- Le entità finanziarie già regolamentate — enti creditizi, depositari centrali di titoli, imprese di investimento, istituti di moneta elettronica, gestori di OICVM e FIA, gestori di mercato — possono prestare servizi per le cripto-attività senza richiedere una nuova autorizzazione CASP, ma tramite semplice notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine almeno 40 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio.
- La norma opera un sistema di equivalenza funzionale: ogni servizio cripto corrisponde a un servizio finanziario tradizionale già coperto dall'autorizzazione esistente (es. custodia cripto = servizio accessorio MiFID II; gestione piattaforma = MTF/OTF; scambio = negoziazione per conto proprio).
- La notifica deve includere un programma operativo, la documentazione su controlli interni e antiriciclaggio, la descrizione dei sistemi TIC e le politiche di separazione degli asset, tra gli altri elementi previsti dal paragrafo 7.
- L'autorità competente verifica la completezza della notifica entro 20 giorni lavorativi; il servizio non può iniziare fino alla completezza della notifica.
- Le entità notificanti sono esenti da alcune disposizioni applicabili ai CASP ordinari (artt. 62, 63, 64, 67, 83, 84), ma restano soggette alle regole di condotta e tutela della clientela applicabili alla propria attività principale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 60 Reg. (UE) 2023/1114 — Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Un ente creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’autorità competente del suo Stato membro d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.
2. Un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 45 ) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta. Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.
3. Un’impresa di investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta. Ai fini del presente paragrafo:
a) la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
b) la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
c) lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
d) l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
e) il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
f) la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
g) la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;
h) la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.
4. Un istituto di moneta elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token di moneta elettronica che emette se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
5. Una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta. Ai fini del presente paragrafo:
a) la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;
b) la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
c) la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.
6. Un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’autorità competente dello Stato membro d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.
7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:
a) un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;
b) una descrizione: i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849; ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e iii) il piano di continuità operativa; i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849; ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e iii) il piano di continuità operativa;
i) dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;
ii) il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e
iii) il piano di continuità operativa;
c) la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;
d) una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;
e) una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;
f) una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
g) una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;
h) una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;
i) la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;
j) se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token di moneta elettronica o altre cripto-attività;
k) informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.
8. L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’autorità competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’autorità competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6. Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.
9. I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.
10. Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.
11. Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.
12. Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.
13. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
14. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7. L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Stesso numero, altri codici
- Art. 60 D.Lgs. 504/1995 — Addizionali dell'accisa
- Articolo 60 L. 184/1983: Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni
- Art. 60 Reg. (UE) 2024/1689 — Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA
- Art. 60 Cod. Amb. — competenze dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA
- Art. 60 D.Lgs. 159/2011 — Liquidazione dei beni
- Art. 60 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro
Commento
Il principio cardine: equivalenza funzionale e accesso semplificato
L'articolo 60 del Regolamento MiCA introduce un canale alternativo e semplificato per l'accesso al mercato delle cripto-attività da parte di entità finanziarie già autorizzate e vigilate nell'ordinamento europeo. Il principio sottostante è quello di equivalenza funzionale: se un'entità finanziaria è già autorizzata a svolgere un'attività finanziaria «tradizionale» sostanzialmente identica al servizio cripto che intende prestare, sarebbe sproporzionato imporle di attraversare l'intero procedimento di autorizzazione CASP ex articolo 59.
La norma risponde anche a un'esigenza di mercato: permettere a banche, broker, gestori di fondi e infrastrutture di mercato di entrare nel settore delle cripto-attività senza barriere regolamentari eccessive, accelerando l'integrazione tra finanza tradizionale e mercati cripto. Allo stesso tempo, la notifica preventiva garantisce che l'autorità competente sia informata e possa verificare che l'entità disponga delle strutture e dei presidi necessari per operare in modo sicuro anche nel segmento cripto.
