← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Un ART è classificato come «significativo» dall'ABE se soddisfa almeno tre dei sette criteri quantitativi e qualitativi elencati al paragrafo 1 (possessori, capitalizzazione, volumi di transazione, qualifica di gatekeeper, rilevanza internazionale, interconnessione con il sistema finanziario, pluralità di token/servizi).
  • L'ABE conduce la valutazione sulla base delle relazioni semestrali trasmesse dalle autorità competenti nazionali e notifica il progetto di classificazione agli emittenti, all'autorità nazionale, alla BCE e, se pertinente, alla banca centrale dello Stato membro interessato, che dispongono di 20 giorni lavorativi per osservazioni.
  • La decisione definitiva dell'ABE è adottata entro 60 giorni lavorativi dalla notifica del progetto e, in caso di classificazione come significativo, determina il trasferimento della vigilanza dall'autorità nazionale all'ABE entro 20 giorni lavorativi.
  • La classificazione come significativo attiva obblighi prudenziali e di governance più stringenti previsti dagli articoli 43 ss. e comporta la supervisione diretta dell'ABE anziché dell'autorità competente nazionale.
  • La classificazione è soggetta a revisione annuale da parte dell'ABE: se i criteri non sono più soddisfatti, l'ABE avvia la declassificazione con identico procedimento e trasferisce la vigilanza di ritorno all'autorità nazionale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 43 Reg. (UE) 2023/1114 — Classificazione dei token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. I criteri per classificare i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi sono i seguenti, quali ulteriormente specificati dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 11:

a) il numero di possessori del token collegato ad attività è superiore a 10 milioni;

b) il valore del token collegato ad attività emesso, la sua capitalizzazione di mercato o l’entità della riserva di attività dell’emittente del token collegato ad attività è superiore a 5 000 000 000 EUR;

c) il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni in tale token collegato ad attività giornalieri nel periodo pertinente sono rispettivamente superiori a 2,5 milioni di operazioni e a 500 000 000 EUR;

d) l’emittente del token collegato ad attività è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper a norma del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ) ;

e) la rilevanza delle attività dell’emittente del token collegato ad attività su scala internazionale, compreso l’impiego del token collegato ad attività per i pagamenti e le rimesse;

f) l’interconnessione del token collegato ad attività o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;

g) il fatto che lo stesso emittente emetta almeno un token collegato ad attività o token di moneta elettronica aggiuntivo e presti almeno un servizio per le cripto-attività.

2. L’ABE classifica i token collegati ad attività come token collegati ad attività significativi se almeno tre dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatti:

a) durante il periodo contemplato dalla prima relazione sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, successiva all’autorizzazione a norma dell’articolo 21, o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17; o

b) durante il periodo contemplato da almeno due relazioni consecutive sulle informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

3. Se diversi emittenti emettono lo stesso token collegato ad attività, il soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 è valutato dopo aver aggregato i dati di tali emittenti.

4. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’emittente riferiscono all’ABE e alla BCE, almeno due volte all’anno, le informazioni pertinenti per la valutazione sul soddisfacimento dei criteri stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo, comprese, se del caso, le informazioni ricevute a norma dell’articolo 22. Qualora l’emittente sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o qualora il token collegato ad attività si riferisca a una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo comma anche alla banca centrale di tale Stato membro.

5. Laddove concluda che un token collegato ad attività soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 1 in conformità del paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di classificare il token collegato ad attività come token collegato ad attività significativo e lo notifica all’emittente di tale token collegato ad attività, all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e, ove applicabile, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell’ABE per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

6. L’ABE decide in via definitiva se classificare un token collegato ad attività come un token collegato ad attività significativo 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 5 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tale token collegato ad attività e la rispettiva autorità competente.

