Testo dell'articoloVigente
Art. 23 Reg. (UE) 2023/1114 – Restrizioni all’emissione di token collegati ad attività ampiamente utilizzati come mezzo di scambio
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Qualora, per un token collegato ad attività, il numero medio e il valore aggregato medio trimestrali stimati delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica sia superiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR, l’emittente:
a) interrompe l’emissione del token collegato ad attività; e
b) entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento di tale soglia, presenta un piano all’autorità competente per garantire che il numero medio trimestrale e il valore aggregato medio stimati delle operazioni giornaliere siano mantenuti al di sotto rispettivamente di un milione di operazioni e di 200 000 000 EUR.
2. L’autorità competente utilizza le informazioni fornite dall’emittente, le proprie stime o le stime fornite dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, a seconda di quale è il valore più elevato, per valutare se la soglia di cui al paragrafo 1 è raggiunta.
3. Quando diversi emittenti emettono lo stesso token collegato ad attività, i criteri di cui al paragrafo 1 sono valutati dall’autorità competente dopo aver aggregato i dati di tutti gli emittenti.
4. L’emittente trasmette il piano di cui al paragrafo 1, lettera b), all’autorità competente per l’approvazione. Se necessario, l’autorità competente richiede modifiche, quali l’imposizione di un importo nominale minimo, al fine di garantire una diminuzione tempestiva nell’uso del token collegato ad attività come mezzo di scambio.
5. L’autorità competente autorizza l’emittente a emettere nuovamente il token collegato ad attività unicamente quando sia dimostrato che il numero medio e il valore aggregato medio delle operazioni giornaliere associate ai suoi usi come mezzo di scambio in un’area monetaria unica è inferiore rispettivamente a un milione di operazioni e a 200 000 000 EUR.
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità della norma: proteggere la sovranità monetaria nell'area euro
L'articolo 23 disciplina uno degli aspetti più delicati dell'intera architettura MiCA: il momento in cui un token collegato ad attività (ART) diventa così diffuso da poter interferire con il normale funzionamento della politica monetaria nell'area euro. La norma introduce un meccanismo di «cap» operativo che scatta automaticamente al superamento di determinate soglie di utilizzo come mezzo di scambio, imponendo all'emittente di interrompere le nuove emissioni e di presentare un piano di contenimento.
La ratio è che un ART ampiamente utilizzato come mezzo di scambio in sostituzione delle valute ufficiali potrebbe compromettere la trasmissione della politica monetaria, ridurre il controllo delle banche centrali sulla liquidità e creare rischi sistemici per la stabilità finanziaria. Il Consiglio BCE ha espresso preoccupazioni in tal senso già nelle proprie opinioni preliminari sul testo MiCA; l'articolo 23 è la risposta legislativa a queste preoccupazioni.
Le soglie di attivazione del meccanismo di restrizione
Il paragrafo 1 individua due soglie alternative, ciascuna delle quali, se superata, attiva il meccanismo: un milione di operazioni giornaliere medie (trimestrale) oppure 200.000.000 EUR di valore aggregato medio delle operazioni giornaliere (trimestrale), entrambe riferite all'utilizzo del token come mezzo di scambio in un'unica area monetaria unica.
La locuzione «area monetaria unica» è rilevante: le soglie si calcolano separatamente per ciascuna area monetaria (ad esempio l'area euro, ma anche aree monetarie di singoli Paesi dell'UE che non hanno adottato l'euro). Un ART potrebbe quindi essere libero di emettere in un'area monetaria senza restrizioni e trovarsi invece bloccato in un'altra.
Il parametro «mezzo di scambio» è distinto dall'utilizzo come riserva di valore o come strumento di investimento: operazioni di acquisto/vendita speculativa su piattaforme non contano ai fini di questo calcolo; rileva solo l'utilizzo del token per pagare beni e servizi o per trasferire valore in modo funzionalmente equivalente alla moneta.
Procedura: dalla soglia al piano di contenimento
Una volta raggiunta la soglia, l'emittente deve agire su due fronti in parallelo. Primo: interrompere immediatamente l'emissione di nuovi token (il divieto di emissione è immediato, non differito). Secondo: entro 40 giorni lavorativi dal raggiungimento della soglia, presentare all'autorità competente un piano dettagliato per ricondurre l'utilizzo del token al di sotto delle soglie.
