Testo dell'articoloVigente
Art. 104 Reg. (UE) 2023/1114 – Poteri di intervento temporaneo dell’ABE
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l’ABE può vietare o limitare temporaneamente:
a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di taluni token collegati ad attività o token di moneta elettronica o di token collegati ad attività o token di moneta elettronica con determinate caratteristiche specifiche; o
b) un tipo di attività o prassi relativa ai token collegati ad attività o ai token di moneta elettronica.
Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall’ABE.
2. L’ABE adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il divieto o la restrizione proposti sono volti a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
b) i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell’Unione ai pertinenti token collegati ad attività, ai token di moneta elettronica o ai servizi per le cripto-attività a essi correlati non affrontano la minaccia in questione;
c) un’autorità competente pertinente non ha adottato misure per affrontare la minaccia in questione o le misure adottate non affrontano tale minaccia in maniera adeguata.
3. Quando adotta una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE garantisce che la misura:
a) non abbia un effetto negativo sull’efficienza dei mercati delle cripto-attività o sui possessori di token collegati ad attività o token di moneta elettronica o i clienti destinatari di servizi per cripto-attività che sia sproporzionato rispetto ai suoi benefici; e
b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.
Quando le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 105, l’ABE può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere un parere di cui all’articolo 106, paragrafo 2.
4. Prima di decidere di adottare una misura a norma del paragrafo 1, l’ABE notifica all’autorità competente pertinente la misura che intende adottare.
5. L’ABE pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di adottare una misura a norma del paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l’entrata in vigore della misura.
6. L’ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e sulla base di un’analisi adeguata che valuta l’impatto sui consumatori, l’ABE può decidere in merito al rinnovo annuale del divieto o della restrizione.
7. Le misure adottate dall’ABE a norma del presente articolo prevalgono su qualsiasi misura precedentemente adottata dall’autorità competente pertinente sulla stessa questione.
8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ABE deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione ai fini del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e ratio del potere di intervento temporaneo dell'ABE
L'articolo 104 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) attribuisce all'Autorità bancaria europea (ABE) un potere di intervento temporaneo sui mercati degli ART e degli EMT, modellato sul meccanismo già previsto dall'articolo 40 del regolamento MiFIR (regolamento (UE) n. 600/2014) per l'ESMA e dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento ABE per i prodotti bancari. Si tratta di un potere eccezionale e residuale - azionabile solo al verificarsi di condizioni stringenti - ma dalla portata potenzialmente molto ampia: il divieto o la limitazione di commercializzazione possono di fatto bloccare la distribuzione di interi prodotti nell'Unione europea.
La scelta di attribuire questo potere all'ABE (e non all'ESMA) per ART ed EMT è coerente con la struttura di vigilanza di MiCA: gli emittenti di ART ed EMT significativi sono soggetti alla supervisione diretta dell'ABE (articolo 117), mentre le autorità nazionali competenti supervisionano gli emittenti non significativi. Il potere di intervento temporaneo dell'ABE si sovrappone ai poteri analoghi delle autorità nazionali (articolo 105), intervenendo quando queste non abbiano adottato misure adeguate.
L'oggetto dell'intervento: divieto o limitazione di commercializzazione
Il paragrafo 1 individua due possibili oggetti dell'intervento:
(a) La commercializzazione, distribuzione o vendita di specifici ART o EMT, o di ART/EMT con determinate caratteristiche. L'intervento può essere mirato su un singolo prodotto (es. un determinato ART emesso da un emittente specifico) o su una categoria di prodotti con caratteristiche comuni.
(b) Un tipo di attività o prassi relativa ad ART o EMT. Questo tipo di intervento è ancora più ampio: non colpisce un prodotto specifico ma un comportamento - ad esempio, la prassi di promettere rendimenti garantiti sulla detenzione di ART, o la distribuzione di EMT tramite canali non autorizzati.
Il divieto o la limitazione possono essere assoluti o condizionati: il paragrafo 1, terzo comma, precisa che «possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'ABE». Questo consente interventi chirurgici: ad esempio, limitare la commercializzazione di un ART ai soli investitori istituzionali, o vietarla solo in determinati canali distributivi.
Le tre condizioni cumulative per l'esercizio del potere
Il paragrafo 2 stabilisce condizioni rigorose per l'attivazione del potere di intervento, che devono essere soddisfatte tutte e tre contestualmente:
Condizione a) - Timore significativo o minaccia: deve esistere un timore significativo in materia di tutela degli investitori, oppure una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati delle cripto-attività, oppure una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione (in tutto o in parte). Le tre alternative sono distinte: la sola minaccia alla stabilità finanziaria è sufficiente, anche in assenza di timori per la tutela degli investitori. La Commissione adotterà atti delegati per specificare i criteri di valutazione (paragrafo 8).
Condizione b) - Insufficienza del quadro regolamentare esistente: i requisiti previsti dalla normativa vigente non fronteggiano adeguatamente la minaccia. Questa condizione garantisce che il potere di intervento sia residuale: l'ABE non può intervenire se gli strumenti normativi già esistenti (ad esempio le norme prudenziali del Titolo III o IV, o i poteri di vigilanza ex articolo 94) sono sufficienti ad affrontare la situazione.