7. Se un token collegato ad attività è stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 6, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’emittente di tale token collegato ad attività significativo sono trasferite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente all’ABE entro 20 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

8. Ogni anno l’ABE valuta la classificazione dei token collegati ad attività significativi sulla base delle informazioni disponibili, comprese dalle relazioni di cui al paragrafo 4 o dalle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 22. Laddove concluda che taluni token collegati ad attività non soddisfino più i criteri stabiliti al paragrafo 1, conformemente al paragrafo 2, l’ABE elabora un progetto di decisione al fine di non classificare più i token collegati ad attività come significativi e lo notifica agli emittenti di tali token collegati ad attività, all’autorità competente del loro Stato membro d’origine, alla BCE e, nei casi di cui al paragrafo 4, secondo comma, alla banca centrale dello tale Stato membro interessato. Gli emittenti di tali token collegati ad attività, le rispettive autorità competenti, la BCE e la banca centrale di cui al paragrafo 4, dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica di tale progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione della decisione definitiva.

9. L’ABE decide in via definitiva se non classificare più un token collegato ad attività come significativo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 8 e informa immediatamente di tale decisione l’emittente di tali token collegati ad attività e la rispettiva autorità competente.

10. Se un token collegato ad attività non è più classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 9, le responsabilità di vigilanza nei confronti dell’emittente di tale token collegato ad attività sono trasferite dall’ABE all’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica di tale decisione. L’ABE e l’autorità competente cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

11. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, sulla cui base classificare come significativo un token collegato ad attività, e sulla cui base determinare:

a) le circostanze in cui le attività dell’emittente del token collegato ad attività sono considerate significative su scala internazionale al di fuori dell’Unione;

b) le circostanze in cui i token collegati ad attività e i loro emittenti sono considerati interconnessi con il sistema finanziario;

c) il contenuto e il formato delle informazioni fornite dalle autorità competenti all’ABE e alla BCE a norma del paragrafo 4 del presente articolo, e dell’articolo 56, paragrafo 3.

Commento

Il sistema a doppio livello di vigilanza per gli ART

Il Regolamento MiCA costruisce un sistema di vigilanza asimmetrico per gli emittenti di token collegati ad attività (ART): la regola generale affida la vigilanza all'autorità competente nazionale dello Stato membro d'origine; l'eccezione — disciplinata dall'articolo 43 — prevede che, superata una soglia di rilevanza sistemica, la vigilanza passi all'Autorità bancaria europea (ABE). Questa architettura, mutuata in parte dal meccanismo di vigilanza unico del settore bancario, mira a garantire una supervisione uniforme sugli asset che per dimensione o diffusione potrebbero incidere sulla stabilità del sistema finanziario europeo.

La ratio è chiara: un ART che raggiunga decine di milioni di detentori o capitalizzi miliardi di euro non è più un fenomeno circoscritto a un singolo Stato membro. La sua vigilanza non può essere affidata a un'unica autorità nazionale senza rischiare asimmetrie informative e frammentazione della risposta regolatoria.

I sette criteri di significatività

Il paragrafo 1 elenca sette criteri che, ai sensi del paragrafo 11, saranno ulteriormente precisati da atti delegati della Commissione:

  • Numero di possessori superiore a 10 milioni;
  • Capitalizzazione (valore del token emesso, capitalizzazione di mercato o entità della riserva di attività) superiore a 5 miliardi di euro;
  • Volumi di transazione: numero medio giornaliero superiore a 2,5 milioni di operazioni e valore aggregato medio superiore a 500 milioni di euro;
  • Gatekeeper: l'emittente è un fornitore di servizi di piattaforma di base designato come gatekeeper ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act);
  • Rilevanza internazionale: il token è impiegato per pagamenti e rimesse su scala internazionale;
  • Interconnessione del token o dei suoi emittenti con il sistema finanziario;
  • Pluralità di prodotti/servizi: lo stesso emittente emette almeno un altro ART o EMT e presta almeno un servizio per le cripto-attività.

I criteri quantitativi (sub a, b, c) esprimono soglie numeriche precise, mentre i criteri qualitativi (sub d, e, f, g) richiedono una valutazione caso per caso. Gli atti delegati ex paragrafo 11 precisano le circostanze in cui l'attività è considerata rilevante su scala internazionale e le condizioni di interconnessione con il sistema finanziario.

Importante: il criterio del volume di transazioni al punto c) richiede la soddisfazione congiunta di entrambe le soglie (numero medio E valore aggregato), non in alternativa.

