Testo dell'articoloVigente
Art. 59 Reg. (UE) 2023/1114 – Autorizzazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:
a) una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o
b) un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un gestore del mercato, un istituto di moneta elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.
5. Una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.
6. Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.
7. I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro ospitante.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il principio di riserva: chi può prestare servizi per le cripto-attività
L'articolo 59 del MiCA costruisce attorno ai servizi per le cripto-attività un principio di riserva speculare a quello che il diritto bancario e finanziario tradizionale riserva alla raccolta del risparmio e all'intermediazione mobiliare. Nessun soggetto può legittimamente prestare tali servizi nell'Unione senza un titolo autorizzatorio: l'articolo 59, paragrafo 1, lo enuncia con nettezza imperativa, senza deroghe implicite.
I servizi per le cripto-attività elencati all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del MiCA comprendono: la custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; lo scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività; l'esecuzione di ordini relativi a cripto-attività per conto di clienti; il collocamento di cripto-attività; la ricezione e trasmissione di ordini; la consulenza sulle cripto-attività; la gestione di portafoglio di cripto-attività; il trasferimento di cripto-attività per conto di clienti. Ciascuno di questi servizi, offerto a terzi nell'Unione, richiede una specifica abilitazione.
Le due vie di accesso: autorizzazione CASP e regime degli enti finanziari già autorizzati
Il paragrafo 1 indica due percorsi alternativi. Il primo, e ordinario, è l'autorizzazione come CASP ai sensi dell'articolo 63: si tratta del procedimento standard attraverso cui un soggetto che vuole nascere come exchange, custodian o altro operatore cripto ottiene dalla propria autorità competente il titolo per operare. Il secondo percorso, riservato agli enti finanziari già soggetti a vigilanza settoriale, è previsto dall'articolo 60: banche, SIM, gestori di mercato, istituti di moneta elettronica, OICVM e FIA manager possono prestare servizi per le cripto-attività seguendo una procedura di notifica semplificata, senza dover ottenere una nuova autorizzazione ex novo.
La ratio del secondo percorso è evidente: questi enti sono già soggetti a requisiti prudenziali, di governance e di condotta analoghi a quelli che il MiCA impone ai CASP, e dispongono di un'autorità di vigilanza già costituita. Richiedere loro una procedura di autorizzazione piena sarebbe un onere sproporzionato. Tuttavia, l'articolo 60 stabilisce che anche questi soggetti devono notificare i servizi cripto che intendono prestare e rispettare le norme di condotta del Titolo V MiCA.
I requisiti di stabilimento: sede legale, direzione effettiva e residenza dell'amministratore
Il paragrafo 2 introduce requisiti di radicamento effettivo nell'Unione che mirano a prevenire fenomeni di «brass plate company», ossia di società fittizie che si autorizzano in uno Stato membro con sede legale formale ma senza reale operatività nel territorio europeo. Tre sono i requisiti cumulativi:
Il primo è che il CASP abbia la sede legale in uno Stato membro in cui presta almeno parte dei propri servizi. Non è sufficiente iscriversi in uno Stato membro come base fiscale o per ragioni di convenienza regolamentare, se poi tutta l'operatività avviene altrove.
Il secondo è che la sede di direzione effettiva si trovi nell'Unione: le decisioni strategiche e la gestione operativa devono essere fisicamente collocate nel territorio europeo. Questo requisito è modellato su quelli già noti alla vigilanza bancaria e finanziaria (CRD, MiFID II).
Il terzo requisito è che almeno un amministratore sia residente nell'Unione. Questo assicura che vi sia sempre un soggetto fisicamente presente nell'Unione che risponde nei confronti dell'autorità di vigilanza e che possa essere raggiunto in caso di procedimenti sanzionatori o di misure cautelari.
Il passaporto europeo e la libera prestazione di servizi transfrontaliera
Il paragrafo 7 introduce il passaporto MiCA, uno dei meccanismi più apprezzati dagli operatori del settore. Una volta ottenuta l'autorizzazione in uno Stato membro, il CASP può prestare i propri servizi in tutta l'Unione attraverso due modalità: il diritto di stabilimento (apertura di una succursale in un altro Stato membro) o la libera prestazione di servizi transfrontaliera (senza necessità di presenza fisica nello Stato ospitante). In quest'ultimo caso, il CASP non è tenuto a ottenere alcuna ulteriore autorizzazione nello Stato ospitante: è sufficiente la notifica all'autorità competente dello Stato di origine, che la trasmette all'ESMA e alle autorità dello Stato ospitante.
Il passaporto è uno strumento di integrazione del mercato unico europeo dei servizi cripto. Elimina la necessità per un exchange di ottenere autorizzazioni separate in ciascuno dei ventisette Stati membri, riducendo drasticamente il costo di accesso al mercato europeo e favorendo la concorrenza tra operatori. In pratica, un CASP autorizzato dalla BaFin tedesca può offrire i propri servizi a clienti italiani, spagnoli o polacchi senza ulteriori adempimenti autorizzatori.