Condizione c) - Inazione o insufficienza dell'azione dell'autorità competente: l'autorità competente pertinente non ha adottato misure, oppure le misure adottate non affrontano adeguatamente la minaccia. Questa condizione configura il potere dell'ABE come subsidiario rispetto a quello delle autorità nazionali. L'ABE interviene solo quando il livello nazionale ha fallito o è inerte.
Requisiti di proporzionalità e divieto di arbitraggio regolamentare
Il paragrafo 3 impone all'ABE di verificare, al momento dell'adozione della misura, che essa:
(a) non abbia un effetto negativo sull'efficienza dei mercati o sui possessori di token/clienti sproporzionato rispetto ai benefici attesi. Questo requisito di proporzionalità è fondamentale: un divieto totale di commercializzazione di un ART potrebbe essere giustificato solo se il rischio da fronteggiare è sufficientemente grave da giustificare l'impatto sul mercato.
(b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare. L'ABE deve valutare se un divieto applicato solo in alcuni contesti o con deroghe per certi operatori incentiverebbe il trasferimento dell'attività verso giurisdizioni o canali meno regolamentati, vanificando la misura.
Procedura: notifica preventiva, pubblicazione e prevalenza della misura ABE
Prima di adottare la misura, l'ABE notifica all'autorità competente pertinente la propria intenzione. Questa notifica non richiede l'accordo dell'autorità nazionale, ma le consente di adottare proprie misure ai sensi dell'articolo 105: se l'autorità nazionale agisce tempestivamente, l'ABE può riesaminare la necessità del proprio intervento. La misura adottata dall'ABE è pubblicata sul suo sito web, con indicazione dei dettagli e della data di entrata in vigore. Si applica solo prospetticamente: le attività già compiute prima dell'entrata in vigore non sono colpite.
Un aspetto cruciale è la prevalenza della misura ABE su qualsiasi misura precedente adottata dall'autorità competente sulla stessa questione (paragrafo 7). Questo garantisce coerenza e certezza giuridica: non possono coesistere misure nazionali e misure ABE divergenti sullo stesso oggetto.
Riesame periodico e durata della misura
Il paragrafo 6 prevede riesami periodici almeno ogni sei mesi. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e un'analisi dell'impatto sui consumatori, l'ABE può passare a rinnovi annuali. La misura temporanea non è quindi a durata prefissata, ma viene mantenuta finché persistono le condizioni che la giustificano: essa decade quando la minaccia è rientrata, quando il quadro normativo è stato aggiornato in modo da fronteggiarla adeguatamente, o quando l'autorità competente nazionale ha adottato misure efficaci.
Coordinamento con l'articolo 105 (poteri di intervento delle autorità nazionali)
L'articolo 104 va letto in combinato disposto con l'articolo 105, che attribuisce poteri analoghi alle autorità competenti nazionali per tutte le cripto-attività (non solo ART ed EMT). Quando un'autorità nazionale ha già adottato una misura ai sensi dell'articolo 105, l'ABE può intervenire senza dover emettere il parere preventivo previsto dall'articolo 106, paragrafo 2. Questa semplificazione procedurale accelera la risposta dell'ABE nelle situazioni d'urgenza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il potere di intervento dell'ABE si applica anche alle cripto-attività diverse da ART ed EMT?
No. L'articolo 104 si applica esclusivamente ad ART (token collegati ad attività) e EMT (token di moneta elettronica). Per le cripto-attività di altra natura, il potere di intervento spetta alle autorità competenti nazionali ai sensi dell'articolo 105, mentre l'ESMA dispone di poteri analoghi per l'intero mercato in forza del suo regolamento istitutivo.
Le tre condizioni del paragrafo 2 devono essere tutte soddisfatte o ne basta una?
Devono essere soddisfatte tutte e tre cumulativamente: timore significativo o minaccia, insufficienza del quadro regolamentare esistente, e inazione o insufficienza delle misure nazionali. La mancanza di una sola delle tre condizioni preclude l'adozione della misura.
La misura dell'ABE si applica retroattivamente?
No. Il paragrafo 5 precisa che il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività compiute dopo l'entrata in vigore della misura. Le posizioni esistenti acquisite prima dell'entrata in vigore non sono colpite.
Quanto può durare una misura di intervento temporaneo dell'ABE?
Non c'è un termine massimo predefinito. La misura è riesaminata almeno ogni sei mesi e può essere rinnovata finché persistono le condizioni che la giustificano. Dopo almeno due rinnovi consecutivi e un'analisi d'impatto sui consumatori, l'ABE può adottare rinnovi annuali anziché semestrali.
Un emittente di ART può contestare la misura di intervento dell'ABE?
Sì. La misura ABE è un atto di un'istituzione dell'Unione soggetto al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia. Il paragrafo 7 menziona che solo la Corte di giustizia (in altri contesti analoghi) può riesaminare la legittimità delle decisioni ABE. L'emittente può impugnarla dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 263 TFUE, entro i termini previsti.