- Gli emittenti di ART sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, in modo facilmente accessibile e con aggiornamento almeno mensile, la quantità di token in circolazione e il valore e la composizione della riserva di attività di cui all'articolo 36.
- Le relazioni di audit della riserva di attività devono essere pubblicate non appena disponibili, sia nella versione integrale sia in una sintesi chiara e comprensibile per i possessori.
- Qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore dei token o della riserva deve essere comunicato «non appena possibile», in modo chiaro, preciso e trasparente, salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 88.
- Gli obblighi di informazione continua si affiancano al White Paper e alle comunicazioni di marketing, creando un flusso informativo permanente durante l'intera vita del token.
- La disposizione mira a garantire ai possessori di ART piena visibilità sulla solidità della riserva e sull'andamento dell'emissione, presupposto essenziale per la fiducia nel meccanismo di stabilità dei token.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30 Reg. (UE) 2023/1114 — Informazione continua dei possessori di token collegati ad attività
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, in modo chiaro, preciso e trasparente, l’importo dei token collegati ad attività in circolazione e il valore e la composizione della riserva di attività di cui all’articolo 36. Tali informazioni sono aggiornate con periodicità almeno mensile.
2. Gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, non appena possibile, una breve sintesi chiara, precisa e trasparente della relazione di audit, nonché la relazione di audit completa e integrale, della riserva di attività di cui all’articolo 36.
3. Fatto salvo l’articolo 88, gli emittenti di token collegati ad attività pubblicano in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico, non appena possibile e in modo chiaro, preciso e trasparente, informazioni su qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore dei token collegati ad attività o sulla riserva di attività di cui all’articolo 36.
Stesso numero, altri codici
- Art. 30 D.Lgs. 504/1995 — Circolazione di prodotti alcolici assoggettati ad accisa
- Articolo 30 L. 184/1983: Decreto di idoneità all'adozione internazionale
- Art. 30 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di notifica
- Art. 30 Cod. Amb. — Impatti ambientali interregionali
- Art. 30 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di integrazione salariale
- Art. 30 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e finalità dell'informazione continua sugli ART
Il Regolamento MiCA disciplina gli ART — token il cui valore è stabilizzato attraverso un paniere di valute ufficiali, materie prime o altre cripto-attività — con un regime particolarmente rigoroso, che trova la sua espressione più visibile nei requisiti di riserva (art. 36) e negli obblighi di governance (artt. 34 e 35). L'articolo 30 completa questo quadro con una serie di obblighi di informazione continuativa, che si differenziano dagli obblighi pre-offerta del White Paper (art. 19) per il fatto di dover essere assolti durante l'intera vita del token.
La logica sottostante è quella della trasparenza permanente: i possessori di ART non acquistano un titolo negoziabile con profilatura di rischio statica, ma detengono un token il cui valore dipende dalla solidità e dalla composizione di una riserva di attività che può variare nel tempo. Senza informazioni aggiornate sulla riserva, il possessore non è in grado di valutare se il token mantenga il proprio aggancio alle attività sottostanti né se sia prudente continuare a detenerlo.
Informazioni sulla circolazione e sulla riserva (paragrafo 1)
Il paragrafo 1 prevede tre categorie di informazioni da rendere pubbliche sul sito web dell'emittente con aggiornamento almeno mensile: (i) l'importo dei token in circolazione; (ii) il valore della riserva di attività; (iii) la composizione della riserva di attività.
Il riferimento alla riserva di attività di cui all'articolo 36 è essenziale per comprendere la portata dell'obbligo: la riserva deve essere custodita da un terzo depositario autorizzato, deve essere segregata e deve risultare in ogni momento sufficiente a coprire le pretese dei possessori in caso di rimborso. Rendere pubblici questi dati — almeno ogni mese — consente al mercato di verificare continuamente la solidità del backing e di reagire tempestivamente a eventuali squilibri.