Il piano può includere misure tecniche (limitazione della velocità di transazione), economiche (introduzione di commissioni per l'uso come mezzo di pagamento) o strutturali (accordi con gli operatori che accettano il token come mezzo di pagamento per limitarne l'utilizzo). L'autorità competente può approvare il piano o richiedere modifiche, tra cui - come espressamente previsto dal paragrafo 4 - l'imposizione di un importo nominale minimo per ridurre il volume delle transazioni di piccolo taglio.
Il ruolo della BCE e delle banche centrali nazionali
Il paragrafo 2 attribuisce alla BCE (e, ove rilevante, alla banca centrale competente ai sensi dell'art. 20, paragrafo 4) un ruolo attivo nella valutazione del superamento delle soglie. L'autorità competente deve utilizzare le informazioni fornite dall'emittente, le proprie stime oppure quelle della BCE - applicando il valore più elevato tra quelli disponibili. Questo meccanismo del «valore più elevato» è chiaramente prudenziale: evita che gli emittenti sottostimino il volume delle transazioni per sfuggire all'applicazione della norma.
Il coinvolgimento della BCE riflette la scelta complessiva di MiCA di tutelare la sovranità monetaria: la banca centrale ha potere di intervento indiretto attraverso la fornitura di dati e stime che possono determinare l'attivazione del meccanismo.
Regime degli emittenti multipli e ripresa dell'emissione
Il paragrafo 3 affronta il caso in cui lo stesso ART sia emesso da più emittenti distinti (un'eventualità non rara in ecosistemi blockchain aperti). In tal caso, le soglie si calcolano aggregando i dati di tutti gli emittenti. Se l'aggregato supera la soglia, tutti gli emittenti devono interrompere l'emissione, anche se individualmente nessuno la supera. Questo impone meccanismi di coordinamento tra emittenti concorrenti che potrebbero risultare operativamente complessi.
Il paragrafo 5 disciplina le condizioni per la ripresa dell'emissione: l'autorizzazione non è automatica al rientro sotto le soglie, ma richiede una decisione esplicita dell'autorità competente basata sulla dimostrazione da parte dell'emittente che il numero e il valore delle operazioni giornaliere sono stabmente rientrati al di sotto dei limiti di legge. L'onere della prova è sull'emittente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Le soglie dell'art. 23 si applicano a tutti gli ART o solo a quelli classificati come "significativi"?
Le soglie del paragrafo 1 si applicano a tutti gli ART autorizzati nell'UE, indipendentemente dalla classificazione come significativi ai sensi dell'art. 43. Un ART non significativo che superi le soglie transazionali deve comunque interrompere l'emissione e presentare il piano di contenimento.
Cosa si intende per "utilizzo come mezzo di scambio" ai fini del calcolo delle soglie?
Il regolamento si riferisce alle operazioni di pagamento e trasferimento di valore funzionalmente equivalenti all'uso di moneta, cioè quelle in cui il token viene utilizzato come contropartita per acquistare beni o servizi o per trasferire valore tra soggetti diversi. Le operazioni speculative su piattaforme di negoziazione non rientrano in questo calcolo, anche se tecnicamente comportano un trasferimento del token.
L'emittente può continuare a onorare i rimborsi dei token già in circolazione durante la sospensione dell'emissione?
Sì. La sospensione riguarda esclusivamente la nuova emissione di token. L'emittente mantiene tutti gli obblighi verso i possessori esistenti, incluso il diritto di rimborso al valore nominale di riferimento. La sospensione dell'emissione non influisce sulla validità e sulla circolabilità dei token già emessi.
Quali conseguenze ha il superamento della soglia senza interrompere l'emissione?
Il mancato rispetto dell'obbligo di sospensione dell'emissione costituisce una violazione diretta del regolamento MiCA, soggetta alle sanzioni amministrative previste dal Titolo VII. L'autorità competente può adottare misure correttive, sospendere l'autorizzazione dell'emittente e, per gli ART significativi, l'ABE può esercitare i poteri di vigilanza diretta.
Come viene calcolato il "corrispettivo totale" per stabilire se la soglia è superata quando le operazioni avvengono in più valute?
L'art. 23 fa riferimento al valore aggregato in EUR. Le operazioni denominate in altre valute devono essere convertite in euro al tasso di riferimento BCE del giorno dell'operazione. La norma rimanda agli atti delegati e agli RTS dell'ABE e dell'ESMA per i dettagli metodologici del calcolo.