Testo dell'articoloVigente
Art. 18 Reg. (UE) 2023/1114 – Domanda di autorizzazione
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
1. Le persone giuridiche o altre imprese che intendono offrire al pubblico token collegati ad attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione presentano la domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16 all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:
a) l’indirizzo dell’emittente richiedente;
b) l’identificativo della persona giuridica dell’emittente richiedente;
c) lo statuto dell’emittente richiedente, se dal caso;
d) un programma operativo che definisce il modello di business che l’emittente richiedente intende seguire;
e) un parere giuridico secondo cui il token collegato ad attività non è qualificabile come: i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure ii) un token di moneta elettronica; i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure ii) un token di moneta elettronica;
i) una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4; oppure
ii) un token di moneta elettronica;
f) una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance dell’emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 1;
g) in presenza di accordi di cooperazione con determinati prestatori di servizi per le cripto-attività, una descrizione dei loro meccanismi e delle loro procedure di controllo interno per garantire il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849;
h) l’identità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente;
i) la prova che le persone di cui alla lettera h) possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per amministrare l’emittente richiedente;
j) la prova che qualsiasi azionista o membro, sia esso diretto o indiretto, che detiene partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente possieda sufficienti requisiti di onorabilità;
k) il White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19;
l) le politiche e le procedure di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;
m) una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;
n) una descrizione della politica di continuità operativa dell’emittente richiedente di cui all’articolo 34, paragrafo 9;
o) una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;
p) una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11;
q) una descrizione delle procedure di trattamento dei reclami dell’emittente richiedente di cui all’articolo 31;
r) se del caso, un elenco degli Stati membri ospitanti in cui l’emittente richiedente intende offrire al pubblico il token collegato ad attività o intende chiedere l’ammissione alla negoziazione del token collegato ad attività.
3. Gli emittenti che sono stati precedentemente autorizzati relativamente ad un token collegato ad attività non sono tenuti a presentare, ai fini dell’autorizzazione relativa ad un altro token collegato ad attività, le informazioni che hanno precedentemente trasmesso all’autorità competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 2, l’emittente conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.
4. L’autorità competente comunica per iscritto all’emittente richiedente di aver ricevuto la domanda prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa in conformità del paragrafo 1.
5. Ai fini del paragrafo 2, lettere i) e j), l’emittente richiedente di un token collegato ad attività fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:
a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;
b) che i membri dell’organo di amministrazione dell’emittente richiedente del token collegato ad attività possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare l’emittente del token collegato ad attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;
c) per tutti gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nell’emittente richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.
6. L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 2. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L’ABE, in stretta cooperazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda al fine di garantire l’uniformità in tutta l’Unione. L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto e finalità dell'articolo 18
L'articolo 18 MiCA disciplina il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione che ogni emittente di token collegati ad attività (ART) deve sottoporre all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine prima di poter offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione dei propri token. L'autorizzazione prevista dall'articolo 16 è il presupposto abilitativo fondamentale del Titolo III: senza di essa, qualunque offerta o ammissione alla negoziazione di ART nell'Unione è illecita. L'articolo 18 definisce in modo tassativo il contenuto minimo del fascicolo, bilanciando l'esigenza di tutela dell'investitore con quella di uniformità delle procedure in tutta l'Unione attraverso la delega ad ABE ed ESMA per la standardizzazione dei formati.
Struttura del fascicolo: documenti identificativi e societari
Le prime informazioni richieste (lettere a-c) riguardano l'identificazione dell'emittente: indirizzo della sede legale, identificativo della persona giuridica (LEI, Legal Entity Identifier) e statuto sociale. Il LEI è il codice ISO 17442 che identifica univocamente le persone giuridiche a livello globale; la sua inclusione nel fascicolo consente alle autorità di collegare i dati dell'emittente alle basi dati regolamentari europee. Il programma operativo (lettera d) deve descrivere il modello di business nei termini concreti del prodotto token: quali attività sottostanti compongono il paniere di riserva, come avverrà l'emissione e il rimborso, quali servizi connessi saranno offerti e con quale infrastruttura tecnologica.
Parere giuridico di qualificazione: un elemento cardine
Il parere giuridico (lettera e) riveste importanza centrale: deve attestare che il token non rientra nelle esclusioni dall'ambito di applicazione MiCA previste dall'articolo 2, paragrafo 4 (segnatamente i token che qualificano come strumenti finanziari ai sensi di MiFID II, depositi, fondi strutturati, polizze assicurative) e che non costituisce un token di moneta elettronica (EMT). La distinzione tra ART ed EMT dipende dalla struttura del paniere di riserva: un ART è ancorato a un paniere di attività diverse (valute, materie prime, altre cripto-attività), mentre un EMT è riferito a un'unica valuta ufficiale. Il parere deve provenire da un legale qualificato e affrontare la qualificazione giuridica in modo motivato; non è sufficiente una generica attestazione. In pratica, molti emittenti commissi questo parere a studi specializzati in diritto dei mercati finanziari con esperienza in cripto-attività, dato che le conseguenze di una qualificazione errata - inclusa la potenziale applicazione della disciplina MiFID II con oneri ben più gravosi - sono significative.
