Testo dell'articoloVigente
Art. 92 Reg. (UE) 2023/1114 – Prevenzione e individuazione di abusi di mercato
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività dispone di dispositivi, sistemi e procedure efficaci per prevenire e individuare gli abusi di mercato. Tale persona è soggetta alle norme di notifica dello Stato membro in cui è registrata o ha la sede centrale o, nel caso di una succursale, dello Stato membro in cui è situata la succursale, e comunica senza indugio all’autorità competente di tale Stato membro qualsiasi ragionevole sospetto in merito a un ordine o a un’operazione, comprese eventuali cancellazioni o modifiche degli stessi, e ad altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, come il meccanismo di consenso, qualora vi possano essere circostanze che indichino che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Le autorità competenti che ricevono una segnalazione di ordini o operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti delle piattaforme di negoziazione interessate.
2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
a) dispositivi, sistemi e procedure adeguati affinché le persone si conformino al paragrafo 1;
b) il modello che le persone devono utilizzare per conformarsi al paragrafo 1;
c) per gli abusi di mercato transfrontalieri, procedure di coordinamento tra le autorità competenti pertinenti per individuare e sanzionare gli abusi di mercato.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024.
3. Al fine di garantire la coerenza delle prassi di vigilanza di cui al presente articolo, entro il 30 giugno 2025 l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulle prassi di vigilanza tra le autorità competenti al fine di prevenire e individuare gli abusi di mercato, se non già contemplati dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contesto: estendere il divieto di abuso di mercato alle cripto-attività
L'art. 92 del Regolamento MiCA costituisce il cuore delle disposizioni operative sul controllo degli abusi di mercato nel mercato cripto. Si colloca all'interno del Titolo VI, dedicato alle fattispecie di abuso - insider trading (art. 89), comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90), tentativo di abuso (art. 91) e manipolazione del mercato (artt. 91-92) - e si affianca alle norme definitorie e ai divieti sostanziali con un obbligo procedurale: non basta che gli abusi siano vietati in astratto; i soggetti professionali che operano sul mercato devono attivamente strutturarsi per prevenirli e, ove individuati, segnalarli.
Il modello è ispirato all'art. 16 del Regolamento MAR (UE) 596/2014, che impone obblighi analoghi ai partecipanti ai mercati finanziari tradizionali. L'estensione alle cripto-attività è necessaria perché il mercato cripto presenta caratteristiche che rendono gli abusi potenzialmente più facili e più difficili da individuare rispetto ai mercati tradizionali: la natura 24/7 degli scambi, la frammentazione su decine di exchange, l'elevata volatilità dei prezzi, la possibilità di operare con pseudonimato e, infine, la specificità tecnologica delle blockchain (meccanismi di consenso, transaction ordering, MEV - Maximal Extractable Value).
I soggetti obbligati
L'art. 92 si rivolge a «chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività». Si tratta di una formulazione volutamente ampia, che copre: i CASP autorizzati (exchange, custodian, piattaforme di negoziazione, broker); i market maker cripto; i gestori di fondi di investimento che operano in cripto-attività; gli emittenti di ART ed EMT nella misura in cui effettuino operazioni di gestione della riserva o di stabilizzazione del token; e potenzialmente anche i grandi trader professionali che operano su piattaforme cripto in modo sistematico. La qualificazione «a titolo professionale» esclude invece i piccoli investitori retail che occasionalmente acquistano o vendono cripto.
I sistemi di prevenzione e individuazione: cosa sono in pratica
L'obbligo di disporre di «dispositivi, sistemi e procedure efficaci» per prevenire e individuare gli abusi è il nocciolo operativo dell'articolo. In attesa degli RTS che l'ESMA è incaricata di elaborare, la prassi di settore già sviluppata nel contesto MAR fornisce indicazioni utili. I sistemi di sorveglianza del trading tipicamente includono: algoritmi di market surveillance che analizzano pattern di prezzo, volume e order flow in tempo reale; strumenti di cross-market monitoring per correlare attività su piattaforme diverse; sistemi di alert automatici per anomalie statistiche; procedure di escalation interne con un team di compliance dedicato; registro delle segnalazioni e degli esiti delle analisi; formazione continua del personale a contatto con i dati di trading.
Per le cripto-attività, le specifiche tecniche degli RTS dovranno tenere conto di caratteristiche proprie del mercato: il monitoring on-chain (analisi delle transazioni sulla blockchain pubblica), il rilevamento di transazioni wash trading (in cui lo stesso soggetto controlla entrambi i lati di una transazione), il front-running nel contesto DeFi (in cui operatori con accesso prioritario al mempool inseriscono ordini prima di transazioni di altri utenti), e il coordinated pump-and-dump attraverso canali social e comunità online.
