Testo dell'articoloVigente
Art. 109 Reg. (UE) 2023/1114 – Registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. L’ESMA istituisce un registro:
a) dei White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica;
b) degli emittenti di token collegati ad attività;
c) degli emittenti di token di moneta elettronica; e
d) dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
Il registro dell’ESMA è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è aggiornato periodicamente. Per facilitare tale aggiornamento, le autorità competenti comunicano all’ESMA qualsiasi modifica che venga loro notificata relativa alle informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. Le autorità competenti forniscono all’ESMA i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro, come indicato in conformità del paragrafo 8.
2. Per quanto riguarda i White Paper sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, il registro contiene i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete dei White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete.
3. Per quanto riguarda gli emittenti di token collegati ad attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;
b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;
c) i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;
d) l’elenco degli Stati membri ospitanti dove l’emittente richiedente intende offrire un token collegato ad attività al pubblico o intende richiedere l’ammissione alla negoziazione dei token collegati ad attività;
e) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
f) qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
g) la data dell’autorizzazione ad offrire al pubblico o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività o dell’autorizzazione come ente creditizio e, se del caso, della revoca di una di tali autorizzazioni.
4. Per quanto riguarda gli emittenti di token di moneta elettronica, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica dell’emittente;
b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web dell’emittente;
c) i White Paper sulle cripto-attività e i White Paper sulle cripto-attività modificati. Le versioni obsolete del White Paper sulle cripto-attività sono conservate in un archivio separato e chiaramente contrassegnate come versioni obsolete;
d) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
e) qualsiasi altro servizio prestato dall’emittente non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
f) la data dell’autorizzazione come ente creditizio o come istituto di moneta elettronica e, se del caso, della revoca di tale autorizzazione.
5. Per quanto riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività, il registro contiene le informazioni seguenti:
a) il nome, la forma giuridica e l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, delle succursali del prestatore di servizi per le cripto-attività;
b) la denominazione commerciale, l’indirizzo fisico, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e il sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e, se del caso, della piattaforma di negoziazione di cripto-attività gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività;
c) il nome e indirizzo dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e i suoi recapiti;
d) l’elenco dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività presta;
e) l’elenco degli Stati membri ospitanti nei quali il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;
f) la data d’inizio, o, se ancora ignota al momento della notifica da parte dell’autorità competente, la data d’inizio prevista, della prestazione di servizi per le cripto-attività;
g) qualsiasi altro servizio prestato dal prestatore di servizi per le cripto-attività non contemplato dal presente regolamento, con un riferimento al diritto dell’Unione o nazionale applicabile;
h) la data dell’autorizzazione e, se del caso, della revoca dell’autorizzazione.
6. Le autorità competenti notificano all’ESMA senza indugio le misure di cui all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c), f), l), m), n), o) o t), e i provvedimenti cautelari adottati a norma dell’articolo 102 che incidono sulla prestazione di servizi per le cripto-attività o sull’emissione, sull’offerta al pubblico o sull’utilizzo di cripto-attività. L’ESMA inserisce tali informazioni nel registro.
7. Qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente di un token collegato ad attività, di un emittente di un token di moneta elettronica, o di un prestatore di servizi per le cripto-attività, e qualsiasi misura notificata conformemente al paragrafo 6 rimane pubblicata nel registro per cinque anni.
8. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei White Paper sulle cripto-attività, compresi gli identificativi della persona giuridica, nel registro e per specificare le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il registro ESMA: funzione e architettura nel sistema MiCA
L'articolo 109 MiCA istituisce il registro pubblico centralizzato dell'ESMA, uno dei pilastri infrastrutturali dell'intero impianto regolatorio. Il registro assolve a una funzione di trasparenza sistemica: consente a chiunque - investitori, autorità, operatori del mercato, accademici - di verificare se un determinato offerente, emittente o prestatore di servizi è autorizzato ai sensi di MiCA, quali white paper ha pubblicato, se è stato oggetto di misure di vigilanza e se la sua autorizzazione è stata revocata.
Il modello è quello del registro ESMA già operativo per altri strumenti finanziari (es. il registro degli agenti collegati ai sensi della MiFID II, o il registro EMIR delle controparti), con la particolarità che MiCA istituisce un registro integrato che copre sia i documenti di offerta (white paper) sia i soggetti autorizzati. La scelta di centralizzare il registro in capo all'ESMA, anziché lasciarlo a registri nazionali frammentati, risponde all'obiettivo di creare un mercato unico europeo per le cripto-attività dove il «passaporto europeo» abbia un valore informativo tangibile e verificabile.
Le quattro sezioni del registro
Il paragrafo 1 identifica le quattro sezioni principali del registro:
La conservazione dei dati sulle misure di vigilanza: il quinquennio
Il paragrafo 7 stabilisce che le revoche di autorizzazione e le misure di vigilanza notificate ai sensi del paragrafo 6 (sospensioni, divieti, limitazioni di attività) rimangono pubblicate nel registro per cinque anni dalla data di efficacia. Questa previsione ha un impatto pratico rilevante: un CASP la cui autorizzazione sia stata revocata, o che abbia subito una misura di sospensione, non può semplicemente «ripartire da zero» con una nuova entità senza che il mercato lo sappia. Gli investitori e le autorità di altri Stati membri possono verificare il «track record» di vigilanza di un operatore prima di affidargli fondi o di autorizzarne l'accesso.
