente nei confronti delle autorità extra-UE.
  • L'ESMA ha elaborato RTS con un modello standard per gli accordi di cooperazione, da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
  • Lo scambio di informazioni con paesi terzi è subordinato alla condizione che le garanzie di segreto d'ufficio siano almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 100 MiCA.
  • L'ESMA coordina anche lo scambio delle informazioni ottenute da autorità di paesi terzi che possano essere rilevanti per l'adozione di misure nell'ambito del capo 3 del Titolo VII MiCA.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 Reg. (UE) 2023/1114 — Cooperazione con i paesi terzi

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento in tali paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Un’autorità competente informa l’ABE, l’ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

2. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, l’elaborazione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.

3. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un modello di documento per gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1 destinato a essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. L’ESMA inoltre, in stretta cooperazione con l’ABE, agevola e coordina, ove possibile, lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi che potrebbero essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito del capo 3 del presente titolo.

5. Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se le informazioni divulgate sono soggette a garanzie di segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 100. Tale scambio di informazioni è finalizzato all’assolvimento delle funzioni di dette autorità competenti a norma del presente regolamento.

Commento

La cooperazione internazionale nel sistema MiCA: inquadramento generale

L'articolo 107 del Regolamento MiCA disciplina la dimensione internazionale della cooperazione di vigilanza, affrontando il tema cruciale di come le autorità europee possano collaborare con le omologhe extraeuropee nel controllo di un mercato — quello delle cripto-attività — che per sua natura non conosce confini geografici. Un exchange che opera da un paese terzo può offrire servizi a cittadini europei; un emittente di ART con sede alle Isole Cayman può collocare token sul mercato europeo. Senza meccanismi di cooperazione internazionale, questi scenari sfuggirebbero alla vigilanza effettiva.

La norma si colloca nel Titolo VII di MiCA, dedicato alle autorità competenti e alla vigilanza, e si affianca agli articoli sulla cooperazione intra-UE (articolo 106 e seguenti) per costruire un sistema di vigilanza a geometria variabile: stretta integrazione tra autorità europee, cooperazione regolata con le autorità di paesi terzi.

Gli accordi bilaterali di cooperazione: struttura e contenuto minimo

Il paragrafo 1 legittima le autorità competenti degli Stati membri a concludere accordi bilaterali con le autorità di vigilanza di paesi terzi. Il contenuto minimo obbligatorio di questi accordi è lo «scambio efficiente di informazioni» che consenta alle autorità di svolgere i propri compiti ai sensi di MiCA. Prima di concludere un accordo, l'autorità deve informare l'ABE, l'ESMA e le altre autorità competenti, garantendo trasparenza e coordinamento a livello europeo.

Questa informativa preventiva è fondamentale: evita che diversi Stati membri negoziino accordi difformi con la stessa autorità estera, creando asimmetrie nel sistema europeo di vigilanza. Il coordinamento ESMA/ABE garantisce che gli accordi bilaterali siano compatibili con le priorità di supervisione europee e non creino arbitraggi regolamentari.

Il ruolo dell'ESMA e dell'ABE: coordinamento e standardizzazione

I paragrafi 2 e 3 assegnano all'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, un duplice ruolo: facilitare e coordinare la conclusione degli accordi (paragrafo 2) e elaborare un modello standard di accordo (paragrafo 3) mediante RTS. Il modello standardizzato è uno strumento di coerenza: se le autorità di diversi Stati membri lo utilizzano come base per i propri accordi bilaterali, si riduce il rischio di frammentazione e si accelera il processo negoziale con le controparti estere.

L'ESMA era tenuta a presentare i progetti di RTS alla Commissione entro il 30 giugno 2024, e il potere di adozione è delegato alla Commissione ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento ESMA (UE) n. 1095/2010. Una volta adottati, gli RTS non impongono l'uso esclusivo del modello standard, ma pongono un riferimento autorevole di cui le autorità «ove possibile» devono fare uso.

Lo scambio di informazioni per misure correttive: il paragrafo 4

Il paragrafo 4 prevede uno specifico canale di cooperazione informativa: l'ESMA coordina lo scambio, tra autorità competenti europee, delle informazioni ottenute da autorità di paesi terzi che potrebbero essere rilevanti per l'adozione di misure nell'ambito del «capo 3 del presente titolo», che riguarda i poteri di indagine e di intervento delle autorità. Si tratta di uno strumento operativo: se un'autorità estera segnala comportamenti sospetti di un operatore che ha anche attività nell'UE, l'ESMA può diffondere l'informazione alle autorità europee competenti per l'adozione delle misure del caso.

La condizione del segreto d'ufficio equivalente: tutela della riservatezza

Il paragrafo 5 introduce una condizione necessaria per la conclusione degli accordi: le informazioni divulgate alla controparte estera devono essere soggette a garanzie di segreto d'ufficio «almeno equivalenti» a quelle previste dall'articolo 100 MiCA. Questa equivalenza sostanziale — non formale — è la chiave di volta del sistema: l'Europa non può condividere informazioni sensibili con autorità di paesi in cui quelle informazioni potrebbero essere divulgate senza protezione adeguata. L'autorità europea che conclude l'accordo è responsabile della valutazione dell'equivalenza delle garanzie della controparte.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le autorità degli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione autonomamente?

Sì, ma con obblighi di informativa preventiva verso ABE, ESMA e le altre autorità competenti. L'ESMA facilita e coordina l'elaborazione degli accordi per garantire coerenza a livello europeo. Il modello standard di accordo elaborato dall'ESMA deve essere utilizzato ove possibile.

Qual è la condizione essenziale per condividere informazioni con autorità di paesi terzi?

Le informazioni possono essere condivise solo se l'autorità del paese terzo garantisce un livello di segreto d'ufficio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 100 MiCA. La valutazione dell'equivalenza è a carico dell'autorità europea che conclude l'accordo.

L'ESMA ha elaborato un modello standard per gli accordi di cooperazione?

Sì. Il paragrafo 3 dell'articolo 107 prevede che l'ESMA, in cooperazione con l'ABE, elabori RTS contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione. I progetti di RTS erano da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Le informazioni da paesi terzi possono essere usate per adottare misure di vigilanza nell'UE?

Sì. Il paragrafo 4 prevede espressamente che l'ESMA coordini lo scambio tra autorità competenti europee delle informazioni ottenute da autorità di paesi terzi rilevanti per le misure del capo 3 del Titolo VII MiCA, che include i poteri di indagine e di intervento.

Un exchange extra-UE rientra nell'ambito degli accordi di cooperazione dell'articolo 107?

Indirettamente sì: gli accordi di cooperazione servono proprio a coprire scenari in cui operatori con sede in paesi terzi hanno attività o effetti sui mercati europei. Attraverso la cooperazione con le autorità del paese terzo, le autorità europee possono ottenere informazioni e coordinare misure di vigilanza su questi operatori.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.