L'obbligo di segnalazione: contenuto e destinatario
La norma impone la segnalazione «senza indugio» all'autorità competente dello Stato membro in cui il soggetto è registrato o ha la sede centrale (o, per le succursali, dello Stato membro in cui è situata la succursale). L'oggetto della segnalazione è qualsiasi «ragionevole sospetto» - non è richiesta la certezza dell'abuso - in merito a ordini, operazioni, cancellazioni, modifiche o «altri aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, come il meccanismo di consenso». Quest'ultima specificazione è di grande rilevanza: riconosce che gli abusi di mercato cripto possono manifestarsi non solo nel trading tradizionale (ordini su un order book) ma anche attraverso manipolazioni della rete blockchain stessa, come la riorganizzazione della blockchain per annullare transazioni (51% attack), la manipolazione del MEV o il controllo artificioso del meccanismo di consenso per favorire determinati partecipanti.
Ricevuta la segnalazione, l'autorità competente la trasmette immediatamente alle autorità competenti delle piattaforme di negoziazione interessate: si delinea così un flusso informativo tra autorità di vigilanza che mira a garantire una risposta coordinata anche negli abusi che coinvolgono più piattaforme e più giurisdizioni.
Il coordinamento transfrontaliero: la sfida principale degli abusi cripto
Il paragrafo 2, lett. c, affida all'ESMA il compito di elaborare procedure di coordinamento tra le autorità competenti per gli «abusi di mercato transfrontalieri». Questa previsione riconosce una realtà strutturale del mercato cripto: la maggior parte degli abusi sfrutta la frammentazione geografica del mercato. Un operatore che manipola il prezzo di un token acquistandolo massicciamente su una piattaforma maltese e vendendolo su una tedesca, mentre coordina l'azione attraverso un canale Telegram, coinvolge almeno due autorità nazionali e potenzialmente l'ESMA stessa. Senza procedure di coordinamento chiare, la risposta regolatoria sarebbe frammentata e inefficace.
Gli orientamenti che l'ESMA deve emanare entro il 30 giugno 2025 - ai sensi del paragrafo 3 - mirano proprio a creare una prassi di vigilanza condivisa per colmare i vuoti non coperti dagli RTS, inclusi quelli relativi alla sorveglianza on-chain e al monitoraggio dei canali social che amplificano la manipolazione dei prezzi.
Implicazioni operative per i CASP e gli altri soggetti obbligati
Un CASP che voglia essere conforme all'art. 92 deve strutturare sin dall'autorizzazione una funzione di market surveillance autonoma o, se le dimensioni lo consentono, in outsourcing a fornitori specializzati. La funzione deve essere dotata di accesso in tempo reale ai dati di trading, di algoritmi di analisi e di personale con competenze specifiche. Le procedure interne devono disciplinare chiaramente la soglia di «ragionevole sospetto», il flusso di escalation (dal trader all'analista compliance, fino al responsabile della funzione), i tempi di segnalazione all'autorità e la documentazione da conservare. La segnalazione è confidenziale: il soggetto che segnala non può comunicare alla persona oggetto del sospetto né a terzi non autorizzati l'avvenuta segnalazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali soggetti sono tenuti agli obblighi di sorveglianza e segnalazione dell'art. 92?
Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni in cripto-attività: CASP autorizzati (exchange, piattaforme di negoziazione, custodian, broker), market maker, gestori di fondi in cripto. Il riferimento al 'titolo professionale' esclude i piccoli investitori retail che occasionalmente operano sul mercato. Per i soggetti con sede o succursale in più Stati membri, la segnalazione va effettuata all'autorità dello Stato dove è registrata la sede o la succursale che esegue l'operazione.
Cosa si intende per 'ragionevole sospetto' ai fini della segnalazione?
Non è richiesta la certezza dell'abuso, né che l'abuso sia già stato consumato: è sufficiente che le circostanze - anomalie statistiche nel trading, pattern di ordini inusuali, correlazione con eventi informativi non pubblici - generino un dubbio ragionevole che un abuso sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Il giudizio va effettuato caso per caso, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili al momento della valutazione.
Entro quando devono essere effettuate le segnalazioni?
L'art. 92 richiede la comunicazione 'senza indugio': la segnalazione deve essere effettuata non appena il soggetto obbligato ha identificato il ragionevole sospetto, senza attendere l'esito di indagini interne approfondite. Il ritardo ingiustificato nella segnalazione può costituire esso stesso una violazione della norma. Gli RTS dell'ESMA specificheranno il modello di segnalazione e i requisiti formali.
La segnalazione di un'operazione sospetta espone il segnalante a responsabilità?
No. MiCA segue il principio generale del diritto finanziario europeo: le segnalazioni effettuate in buona fede e sulla base di un ragionevole sospetto non fanno sorgere responsabilità in capo al segnalante, anche se le indagini successive non confermano l'abuso. Il segnalante non può tuttavia comunicare a terzi l'avvenuta segnalazione (divieto di tipping-off).
Quando saranno disponibili le norme tecniche (RTS) che specificano i sistemi di sorveglianza richiesti?
L'ESMA doveva presentare alla Commissione i progetti di RTS entro il 30 dicembre 2024 (art. 92, par. 2). Entro il 30 giugno 2025 l'ESMA emana orientamenti sulle prassi di vigilanza per i profili non coperti dagli RTS. In attesa degli RTS definitivi, i soggetti obbligati devono comunque dotarsi di sistemi di sorveglianza adeguati alle caratteristiche del proprio business, anche facendo riferimento alle best practice del mercato.