Le categorie di entità ammesse e i servizi corrispondenti
L'articolo 60 elenca sei categorie di entità finanziarie ammesse alla procedura semplificata, ciascuna con uno specifico perimetro di servizi cripto autorizzabili:
Enti creditizi (paragrafo 1): possono prestare qualsiasi servizio per le cripto-attività tra quelli elencati all'art. 3, n. 16. La banca universale ha quindi la massima flessibilità: può offrire custodia, gestione di piattaforma di negoziazione, scambio, esecuzione di ordini, collocamento, consulenza e gestione di portafoglio. Questo riflette l'ampiezza dell'attività bancaria nel diritto europeo.
Depositari centrali di titoli (paragrafo 2): possono prestare il solo servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti. Il nesso con la loro attività tradizionale — la fornitura di conti titoli e servizi di regolamento — è evidente.
Imprese di investimento (paragrafo 3): possono prestare i servizi cripto «equivalenti» ai servizi di investimento per cui sono già autorizzate ai sensi di MiFID II. Il paragrafo 3 elenca analiticamente le equivalenze: custodia cripto = servizio accessorio MiFID II; gestione piattaforma cripto = MTF/OTF; scambio = negoziazione per conto proprio; esecuzione ordini = esecuzione per conto clienti; collocamento = collocamento MiFID II; ricezione/trasmissione ordini = idem MiFID II; consulenza = consulenza in materia di investimenti; gestione portafogli = gestione portafogli MiFID II.
Istituti di moneta elettronica (paragrafo 4): possono prestare custodia, amministrazione e servizi di trasferimento, ma esclusivamente in relazione ai token di moneta elettronica (EMT) che essi stessi emettono. Il perimetro è così delimitato alla gestione dei propri prodotti EMT, senza estendersi ad altri token.
Gestori di OICVM e FIA (paragrafo 5): possono prestare i servizi cripto equivalenti ai servizi di gestione di portafogli e servizi accessori per cui sono autorizzati — in pratica, ricezione/trasmissione di ordini, consulenza e gestione di portafogli di cripto-attività.
Gestori di mercato (paragrafo 6): possono gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, attività funzionalmente analoga alla gestione di un mercato regolamentato o MTF ai sensi di MiFID II.
Il contenuto della notifica: il paragrafo 7
La notifica preventiva non è un semplice avviso burocratico: richiede un dossier articolato che dimostra la preparazione dell'entità ad operare nel segmento cripto. Gli elementi previsti dal paragrafo 7 sono:
(a) Programma operativo: tipi di servizi cripto, luoghi e modalità di commercializzazione.
(b) Descrizione dei meccanismi di controllo interno, delle politiche AML/CFT e del quadro di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; piano di continuità operativa.
(c) Documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza.
(d) Descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti.
(e) Politica di custodia e amministrazione (se si offre quel servizio).
(f) Norme operative della piattaforma e procedure per rilevare gli abusi di mercato (se si gestisce una piattaforma).
(g) Politica commerciale non discriminatoria e metodologia di determinazione dei prezzi (se si fa scambio).
(h) Politica di esecuzione degli ordini (se si eseguono ordini per conto di clienti).
(i) Prova delle competenze del personale addetto alla consulenza o alla gestione di portafogli cripto.
(j) Indicazione se i servizi riguardano ART, EMT o altre cripto-attività.
(k) Modalità di prestazione dei servizi di trasferimento (se pertinente).
Il procedimento: verifica completezza e avvio del servizio
L'autorità competente ha 20 giorni lavorativi per verificare se la notifica è completa. Se la notifica è incompleta, l'autorità lo comunica immediatamente all'entità notificante e fissa un termine (massimo 20 giorni lavorativi) per integrare le informazioni mancanti. Durante questo periodo il termine di 40 giorni è sospeso.
L'entità non può iniziare a prestare il servizio cripto finché la notifica non è completa. Una volta completata, l'autorità comunica le informazioni all'ESMA per l'iscrizione nel registro pubblico ex art. 109, garantendo la visibilità e la trasparenza verso il mercato.
