- Un emittente di ART può chiedere volontariamente la classificazione «significativo» nella domanda di autorizzazione o nella notifica del White Paper, a condizione di dimostrare che è probabile soddisfino almeno tre dei criteri dell'articolo 43, paragrafo 1.
- L'ABE elabora un progetto di decisione entro 20 giorni lavorativi dalla notifica, coinvolgendo la BCE e le banche centrali nazionali; l'autorità competente nazionale dispone di ulteriori 20 giorni per formulare osservazioni.
- L'ABE adotta la decisione definitiva sulla classificazione entro 60 giorni lavorativi dalla notifica originaria dell'emittente.
- Se la classificazione è concessa, la vigilanza prudenziale sull'emittente passa automaticamente dall'autorità nazionale all'ABE alla data di concessione dell'autorizzazione o di approvazione del White Paper.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione volontaria dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti richiedenti dei token collegati ad attività possono indicare nella loro domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 18 o nella loro notifica a norma dell’articolo 17 che desiderano che i loro token collegati ad attività siano classificati come token collegati ad attività significativi. In tal caso, l’autorità competente notifica immediatamente tale richiesta dell’emittente richiedente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Affinché un token collegato ad attività sia classificato come significativo a norma del presente articolo, l’emittente richiedente del token collegato ad attività dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 18, paragrafo 2, lettera d), che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.
2. Entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione contenente il suo parere, sulla base del programma operativo, circa il soddisfacimento o il probabile soddisfacimento di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token collegato ad attività, e notifica tale progetto di decisione all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente richiedente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 43, paragrafo 4, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Le autorità competenti degli emittenti di tali token collegati ad attività, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.
3. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente richiedente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.
4. Se i token collegati ad attività sono stati classificati come significativi in conformità di una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza nei confronti degli emittenti di tali token collegati ad attività sono trasferite dall’autorità competente all’ABE alla data della decisione dell’autorità competente di concedere l’autorizzazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, o alla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17.
Commento
La classificazione «significativo» degli ART: ratio e contesto
L'articolo 44 del Regolamento MiCA introduce un meccanismo di classificazione volontaria degli ART come «significativi» — distinto dalla classificazione obbligatoria dell'articolo 43, che scatta automaticamente al verificarsi di determinate soglie quantitative. La ratio della norma è consentire agli emittenti che ritengono di essere destinati a crescere rapidamente di optare ab initio per il regime di vigilanza «pesante» dell'ABE, evitando la transizione post-hoc che potrebbe creare incertezze operative.
Perché questa scelta può essere razionale per un emittente? In primo luogo, la supervisione ABE è un segnale di qualità per il mercato: un token «significativo» soggetto a vigilanza europea diretta può risultare più credibile agli occhi di investitori istituzionali e partner finanziari. In secondo luogo, evitare il rischio di dover transitare sotto l'ABE in un momento critico — per esempio nel pieno di un ciclo di crescita accelerata — è operativamente vantaggioso. In terzo luogo, l'emittente che si classifica volontariamente può pianificare la propria struttura organizzativa e i requisiti prudenziali «significativi» (di cui all'art. 45) fin dalla fase di avvio, anziché doverli adottare in tempi compressi.
Il requisito sostanziale: i criteri dell'articolo 43, paragrafo 1
Per ottenere la classificazione volontaria, l'emittente deve dimostrare attraverso il programma operativo dettagliato — di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), punto i), oppure all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d) — che è probabile soddisfare almeno tre dei criteri previsti dall'articolo 43, paragrafo 1. Questi criteri riguardano aspetti quali la base di clienti, il valore delle emissioni, il numero di transazioni, l'interconnessione con il sistema finanziario e la rilevanza transfrontaliera. Il programma operativo deve essere sufficientemente dettagliato e fondato su ipotesi realistiche: proiezioni speculative o generiche non soddisfano il requisito.
Va sottolineato che il requisito è probabilistico («è probabile che soddisfi»): non occorre la certezza di raggiungere le soglie dell'articolo 43, ma una ragionevole prospettiva basata su dati di mercato, pipeline clienti, accordi di distribuzione e analisi comparative. L'ABE, nel valutare la domanda, utilizzerà il programma operativo come fonte primaria di informazioni, insieme a qualsiasi documentazione supplementare che ritenga necessaria.
Il procedimento: la sequenza temporale
La procedura di classificazione si articola in quattro fasi temporali precise. Prima fase: l'emittente indica nella propria domanda di autorizzazione (art. 18) o nella notifica del White Paper (art. 17) la volontà di essere classificato come «significativo»; l'autorità competente nazionale notifica immediatamente questa richiesta all'ABE, alla BCE e, se pertinente, alla banca centrale nazionale interessata. Seconda fase: entro 20 giorni lavorativi dalla notifica, l'ABE elabora un progetto di decisione sul soddisfacimento (o probabile soddisfacimento) di almeno tre criteri e lo trasmette all'autorità competente nazionale, alla BCE e alla banca centrale pertinente. Terza fase: le autorità destinatarie dispongono di 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto per formulare osservazioni e commenti; l'ABE deve «tenere debitamente conto» di tali osservazioni prima della decisione finale. Quarta fase: l'ABE adotta la decisione definitiva entro 60 giorni lavorativi dalla notifica originaria e informa immediatamente l'emittente e l'autorità competente.