La scelta del quinquennio riflette un bilanciamento tra trasparenza del mercato e diritto alla riabilitazione: trascorso tale periodo, le informazioni possono essere rimosse o archiviate, consentendo all'operatore che ha sanato le proprie irregolarità di non essere penalizzato indefinitamente.
Il meccanismo di aggiornamento: autorità nazionali e ESMA
Il registro è aggiornato sulla base delle notifiche che le autorità competenti nazionali trasmettono all'ESMA. Il paragrafo 1 prevede che tali notifiche riguardino qualsiasi modifica alle informazioni contenute nei paragrafi da 2 a 5. Il paragrafo 6 specifica che le misure di vigilanza significative (tra cui quelle elencate all'art. 94, par. 1, lett. b), c), f), l), m), n), o) o t) e i provvedimenti cautelari ex art. 102) devono essere notificate «senza indugio».
Questo meccanismo di aggiornamento distribuito pone sulle autorità nazionali un onere di vigilanza attivo: devono monitorare le modifiche ai dati di tutti i soggetti sotto la propria supervisione e trasmetterle tempestivamente all'ESMA. In caso di inadempimento, il registro potrebbe contenere informazioni non aggiornate, con potenziale danno per gli investitori che vi facciano affidamento. La responsabilità per l'accuratezza dei dati è pertanto condivisa tra l'ESMA (che gestisce il registro) e le autorità nazionali (che alimentano le informazioni).
Gli RTS per la classificazione e la leggibilità meccanica
Il paragrafo 8 prevede che l'ESMA elabori RTS per specificare i dati necessari per la classificazione per tipo di cripto-attività dei white paper nel registro, inclusi gli identificativi della persona giuridica (LEI - Legal Entity Identifier), e le modalità pratiche per la leggibilità meccanica. Quest'ultimo requisito è di grande importanza pratica: significa che il registro non è solo un archivio consultabile manualmente, ma deve essere strutturato in modo che le informazioni siano estraibili automaticamente da sistemi informatici. Questo abilita:
La scadenza per la presentazione degli RTS alla Commissione era il 30 giugno 2024. Una volta adottati, diventeranno applicabili in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.
Utilizzo pratico del registro da parte degli operatori di mercato
Per un operatore che debba valutare se collaborare con un CASP o acquistare token emessi da un soggetto che si presenta come autorizzato, il registro ESMA è il primo strumento di verifica. Un'impresa che voglia distribuire cripto-attività tramite un exchange deve verificare che quest'ultimo sia iscritto nel registro con i servizi appropriati. Un investitore istituzionale che debba valutare un EMT per la propria tesoreria deve verificare lo stato dell'autorizzazione dell'emittente e l'assenza di misure di vigilanza pendenti. La consultazione del registro non è un optional ma parte della due diligence standard nel nuovo contesto regolatorio.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il registro ESMA ex art. 109 MiCA è già operativo e consultabile?
Il registro è stato istituito dall'ESMA in conformità al calendario di applicazione di MiCA. Per i CASP, il regime è entrato in vigore il 30 dicembre 2024; per ART ed EMT il 30 giugno 2024. L'ESMA ha pubblicato il registro sul proprio sito web; la completezza dei dati dipende dalle notifiche delle autorità nazionali.
Un investitore può fare pieno affidamento sul registro ESMA come prova di regolarità di un CASP?
Il registro è uno strumento di trasparenza, ma l'iscrizione non equivale a una garanzia di solidità finanziaria o di assenza di rischi. L'investitore deve usarlo come primo strumento di verifica formale, integrandolo con la due diligence sull'operatore (whitepaper, struttura societaria, prassi operative). Misure di vigilanza recenti non ancora notificate all'ESMA potrebbero non risultare nel registro.
Cosa succede ai white paper nel registro se l'emittente cessa l'attività?
I white paper restano nel registro (come versioni obsolete archiviate) anche dopo la cessazione dell'attività, per garantire la tracciabilità storica. Le autorizzazioni revocate rimangono pubblicate per cinque anni (par. 7). Questo consente di ricostruire la storia di un progetto a fini di vigilanza o di contenzioso.
Il LEI (Legal Entity Identifier) è obbligatorio per l'iscrizione nel registro?
Gli RTS previsti dal par. 8 specificano i dati necessari per la classificazione, inclusi gli identificativi della persona giuridica. In base agli standard internazionali e alla prassi ESMA per altri registri, il LEI sarà quasi certamente richiesto come identificativo standard per gli emittenti e i CASP iscritti.
Le autorità nazionali devono notificare all'ESMA anche le misure cautelari provvisorie?
Sì. Il par. 6 include espressamente i 'provvedimenti cautelari adottati a norma dell'articolo 102' tra le misure che devono essere notificate senza indugio. Anche le misure temporanee (es. sospensione cautelare dell'autorizzazione) devono quindi entrare nel registro, garantendo piena trasparenza anche sulle situazioni di vigilanza in corso.