Le entità notificanti beneficiano di una dispensa da alcune disposizioni applicabili ai CASP ordinari: in particolare, sono esenti dagli articoli 62 (requisiti di capitale), 63 (custodia), 64 (politica di custodia), 67 (piano di continuità), 83 (politica di conflitti) e 84 (reclami). Questa esenzione non è una lacuna di tutela: le entità già autorizzate sono soggette a norme equivalenti o più stringenti ai sensi della loro normativa settoriale.
Revoca e coordinamento con la normativa settoriale
Il diritto di prestare servizi cripto ai sensi dell'articolo 60 è strettamente connesso all'autorizzazione di base: se quest'ultima viene revocata, decade automaticamente anche la facoltà di prestare i servizi cripto notificati. Non è possibile mantenere l'attività cripto indipendentemente dall'autorizzazione principale.
Questo meccanismo garantisce coerenza regolatoria: un ente creditizio che perde l'autorizzazione bancaria non può continuare a operare come piattaforma cripto o custodian, evitando possibili arbitraggi normativi. L'art. 60, paragrafo 11, disciplina espressamente questa fattispecie, chiarendo che il diritto derivante dalla notifica è revocato «al momento della revoca della relativa autorizzazione» — senza necessità di un provvedimento formale ulteriore da parte dell'autorità competente MiCA.
Il passaporto europeo per le entità notificanti
Una delle conseguenze più rilevanti della procedura semplificata ex art. 60 è che le entità notificanti, una volta completata la notifica, acquisiscono il diritto di prestare servizi cripto non solo nel proprio Stato membro d'origine ma anche negli altri Stati membri dell'Unione, tramite il meccanismo del passaporto europeo. L'ESMA pubblica nel registro pubblico ex art. 109 le informazioni comunicate dalle autorità competenti dopo la verifica della notifica, rendendo visibili a tutta l'Unione le entità abilitate a operare.
Questo passaporto opera secondo le stesse logiche del passaporto MiFID II per le imprese di investimento o del passaporto CRD IV per le banche: l'entità notifica l'intenzione di operare in un altro Stato membro all'autorità del proprio Stato d'origine, che ne informa l'autorità dello Stato ospitante. In questo modo, l'art. 60 non solo semplifica l'accesso al mercato cripto per le entità regolamentate, ma lo fa garantendo al contempo la trasparenza e la supervisione transfrontaliera.
Differenze rispetto al regime ordinario di autorizzazione CASP ex art. 59
È utile precisare le differenze operative tra il percorso semplificato ex art. 60 e il percorso ordinario di autorizzazione CASP ex art. 59, per comprendere quando ciascuno si applica e quali obblighi residui pesano sulle entità notificanti.
L'autorizzazione CASP ex art. 59 è il regime generale: si applica a qualsiasi soggetto che voglia prestare servizi per le cripto-attività su base professionale, senza una preesistente autorizzazione finanziaria equivalente. Il procedimento è più oneroso: prevede una domanda formale, la valutazione dell'autorità competente entro un termine definito, e il rispetto di un insieme completo di requisiti organizzativi, prudenziali e di condotta previsti dal Titolo V di MiCA.
La notifica ex art. 60 è un percorso alternativo: accessibile solo alle sei categorie di entità già autorizzate e vigilate, si basa sull'equivalenza funzionale tra i servizi cripto e i servizi finanziari già coperti dall'autorizzazione principale. Il termine di 40 giorni lavorativi non è un termine di valutazione sostanziale da parte dell'autorità (come nel caso dell'art. 59), ma un termine finalizzato a verificare la completezza formale della notifica e a consentire l'iscrizione nel registro ESMA.