Il trasferimento della vigilanza all'ABE
Il paragrafo 4 è la disposizione di maggior impatto operativo per l'emittente: se l'ABE decide di classificare il token come «significativo», la vigilanza prudenziale passa automaticamente dall'autorità nazionale all'ABE con effetto dalla data della decisione dell'autorità competente di concedere l'autorizzazione (ai sensi dell'art. 21, par. 1) o dalla data di approvazione del White Paper (ai sensi dell'art. 17). Il trasferimento non è progressivo né discrezionale: è automatico e istantaneo. Da quel momento, l'emittente si relazionerà con l'ABE per tutte le questioni prudenziali, ivi comprese le comunicazioni periodiche, le richieste di informazioni, le ispezioni on-site e le decisioni in materia di fondi propri (art. 35), liquidità (art. 45) e piani di risanamento (art. 46).
L'autorità competente nazionale non scompare dalla scena: conserva le proprie funzioni in materia di abusi di mercato e di supervisione delle attività CASP eventualmente svolte dall'emittente. Tuttavia, la vigilanza «core» sull'emittente di ART significativo diventa di competenza ABE. Questo sdoppiamento richiede meccanismi di coordinamento e scambio di informazioni che l'articolo 117 e il Capo 4 del Titolo VI disciplinano in dettaglio.
Confronto con la classificazione obbligatoria dell'articolo 43
È utile distinguere il meccanismo dell'articolo 44 da quello dell'articolo 43. Quest'ultimo prevede che l'ABE classifichi obbligatoriamente un ART come «significativo» quando l'emittente supera determinate soglie nei criteri previsti (tipicamente tre su sette), anche contro la volontà dell'emittente. Il meccanismo è ex post: la classificazione avviene dopo che le soglie sono state superate. L'articolo 44, invece, è ex ante e volontario: è l'emittente che chiede la classificazione ab initio, sulla base di proiezioni future. I due meccanismi si integrano: l'articolo 44 è la «corsia rapida» volontaria per gli emittenti ambiziosi; l'articolo 43 è il «meccanismo di sicurezza» che interviene quando un ART diventa sistemicamente rilevante indipendentemente dalle intenzioni dell'emittente.
Implicazioni pratiche per la struttura organizzativa dell'emittente
Un emittente che sceglie la classificazione volontaria deve prepararsi fin dall'avvio a rispettare i requisiti prudenziali «rafforzati» previsti per gli ART significativi: fondi propri potenzialmente più elevati (art. 35, par. 2-3), politica di liquidità più stringente (art. 45), piano di risanamento (art. 46) e piano di rimborso (art. 47). Deve inoltre predisporre la struttura di reporting verso l'ABE, che segue prassi e format diversi da quelli delle autorità nazionali. In termini di costi di compliance, il regime «significativo» è più oneroso di quello ordinario; tuttavia per un token destinato a larga diffusione è preferibile sostenere questi costi ab initio anziché affrontare una riorganizzazione accelerata a token già operativo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quando conviene richiedere la classificazione volontaria come ART significativo?
Quando l'emittente prevede, sulla base di un programma operativo dettagliato e realistico, di raggiungere rapidamente dimensioni tali da soddisfare almeno tre criteri dell'articolo 43. La classificazione volontaria consente di pianificare fin dall'inizio la struttura organizzativa e i requisiti prudenziali del regime significativo, evitando la transizione forzata successiva.
Qual è la differenza tra classificazione volontaria ex art. 44 e obbligatoria ex art. 43?
La classificazione ex art. 43 è obbligatoria e avviene su iniziativa dell'ABE quando un ART già operativo supera le soglie di significatività. La classificazione ex art. 44 è invece volontaria e avviene su richiesta dell'emittente in fase di autorizzazione o notifica del White Paper, prima che il token sia operativo, sulla base di proiezioni future.
L'autorità competente nazionale mantiene poteri sull'emittente dopo il trasferimento all'ABE?
Sì, parzialmente. L'autorità nazionale conserva la competenza in materia di abusi di mercato e delle attività CASP eventualmente svolte dall'emittente. Tuttavia la vigilanza prudenziale core — fondi propri, liquidità, piani di risanamento, approvazione del White Paper — passa interamente all'ABE.
Cosa succede se l'ABE rifiuta la classificazione volontaria?
Il token viene trattato come ART ordinario soggetto alla vigilanza dell'autorità nazionale. L'emittente può comunque essere successivamente classificato come significativo in via obbligatoria ai sensi dell'articolo 43, se raggiunge le soglie previste dopo l'avvio delle operazioni.
Il programma operativo deve contenere dati vincolanti o proiezioni?
Deve contenere proiezioni sufficientemente documentate e realistiche. L'ABE valuterà se la probabilità di soddisfare tre criteri è fondata su elementi concreti: pipeline clienti, accordi di distribuzione, analisi comparative di mercato. Proiezioni speculative o non supportate da dati sono insufficienti e portano al rigetto della domanda di classificazione.
Vedi anche