- Chi intende acquisire una partecipazione qualificata (10% o più) in un emittente di ART, o aumentarla fino a raggiungere le soglie del 20%, 30% o 50%, deve notificare preventivamente per iscritto l'autorità competente, indicando l'entità della partecipazione e le informazioni previste dagli standard tecnici.
- L'autorità competente dispone di un termine di 60 giorni lavorativi — sospendibile per richiesta di informazioni supplementari — per valutare il progetto di acquisizione; il silenzio equivale ad approvazione.
- Anche chi intende cedere o ridurre una partecipazione qualificata deve notificare preventivamente l'autorità, prima che la cessione abbia luogo.
- L'autorità può chiedere informazioni supplementari entro il 50° giorno lavorativo, sospendendo il termine di valutazione fino a un massimo di 20 giorni lavorativi (30 per acquirenti extraeuropei).
- In caso di opposizione, l'autorità deve comunicarla per iscritto con motivazione entro due giorni lavorativi dalla decisione e comunque prima della scadenza del termine di valutazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 41 Reg. (UE) 2023/1114 — Valutazione dei progetti di acquisizione di emittenti di token collegati ad attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o combinazione di tali persone che agisca di concerto, che intenda acquisire, direttamente o indirettamente («candidato acquirente»), una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività o aumentare, direttamente o indirettamente, tale partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuto raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o in modo che l’emittente del token collegato ad attività divenga la sua filiazione, lo notifica per iscritto all’autorità competente di detto emittente, indicando l’entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività comunica per iscritto la propria decisione all’autorità competente prima di cedere tale partecipazione, indicandone l’entità. Tale persona informa l’autorità competente anche qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10 %, 20 %, 30 % o 50 %, oppure che l’emittente del token collegato ad attività cessi di essere una sua filiazione.
3. L’autorità competente comunica per iscritto di avere ricevuto la notifica prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1.
4. L’autorità competente valuta il progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni richieste dalle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione conformemente all’articolo 42, paragrafo 4, entro 60 giorni lavorativi dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo. All’atto di confermare il ricevimento della notifica, l’autorità competente informa il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione.
5. Nell’effettuare la valutazione di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può chiedere al candidato acquirente qualsiasi informazione supplementare che sia necessaria per completare tale valutazione. Tale richiesta è presentata prima del completamento della valutazione e in ogni caso entro il 50 o giorno lavorativo dalla data della conferma scritta di ricevimento di cui al paragrafo 3. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni supplementari necessarie. L’autorità competente sospende il periodo di valutazione di cui al paragrafo 4 fino a quando non abbia ricevuto le informazioni supplementari di cui al primo comma del presente paragrafo. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni supplementari o chiarimenti relativi alle informazioni ricevute presentata dall’autorità competente non comporta un’ulteriore sospensione del periodo di valutazione. L’autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del presente paragrafo fino a 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente risiede al di fuori dell’Unione o se è disciplinato dal diritto di un paese terzo.
6. L’autorità competente che, al termine della valutazione di cui al paragrafo 4, decide di opporsi al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione al candidato acquirente entro due giorni lavorativi, e in ogni caso prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma. La comunicazione fornisce i motivi di tale decisione.
7. Qualora l’autorità competente non si opponga al progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 prima della data di cui al paragrafo 4 prorogata, se del caso, a norma del paragrafo 5, secondo e terzo comma, il progetto di acquisizione si considera approvato.
8. L’autorità competenti può fissare un termine massimo per la conclusione del progetto di acquisizione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, prorogare tale termine massimo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 D.Lgs. 504/1995 — Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche
- Articolo 41 L. 184/1983: Vigilanza consolare sull'affidamento preadottivo all'estero
- Art. 41 Reg. (UE) 2024/1689 — Specifiche comuni
- Art. 41 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 41 D.Lgs. 148/2015 — Contratto di espansione
- Art. 41 D.Lgs. 159/2011 — Gestione delle aziende sequestrate
Commento
Finalità e inquadramento sistematico
L'articolo 41 del Regolamento MiCA disciplina il procedimento di controllo preventivo sulle acquisizioni di partecipazioni qualificate in emittenti di token collegati ad attività (ART). La norma si inserisce in un quadro più ampio che vede MiCA mutuare istituti consolidati dal diritto bancario e finanziario europeo: un meccanismo analogo è previsto dalla direttiva CRD IV per le banche, da MiFID II per le imprese di investimento e dalla direttiva EMD2 per gli istituti di moneta elettronica. La scelta del legislatore europeo di estendere tale controllo agli emittenti di ART riflette la qualificazione di questi soggetti come entità con profilo di rischio sistemico, tenute a rispettare requisiti prudenziali e di governance paragonabili a quelli dell'industria finanziaria regolamentata.
Il presidio regolatorio persegue due obiettivi: prevenire l'ingresso di soggetti privi di requisiti di integrità e solidità nella compagine societaria degli emittenti (c.d. fit and proper), e garantire all'autorità competente la piena conoscenza della struttura proprietaria in tempo reale.
Soglie rilevanti e obbligo di notifica preventiva
L'obbligo di notifica scatta in due ipotesi distinte:
Acquisizione: chi intende acquistare, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata — vale a dire una quota pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto — ovvero aumentare una partecipazione qualificata già detenuta in misura tale da raggiungere o superare le soglie del 20%, 30% o 50%, o da rendere l'emittente una propria filiazione (controllo), deve notificare per iscritto l'autorità competente prima di procedere. La notifica deve indicare l'entità della partecipazione prevista e le informazioni richieste dagli RTS adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4.