Le entità che seguono il percorso ex art. 60 sono esenti da alcune delle disposizioni che si applicano ai CASP ordinari — in particolare quelle relative ai requisiti di capitale (art. 62), alla custodia e separazione degli asset (artt. 63-64), al piano di continuità operativa (art. 67), alla politica sui conflitti di interesse (art. 83) e alla gestione dei reclami (art. 84). Tuttavia, queste entità restano comunque soggette alle disposizioni equivalenti o analoghe previste dalla loro normativa settoriale: una banca è soggetta ai requisiti di capitale di CRR, agli obblighi di separazione patrimoniale delle direttive bancarie e alle norme di condotta applicabili ai servizi bancari. L'esenzione da MiCA non crea quindi un vuoto di tutela per la clientela.
Standard tecnici ESMA e ABE: il completamento del quadro regolatorio
I paragrafi 13 e 14 dell'articolo 60 affidano a ESMA, in stretta cooperazione con ABE, il compito di elaborare due set di standard tecnici che completano la disciplina della notifica:
Gli RTS (Regulatory Technical Standards) del paragrafo 13 specificano ulteriormente le informazioni che le entità devono includere nella notifica ex art. 60, paragrafo 7. Questi standard, presentati alla Commissione entro il 30 giugno 2024, assicurano che il contenuto della notifica sia uniforme in tutti gli Stati membri, riducendo la discrezionalità interpretativa delle autorità nazionali e i costi di compliance per le entità che operano transfrontalieramente.
Gli ITS (Implementing Technical Standards) del paragrafo 14 definiscono i formati, i modelli e le procedure standard per la presentazione della notifica. Sul piano pratico, questo significa che le banche, le imprese di investimento e le altre entità abilitiate potranno utilizzare moduli standardizzati identici in tutti gli Stati membri dell'Unione, semplificando ulteriormente il processo di notifica.
Questi standard tecnici sono stati elaborati nell'ambito del più ampio processo di attuazione di MiCA avviato dall'ESMA e dall'ABE a partire dal 2023, e si inseriscono in un corpus di atti di secondo livello che specificano i dettagli operativi di numerose disposizioni del regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le banche devono richiedere un'autorizzazione CASP per offrire servizi in cripto-attività?
No. Ai sensi dell'art. 60, paragrafo 1, gli enti creditizi possono prestare qualsiasi servizio per le cripto-attività tramite semplice notifica all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, almeno 40 giorni lavorativi prima dell'avvio. Non è richiesta la procedura di autorizzazione CASP ex art. 59.
Un'impresa di investimento può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività?
Sì, ma solo se è già autorizzata ai sensi di MiFID II per la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o di un sistema organizzato di negoziazione (OTF). La gestione di piattaforma cripto è considerata equivalente a questi servizi (art. 60, paragrafo 3, lettera b). La notifica preventiva all'autorità competente è obbligatoria.
Quali documenti deve allegare un'entità finanziaria alla notifica ex art. 60?
Il paragrafo 7 elenca undici categorie di informazioni: programma operativo, documentazione AML/CFT, sistemi TIC, procedura di separazione degli asset, politica di custodia, norme operative della piattaforma, politica commerciale e di pricing, politica di esecuzione ordini, competenze del personale, tipologia di cripto-attività coperte e modalità di trasferimento.
Cosa succede se l'autorità competente trova la notifica incompleta?
L'autorità lo comunica immediatamente all'entità notificante e fissa un termine massimo di 20 giorni lavorativi per integrare le informazioni mancanti. Il termine di 40 giorni è sospeso durante questo periodo. L'entità non può avviare il servizio finché la notifica non è completa.
Se un istituto di moneta elettronica perde la propria autorizzazione, può continuare a prestare servizi cripto notificati?
No. Ai sensi dell'art. 60, paragrafo 11, il diritto di prestare servizi cripto tramite notifica è revocato automaticamente al momento della revoca dell'autorizzazione principale. La facoltà di prestare servizi cripto è strettamente dipendente dal mantenimento dell'autorizzazione di base.
Vedi anche