La specificità dell'autorizzazione e il regime di ampliamento
Il paragrafo 6 stabilisce che l'autorizzazione deve specificare i servizi che il CASP è abilitato a prestare. Non esiste un'autorizzazione «omnibus» che abilita indistintamente tutti i servizi cripto: ogni servizio deve essere espressamente indicato nell'atto autorizzatorio. Questa specificità riflette l'approccio modulare del MiCA: i requisiti prudenziali, di governance e di condotta variano a seconda del tipo di servizio prestato.
Se il CASP intende aggiungere nuovi servizi al proprio catalogo, deve richiedere un formale ampliamento dell'autorizzazione (paragrafo 8), presentando alla propria autorità competente una domanda che integri e aggiorni le informazioni già fornite ai sensi dell'articolo 62. La domanda di ampliamento segue la procedura dell'articolo 63, ossia la stessa procedura prevista per l'autorizzazione originaria, con i relativi termini e valutazioni. Questo impedisce ai CASP di espandere informalmente la propria operatività oltre i confini dell'autorizzazione ricevuta.
Il divieto di usurpazione della qualità di CASP
Il paragrafo 5 introduce un divieto che va oltre la mera prestazione abusiva di servizi: anche il marketing ingannevole da parte di soggetti non autorizzati è vietato. Un soggetto non CASP non può utilizzare un nome o una ragione sociale, emettere comunicazioni commerciali o intraprendere qualsiasi procedimento che possa far credere al mercato di essere un CASP autorizzato. Questa norma tutela la fiducia del pubblico nel sistema di autorizzazione MiCA e previene pratiche di «free riding» sulla reputazione della licenza europea.
Sul piano pratico, un exchange non autorizzato che pubblicizza i propri servizi con il marchio «MiCA Compliant» o «EU Licensed» senza disporre dell'autorizzazione viola l'articolo 59, paragrafo 5, esponendosi a sanzioni amministrative e, potenzialmente, a misure inibitorie d'urgenza da parte delle autorità competenti. La norma si applica anche ai soggetti stabiliti fuori dall'Unione che si rivolgono a clienti europei suggerendo falsamente di essere autorizzati.
Decadenza e vigilanza continua sui requisiti
Il paragrafo 4 stabilisce che i CASP autorizzati devono soddisfare «in ogni momento» le condizioni per l'autorizzazione. L'autorizzazione non è un titolo acquisito una tantum: è un abilitazione condizionata al mantenimento continuativo dei requisiti. Se un CASP cessa di soddisfare uno dei requisiti - ad esempio perché il solo amministratore residente nell'Unione si dimette senza essere sostituito, o perché il capitale scende sotto la soglia minima - l'autorità competente può avviare la procedura di revoca ai sensi dell'articolo 64. La vigilanza continua è dunque un elemento strutturale del regime MiCA, che impone agli operatori un monitoraggio permanente della propria compliance.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Una banca già autorizzata dalla Banca d'Italia può prestare servizi cripto senza diventare CASP?
Sì, ma attraverso la procedura semplificata dell'articolo 60 del MiCA. Le banche (enti creditizi) non devono ottenere una nuova autorizzazione CASP, ma devono notificare i servizi cripto che intendono prestare alla propria autorità competente. Devono comunque rispettare le norme di condotta del Titolo V MiCA. La notifica deve essere inviata almeno 40 giorni lavorativi prima dell'inizio della prestazione dei servizi.
Un CASP autorizzato in un Paese UE può servire clienti italiani senza ottenere un'autorizzazione italiana?
Sì. Il passaporto europeo previsto dall'articolo 59, paragrafo 7, consente al CASP di prestare servizi in tutta l'Unione per libera prestazione di servizi o per stabilimento, senza necessità di autorizzazione separata nello Stato ospitante. È necessaria solo la notifica all'autorità dello Stato di origine, che la trasmette all'ESMA e all'autorità dello Stato ospitante.
Cosa succede se un CASP presta un servizio non incluso nella propria autorizzazione?
Presta un servizio non autorizzato, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, in combinato con il paragrafo 6. L'autorità competente può adottare misure sanzionatorie, inclusa la revoca dell'autorizzazione esistente. Il CASP deve richiedere un formale ampliamento dell'autorizzazione ai sensi del paragrafo 8 prima di iniziare a prestare qualsiasi servizio non espressamente indicato nell'atto autorizzatorio.
Un exchange con sede fuori dall'UE può operare in Italia senza autorizzazione?
No. Il MiCA si applica a chiunque presti servizi per le cripto-attività nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento. Un exchange extra-UE che accetta clienti italiani o europei senza autorizzazione CASP viola l'articolo 59. Le autorità competenti nazionali e l'ESMA possono adottare misure inibitorie e sanzionatorie.
Quali sono i requisiti minimi di residenza nell'UE per un CASP?
Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, il CASP deve avere: (1) sede legale in uno Stato membro in cui presta almeno parte dei servizi; (2) sede di direzione effettiva nell'Unione; (3) almeno un amministratore residente nell'Unione. Questi tre requisiti sono cumulativi e devono essere mantenuti in ogni momento. Un CASP che perde uno di questi requisiti deve comunicarlo all'autorità competente e rimediare tempestivamente per evitare la revoca dell'autorizzazione.