La procedura di classificazione

Il meccanismo procedurale si articola in più fasi. In primo luogo, le autorità competenti nazionali trasmettono all'ABE e alla BCE, almeno due volte all'anno, le informazioni rilevanti per la verifica dei criteri. Se l'emittente è in uno Stato non euro, o il token si riferisce a una valuta non euro, le informazioni sono trasmesse anche alla banca centrale nazionale interessata.

Quando l'ABE conclude che almeno tre criteri sono soddisfatti — sulla base della prima relazione successiva all'autorizzazione o di almeno due relazioni consecutive — elabora un progetto di decisione di classificazione e lo notifica all'emittente, all'autorità competente, alla BCE e alla banca centrale interessata. I destinatari dispongono di 20 giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte, delle quali l'ABE è tenuta a tenere debitamente conto.

La decisione definitiva è adottata entro 60 giorni lavorativi dalla notifica del progetto. Una volta classificato il token come significativo, le responsabilità di vigilanza sono trasferite all'ABE entro 20 giorni lavorativi, con obbligo di cooperazione tra ABE e autorità nazionale per garantire una transizione ordinata.

Effetti della classificazione come significativo

La qualifica di ART significativo comporta l'applicazione di obblighi prudenziali e organizzativi più stringenti rispetto agli ART ordinari. In particolare: requisiti di fondi propri più elevati, politiche di remunerazione più rigorose, stress test periodici, governance rafforzata. La vigilanza diretta dell'ABE sostituisce quella dell'autorità nazionale, con poteri di richiesta di informazioni (art. 122), ispezioni in loco (artt. 123-124) e possibilità di delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità nazionale ai sensi dell'art. 138.

Pluralità di emittenti e revisione annuale

Il paragrafo 3 chiarisce che, quando più emittenti emettono lo stesso ART, i criteri di significatività sono valutati aggregando i dati di tutti. Ciò impedisce pratiche di frammentazione artificiale dell'emissione tra più entità per sfuggire alla soglia di rilevanza.

La classificazione non è permanente: il paragrafo 8 impone all'ABE una revisione annuale. Se i criteri non sono più soddisfatti per due relazioni consecutive, l'ABE avvia la procedura di declassificazione (progetto di decisione, 20 giorni per osservazioni, decisione entro 60 giorni), con conseguente ritrasferimento della vigilanza all'autorità nazionale entro 20 giorni dalla notifica della decisione definitiva.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanti criteri devono essere soddisfatti perché un ART sia classificato come significativo?

Almeno tre dei sette criteri elencati al paragrafo 1 devono essere soddisfatti, sulla base della prima relazione informativa successiva all'autorizzazione o di almeno due relazioni consecutive. I criteri sono cumulativi nel senso che devono essere soddisfatti contemporaneamente, non in momenti diversi.

Chi decide la classificazione come ART significativo: l'autorità nazionale o l'ABE?

La decisione spetta all'ABE, non all'autorità competente nazionale. Quest'ultima ha un ruolo informativo e collaborativo: trasmette le relazioni periodiche e partecipa alla procedura di notifica e osservazioni. La classificazione definitiva è un atto dell'ABE, che poi assume la vigilanza diretta sull'emittente.

Cosa cambia concretamente per un emittente di ART dopo la classificazione come significativo?

La vigilanza passa dall'autorità nazionale all'ABE, con poteri di ispezione e richiesta di informazioni più intensi. L'emittente deve rispettare obblighi prudenziali più stringenti (fondi propri, stress test, governance rafforzata). La transizione di vigilanza avviene entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della decisione definitiva dell'ABE.

Come vengono valutati i criteri quando lo stesso ART è emesso da più soggetti?

Il paragrafo 3 prevede che i dati di tutti gli emittenti vengano aggregati. Non è quindi possibile strutturare l'emissione tra più entità del medesimo gruppo per abbattere artificialmente i volumi sotto le soglie di significatività: l'ABE guarda alla sostanza economica complessiva del token, non alla frammentazione formale dell'emissione.

La classificazione come ART significativo è permanente?

No. L'ABE riesamina annualmente la classificazione. Se per almeno due relazioni consecutive i criteri non risultano più soddisfatti, avvia la procedura di declassificazione con gli stessi meccanismi procedurali (progetto, 20 giorni osservazioni, decisione entro 60 giorni). La vigilanza torna all'autorità nazionale entro 20 giorni dalla decisione definitiva.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.