La cadenza mensile rappresenta un minimo: gli emittenti più diligenti, e quelli che operano su mercati molto volatili, pubblicano aggiornamenti con frequenza maggiore. Ai sensi degli atti delegati che la Commissione è chiamata ad adottare ai sensi di MiCA, potranno essere specificate ulteriori indicazioni sul formato e sul contenuto di questi aggiornamenti periodici.
Pubblicazione della relazione di audit (paragrafo 2)
Gli emittenti di ART sono soggetti all'obbligo di far sottoporre la propria riserva di attività a revisione da parte di un revisore legale indipendente (art. 34, par. 5). Il paragrafo 2 dell'articolo 30 impone di rendere pubblica, «non appena possibile» dal completamento della revisione, tanto la relazione di audit integrale quanto una sintesi chiara e comprensibile. La duplice pubblicazione risponde a un'esigenza di accessibilità: il documento completo è necessario per i soggetti con competenze tecniche (analisti, fondi, altre piattaforme), mentre la sintesi permette al possessore retail di comprendere le conclusioni fondamentali senza necessità di interpretare complessi rendiconti contabili.
L'obbligo di pubblicare la relazione integrale — e non solo un estratto o una comunicazione di sintesi — è una scelta deliberata del legislatore europeo, che punta ad evitare l'asimmetria informativa tra emittente e mercato che ha caratterizzato alcune crisi delle stablecoin pre-MiCA.
Comunicazione degli eventi significativi (paragrafo 3)
Il terzo paragrafo introduce l'obbligo più dinamico: qualsiasi evento che abbia o possa avere un effetto significativo sul valore dei token o sulla riserva deve essere comunicato «non appena possibile». La formulazione è volutamente ampia e contempla sia eventi certi già verificatisi sia eventi soltanto probabili. Esempi pratici: un calo rilevante del valore delle attività che compongono la riserva; un procedimento giudiziario che metta a rischio una quota della riserva stessa; la perdita del depositario; una variazione significativa della composizione del paniere di attività sottostanti.
Il paragrafo 3 fa «salvo l'articolo 88», che disciplina il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate da parte degli emittenti. In altri termini, quando un evento rientra anche nella categoria delle informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 87, l'emittente può ritardare la comunicazione purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo 88 (tra cui l'assenza di rischio di ingannare il pubblico e la necessità di tutelare un interesse legittimo). Tuttavia, non appena tali condizioni vengano meno, la comunicazione deve essere effettuata immediatamente.
Modalità di pubblicazione e accessibilità
Tutte e tre le tipologie di informazioni devono essere pubblicate «in una posizione del proprio sito web facilmente accessibile al pubblico» e con le qualità di essere «chiare, precise e trasparenti». Questi requisiti di qualità richiamano quelli già previsti per il White Paper e per le comunicazioni di marketing, e dovranno essere dettagliati dagli standard tecnici di regolamentazione (RTS) che ESMA e ABE sono chiamati a elaborare. Sul piano operativo, gli emittenti dovranno predisporre sezioni dedicate del proprio sito web — spesso indicate come «investor relations» o «trasparenza riserva» — dove aggregare in modo strutturato e aggiornato tutte le informazioni previste dall'articolo 30.
Rapporto con gli obblighi di informazione sulle informazioni privilegiate
Gli obblighi dell'articolo 30 si intrecciano con quelli degli articoli 87-91 in materia di abusi di mercato. Mentre l'articolo 88 disciplina specificatamente il regime di «internal dealing» e di ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate, l'articolo 30 si riferisce a una categoria più ampia di eventi rilevanti, che comprende anche quelli che non raggiungono la soglia dell'«informazione privilegiata» in senso tecnico (precisa, non pubblica, price-sensitive). L'emittente deve pertanto mantenere un sistema di monitoraggio degli eventi rilevanti che consenta di distinguere le due categorie e di applicare il regime normativo corretto.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti