Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 25 Reg. (UE) 2023/1114 – Modifica dei White Paper sulle cripto-attività pubblicati per token collegati ad attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Gli emittenti di token collegati ad attività comunicano all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine qualsiasi modifica prevista del loro modello di business che possa avere un’influenza significativa sulla decisione di acquisto di qualsiasi possessore o potenziale possessore di token collegati ad attività e che intervenga dopo l’autorizzazione in conformità dell’articolo 21 o dopo l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 17, come pure nel contesto dell’articolo 23. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, qualsiasi variazione sostanziale:

a) dei dispositivi di governance, inclusi le linee di segnalazione all’organo di amministrazione e il quadro di gestione dei rischi;

b) delle attività di riserva e della custodia delle attività di riserva;

c) dei diritti riconosciuti ai possessori di token collegati ad attività;

d) del meccanismo attraverso il quale viene emesso e rimborsato un token collegato ad attività;

e) dei protocolli per la convalida delle operazioni in token collegati ad attività;

f) del funzionamento della tecnologia a registro distribuito proprietaria degli emittenti, qualora i token collegati ad attività siano emessi, trasferiti e archiviati usando tale tecnologia a registro distribuito;

g) dei meccanismi per assicurare la liquidità dei token collegati ad attività, comprese la politica e le procedure di gestione della liquidità per gli emittenti di token collegati ad attività significativi di cui all’articolo 45;

h) degli accordi con soggetti terzi, anche per quanto riguarda la gestione delle attività di riserva e l’investimento della riserva, la custodia delle attività di riserva e, se del caso, la distribuzione al pubblico dei token collegati ad attività;

i) delle procedure di trattamento dei reclami;

j) della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e delle politiche e procedure generali al riguardo.

Gli emittenti di token collegati ad attività notificano inoltre all’autorità competente del proprio Stato membro d’origine almeno 30 giorni lavorativi prima che le modifiche previste abbiano effetto.

2. Qualora le modifiche previste di cui al paragrafo 1 siano state notificate all’autorità competente, l’emittente di un token collegato ad attività elabora un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato e assicura che l’ordine delle informazioni ivi riportate sia coerente con quello del White Paper sulle cripto-attività originario. L’emittente del token collegato ad attività notifica il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato all’autorità competente dello Stato membro d’origine. L’autorità competente conferma per via elettronica il ricevimento del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato non appena possibile e in ogni caso al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento. L’autorità competente concede la propria approvazione o rifiuta di approvare il progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento. Durante l’esame del progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può richiedere informazioni, spiegazioni o giustificazioni aggiuntive in merito a tale progetto. Quando l’autorità competente richiede tali informazioni aggiuntive, il termine di 30 giorni lavorativi decorre solo dal momento in cui l’autorità competente riceve le informazioni supplementari richieste.

3. Qualora l’autorità competente ritenga che le modifiche di un White Paper sulle cripto-attività possano avere ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria e sulla sovranità monetaria, essa consulta la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4. L’autorità competente può anche consultare l’ABE e l’ESMA in tali casi. La BCE o la banca centrale pertinente e, se del caso, l’ABE e l’ESMA emettono un parere entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della consultazione di cui al primo comma.

4. In sede di approvazione del White Paper sulle cripto-attività modificato, l’autorità competente può chiedere all’emittente del token collegato ad attività:

a) di mettere in atto meccanismi per garantire la tutela dei possessori del token collegato ad attività qualora una potenziale modifica delle operazioni dell’emittente possa avere un effetto rilevante sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token collegato ad attività o delle attività di riserva;

b) di adottare le opportune misure correttive per affrontare le preoccupazioni relative all’integrità del mercato, alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

L’autorità competente chiede all’emittente del token collegato ad attività di adottare misure correttive adeguate per affrontare le preoccupazioni relative al regolare funzionamento del sistema di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria, se tali misure correttive sono proposte dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, nell’ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora la BCE o la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, abbiano proposto misure diverse rispetto a quelle richieste dall’autorità competente, le misure proposte sono combinate o, se ciò non è possibile, è richiesta la misura più rigorosa.

5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, l’autorità competente comunica il White Paper sulle cripto-attività modificato all’ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale dello Stato membro interessato. L’ESMA rende disponibile, senza indebito ritardo, il White Paper sulle cripto-attività modificato nel registro di cui all’articolo 109.

In sintesi

  • Gli emittenti di ART devono notificare all'autorità competente qualsiasi modifica significativa del modello di business che possa influenzare la decisione di acquisto dei possessori, almeno 30 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore della modifica.
  • Le modifiche sostanziali elencate comprendono cambiamenti alla governance, alle attività di riserva, ai diritti dei possessori, ai meccanismi di emissione e rimborso, ai protocolli di convalida e agli accordi con terzi.
  • L'emittente deve elaborare un progetto di White Paper modificato e sottoporlo all'approvazione dell'autorità competente, che decide entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di ricevimento della domanda completa.
  • Se la modifica può incidere sui sistemi di pagamento o sulla trasmissione della politica monetaria, l'autorità competente consulta la BCE e le banche centrali nazionali pertinenti, che emettono un parere entro 20 giorni lavorativi.
  • In sede di approvazione l'autorità può imporre misure di tutela dei possessori o misure correttive; se la BCE propone misure più rigorose, si applica il criterio della misura più severa.
Indice dei contenuti

Il contesto: la procedura di modifica per gli ART

L'articolo 25 del Regolamento MiCA disciplina il procedimento attraverso cui gli emittenti di token collegati ad attività (ART) devono gestire le modifiche sostanziali al proprio modello di business dopo aver ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o l'approvazione del White Paper ai sensi dell'articolo 17. Gli ART sono la prima delle due categorie «speciali» di cripto-attività previste da MiCA - insieme agli EMT - ed è proprio per il loro profilo sistemico potenzialmente rilevante (in quanto agganciati a un paniere di attività reali o valute) che il legislatore europeo ha previsto un regime autorizzativo ex ante anche per le modifiche, anziché una semplice comunicazione ex post.

La ratio della norma è chiara: i possessori di ART hanno basato la propria decisione di acquisto sul White Paper originario; qualsiasi cambiamento significativo alla struttura del token o all'operatività dell'emittente potrebbe alterare sostanzialmente il profilo di rischio del prodotto a cui si erano affidati. Il regime prevede dunque un meccanismo di protezione anticipata del possessore, che si affianca alla tutela continua garantita dagli obblighi prudenziali permanenti degli articoli 34 e seguenti.

L'ambito delle modifiche soggette a notifica

Il paragrafo 1 definisce l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica attraverso una clausola generale («qualsiasi modifica prevista del modello di business che possa avere un'influenza significativa sulla decisione di acquisto») affiancata da un elenco non esaustivo di dieci categorie esemplificative:

La categoria (a) riguarda i dispositivi di governance e il quadro di gestione dei rischi: qualsiasi riorganizzazione delle linee di riporto all'organo di amministrazione o revisione del sistema ERM deve essere comunicata. La categoria (b) copre le attività di riserva e le modalità di custodia: si tratta del cuore del regime ART, poiché la riserva è la garanzia di stabilità del token. Le categorie (c) e (d) riguardano rispettivamente i diritti dei possessori e i meccanismi di emissione/rimborso: qualsiasi modifica alle condizioni di rimborso o alle procedure di creazione/distruzione (minting/burning) dei token deve passare per la procedura del presente articolo. La categoria (e) abbraccia i protocolli di convalida delle transazioni: un cambio di meccanismo di consenso - per esempio da proof-of-work a proof-of-stake - rientra nell'obbligo. Le categorie (f) e (g) attengono alla tecnologia DLT proprietaria dell'emittente e ai meccanismi di liquidità. La categoria (h) copre gli accordi con soggetti terzi, in particolare i gestori delle attività di riserva, i depositari e i distributori: la centralità di questi soggetti nell'architettura ART rende essenziale la comunicazione di ogni cambiamento contrattuale. Le categorie (i) e (j) riguardano rispettivamente le procedure di reclamo e le policy AML/CFT.

Il termine di 30 giorni lavorativi e la procedura di approvazione

Il secondo comma del paragrafo 1 stabilisce un termine di preavviso minimo di 30 giorni lavorativi prima che le modifiche abbiano effetto. Questo termine serve all'autorità competente per esaminare il progetto di White Paper modificato e adottare la propria decisione prima che la modifica produca effetti giuridici nei confronti dei possessori.

Il paragrafo 2 descrive la procedura di approvazione: l'emittente elabora il White Paper modificato mantenendo la coerenza strutturale con l'originario (stessa sequenza delle sezioni), lo notifica all'autorità, che accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi e decide entro 30 giorni lavorativi dalla conferma di completezza. Se l'autorità chiede informazioni supplementari il termine rimane sospeso fino al ricevimento della risposta. L'autorità può approvare il documento modificato, rifiutare o richiedere modifiche ulteriori come condizione per l'approvazione.