Cessione o riduzione: chi intende cedere o ridurre una partecipazione qualificata — in modo che scenda sotto le soglie del 10%, 20%, 30% o 50%, o che l'emittente cessi di essere una filiazione — deve parimenti notificare l'autorità competente, per iscritto, prima della cessione. Questo obbligo «in uscita» consente all'autorità di monitorare eventuali cambiamenti nella struttura di controllo dell'emittente che potrebbero riflettersi sulla solidità dell'impresa.
Le persone che agiscono «di concerto» sono equiparate a un'unica entità ai fini del computo delle soglie: si evita così l'aggiramento della disciplina attraverso l'acquisizione frazionata da parte di soggetti coordinati.
Il procedimento di valutazione: tempi e fasi
Il cuore dell'articolo 41 è il procedimento di valutazione, strutturato in fasi temporalmente definite:
Ricevimento e conferma: l'autorità competente deve comunicare per iscritto di aver ricevuto la notifica, prontamente e comunque entro due giorni lavorativi. Da tale conferma decorre il termine di valutazione.
Termine di valutazione: l'autorità dispone di 60 giorni lavorativi per completare la valutazione. Il termine è perentorio: se non è pervenuta alcuna opposizione scritto motivata, il progetto di acquisizione si intende silenzio-assenso approvato (paragrafo 7).
Richiesta di informazioni supplementari: l'autorità può chiedere al candidato acquirente informazioni aggiuntive, entro il 50° giorno lavorativo dalla conferma di ricezione. Tale richiesta sospende il termine di valutazione per un massimo di 20 giorni lavorativi (prorogabili a 30 se l'acquirente è extraeuropeo o disciplinato dal diritto di un paese terzo). Richieste ulteriori di chiarimento non danno luogo a nuove sospensioni.
Opposizione: l'autorità che decide di opporsi deve notificare la propria decisione motivata al candidato acquirente entro due giorni lavorativi dalla decisione e, in ogni caso, prima della scadenza del termine (comprensivo di eventuali proroghe). L'opposizione deve essere motivata.
Termine per la conclusione: l'autorità può fissare un termine massimo entro cui il progetto di acquisizione deve essere concluso, prorogabile se necessario.
Criteri di valutazione: il rinvio all'articolo 42
L'articolo 41 non elenca direttamente i criteri sostanziali su cui l'autorità basa la valutazione: li rinvia agli RTS adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4. In linea con i criteri applicati nelle direttive finanziarie analoghe, la valutazione riguarda tipicamente: la reputazione del candidato acquirente, la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, la capacità dell'emittente di continuare a rispettare i requisiti prudenziali di MiCA post-acquisizione, l'assenza di rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connessi all'acquirente, nonché l'idoneità dell'organo di amministrazione dell'emittente dopo l'acquisizione.
Profili di conformità pratica per i candidati acquirenti
Dal punto di vista operativo, chiunque stia valutando un investimento in un emittente di ART deve tenere presente che la notifica deve essere presentata prima del perfezionamento dell'acquisizione. Il mancato rispetto dell'obbligo di notifica preventiva configura una violazione sanzionabile ai sensi del Titolo VII di MiCA.
È consigliabile predisporre il dossier di notifica con anticipo, tenendo conto che l'autorità può sospendere il termine chiedendo informazioni supplementari: in scenari in cui l'acquisizione è legata a finestre temporali rigide (es. contratti con clausole risolutive), i tempi del procedimento possono diventare un fattore critico da negoziare con le controparti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa si intende per partecipazione qualificata in un emittente di ART?
È la partecipazione, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ovvero quella che comporta la possibilità di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'emittente (art. 3, n. 36, MiCA). Il calcolo tiene conto anche delle partecipazioni aggregate per soggetti che agiscono di concerto.
Entro quando va presentata la notifica di acquisizione?
La notifica deve essere presentata prima del perfezionamento dell'acquisizione. Non esiste un termine minimo fisso: tuttavia, data la durata del procedimento di valutazione (fino a 60 giorni lavorativi, sospendibili), è buona pratica presentare la notifica con almeno tre-quattro mesi di anticipo rispetto alla data di closing dell'operazione.
L'acquirente può procedere all'acquisizione se l'autorità non risponde?
Sì. Se l'autorità competente non formula opposizione scritta motivata entro il termine di valutazione (60 giorni lavorativi, comprensivi di eventuali proroghe), il progetto di acquisizione si intende approvato per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 41, paragrafo 7.
Anche le cessioni di partecipazioni qualificate devono essere notificate?
Sì. Chi intende cedere o ridurre una partecipazione qualificata in modo da scendere sotto le soglie del 10%, 20%, 30% o 50%, oppure in modo che l'emittente cessi di essere una propria filiazione, deve notificare per iscritto l'autorità competente prima di procedere (art. 41, paragrafo 2).
Quali informazioni bisogna allegare alla notifica di acquisizione?
Le informazioni richieste sono quelle specificate negli RTS adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 42, paragrafo 4. In linea con le discipline analoghe per banche e imprese di investimento, includono tipicamente: dati anagrafici e reputazionali del candidato acquirente, piano finanziario dell'operazione, struttura del gruppo di appartenenza, e informazioni atte a valutare il rispetto dei requisiti antiriciclaggio.
Vedi anche