La consultazione della BCE e delle banche centrali nazionali

Il paragrafo 3 introduce una particolarità specifica degli ART rispetto alle altre categorie di cripto-attività: se le modifiche proposte possono incidere sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, sulla trasmissione della politica monetaria o sulla sovranità monetaria, l'autorità competente deve obbligatoriamente consultare la BCE e, ove pertinente, la banca centrale nazionale interessata. Questa previsione riflette la preoccupazione del legislatore europeo - espressa esplicitamente nel Considerando 86 - che gli ART di grande dimensione possano interferire con la sovranità monetaria degli Stati membri o con l'efficacia della politica monetaria dell'Eurosistema.

La BCE e la banca centrale pertinente emettono il proprio parere entro 20 giorni lavorativi. Il parere non è vincolante, ma il paragrafo 4 stabilisce un meccanismo di «prevalenza della misura più rigorosa»: se la banca centrale propone misure correttive più severe rispetto a quelle dell'autorità competente, e le misure non possono essere combinate, si applica quella più restrittiva. Questo meccanismo crea in pratica un potere di veto sostanziale della banca centrale su quelle modifiche che essa ritenga pregiudizievoli per la stabilità monetaria.

I poteri dell'autorità competente in sede di approvazione

Il paragrafo 4 attribuisce all'autorità competente due categorie di poteri condizionanti l'approvazione: (a) il potere di imporre meccanismi di tutela dei possessori qualora la modifica possa incidere sul valore, sulla stabilità o sui rischi del token o delle attività di riserva; (b) il potere di richiedere misure correttive per tutelare l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Questi poteri trasformano la procedura da mera verifica di conformità a strumento di vigilanza microprudenziale attiva: l'autorità non si limita a dire «sì» o «no» alla modifica, ma può condizionarne l'effetto prescrivendo misure specifiche di mitigazione del rischio.

La notifica post-approvazione e il registro ESMA

Il paragrafo 5 chiude il ciclo procedurale con la fase di disseminazione: entro due giorni lavorativi dalla concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente comunica il White Paper modificato all'ESMA, ai punti di contatto unico degli Stati ospitanti, all'ABE, alla BCE e, ove pertinente, alla banca centrale nazionale. L'ESMA pubblica il documento «senza indebito ritardo» nel registro pubblico dell'articolo 109. Questa pubblicazione garantisce la trasparenza verso il mercato e consente ai possessori di ART di verificare in ogni momento la versione aggiornata del White Paper che descrive le caratteristiche del token che detengono.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Tutte le modifiche operative di un emittente ART richiedono la procedura dell'articolo 25?

No. L'obbligo riguarda solo le modifiche che possono avere un'influenza significativa sulla decisione di acquisto di un possessore o potenziale possessore. L'elenco delle categorie al paragrafo 1 è indicativo, non tassativo. Modifiche di carattere meramente amministrativo o operativo non sostanziale - per esempio un cambio di indirizzo della sede - non rientrano nell'obbligo, sebbene sia prudente documentare il ragionamento che porta a questa conclusione.

Cosa succede se l'emittente apporta la modifica senza notificare l'autorità?

Si configura una violazione delle disposizioni del Titolo III MiCA, che espone l'emittente alle misure di vigilanza e alle sanzioni previste dagli articoli 130 e seguenti. In casi gravi l'autorità può sospendere o revocare l'autorizzazione dell'emittente.

Il termine di 30 giorni lavorativi può essere sospeso?

Sì. Il paragrafo 2 prevede che, qualora l'autorità competente richieda informazioni supplementari sul progetto di White Paper modificato, il termine di 30 giorni rimanga sospeso fino al ricevimento della risposta dell'emittente.

La BCE può bloccare una modifica al White Paper di un ART?

La BCE non ha potere di veto formale, ma il meccanismo del paragrafo 4 prevede che, se propone misure correttive più restrittive rispetto a quelle dell'autorità competente e le misure non possono essere combinate, si applichi la misura più severa. In pratica questo attribuisce alla BCE un peso determinante sulle modifiche con potenziale impatto monetario.

Un emittente di ART significativi notifica le modifiche all'ABE o all'autorità nazionale?

Agli emittenti di ART significativi (ai sensi dell'articolo 43) la vigilanza prudenziale è esercitata dall'ABE, non dall'autorità nazionale. Pertanto la notifica delle modifiche ex articolo 25 va indirizzata all'ABE, fermo restando il coinvolgimento dell'autorità competente nazionale e della BCE secondo le procedure del paragrafo 3.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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