Governance, controlli interni e presidii AML
Le lettere f, g, l, m, n, o, p e q riguardano i presidi organizzativi. L'emittente deve descrivere il sistema di governance di cui all'articolo 34, paragrafo 1, che include la struttura dell'organo di amministrazione, le linee di responsabilità, la separazione delle funzioni e le politiche di remunerazione. Particolarmente critica è la documentazione sugli accordi di cooperazione con i CASP in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: l'articolo 18, lettera g richiede di illustrare i meccanismi e le procedure di controllo interno AML in conformità alla quarta direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849). Questo punto evidenzia la natura ibrida della supervisione MiCA, che si intreccia con il regime AML/CFT. Ulteriori elementi del fascicolo coprono i controlli interni e la gestione del rischio (art. 34, par. 10), la sicurezza dei dati (art. 34, par. 11), la continuità operativa (art. 34, par. 9), la gestione dei reclami (art. 31) e i contratti con terzi (art. 34, par. 5, secondo comma).
Requisiti di idoneità degli amministratori e degli azionisti qualificati
Il paragrafo 5 dettaglia le prove richieste per dimostrare l'idoneità soggettiva. Per tutti i membri dell'organo di amministrazione occorre attestare: (a) assenza di precedenti penali in materia commerciale, fallimentare, servizi finanziari e AML/frode; (b) possesso collettivo di conoscenze, competenze ed esperienza adeguate alla gestione di un emittente ART, con impegno temporale sufficiente. La valutazione è collettiva - non ogni singolo amministratore deve coprire tutte le aree - ma il board nel suo insieme deve avere profili complementari che coprano la finanza, la tecnologia blockchain, la compliance e il diritto dei mercati finanziari. Per gli azionisti con partecipazione qualificata (di norma oltre il 10% del capitale o dei diritti di voto, salvo diverse soglie nazionali) si richiede la stessa assenza di precedenti penali. La valutazione di idoneità degli azionisti qualificati si ispira ai criteri noti nella disciplina bancaria e assicurativa, estendendo al settore cripto un filtro già collaudato nei mercati finanziari tradizionali.
White paper come elemento del fascicolo
Il white paper (lettera k, rinvio all'articolo 19) deve essere incluso nella domanda come allegato. Il white paper ART è un documento disclosure di dettaglio che copre le caratteristiche del token, la struttura della riserva di attività, i diritti dei possessori, i rischi e il meccanismo di stabilizzazione. La sua inclusione nella domanda significa che l'autorità competente lo valuta nell'ambito del procedimento autorizzativo; solo dopo l'autorizzazione il white paper può essere pubblicato. Qualsiasi modifica sostanziale successiva richiede la predisposizione di un white paper modificato, con ulteriore valutazione da parte dell'autorità.
Procedimento e meccanismo di semplificazione per emittenti già autorizzati
Il paragrafo 4 fissa un termine breve - due giorni lavorativi - per l'accusa di ricevuta da parte dell'autorità, che decorre dal ricevimento della domanda completa. Il termine per la decisione vera e propria sull'autorizzazione è fissato dall'articolo 21 (non dall'art. 18). Il paragrafo 3 introduce un importante meccanismo di semplificazione procedurale: l'emittente che ha già ottenuto un'autorizzazione ART può omettere la ritrasmissione di documenti identici, a patto di confermare esplicitamente per iscritto che le informazioni non ritrasmesse restano attuali. Si tratta di un principio di economia procedimentale che riduce il carico amministrativo per i soggetti seriali (es. piattaforme che intendono emettere più ART distinti). La responsabilità per la veridicità della conferma rimane integralmente in capo all'emittente.
Standard tecnici ABE/ESMA: convergenza operativa europea
I paragrafi 6 e 7 delegano ad ABE ed ESMA la predisposizione, rispettivamente, di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per specificare il contenuto e di norme tecniche di attuazione (ITS) per definire formati, modelli e procedure standard. La scadenza per la trasmissione alla Commissione era il 30 giugno 2024, in coerenza con la data di applicazione del Titolo III. Gli ITS puntano all'uniformità operativa: un fascicolo di domanda standardizzato evita che ogni autorità nazionale sviluppi moduli propri, riducendo i costi di compliance per gli emittenti che operano in più Stati membri e facilitando il confronto da parte delle autorità. Sul piano pratico, gli emittenti devono verificare gli standard tecnici definitivi adottati dalla Commissione, poiché i dettagli dei formati richiesti potrebbero differire dalla lista di principio dell'articolo 18.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Chi deve presentare la domanda di autorizzazione per emettere un ART?
Qualsiasi persona giuridica o altra impresa che intenda offrire al pubblico o chiedere l'ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività nell'Unione europea. La domanda va presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la propria sede (Stato membro d'origine).
Cosa succede se la domanda è incompleta?
L'articolo 18 non disciplina espressamente le conseguenze di una domanda incompleta, ma l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 21, può chiedere integrazioni. In pratica, il termine per la decisione sull'autorizzazione non decorre finché il fascicolo non è completo. È consigliabile presentare un fascicolo precompilato e verificato per evitare interruzioni del procedimento.
Il parere giuridico di qualificazione deve provenire da un legale indipendente dall'emittente?
L'articolo 18 non richiede espressamente l'indipendenza del legale che redige il parere, ma impone che sia un parere giuridico vero e proprio (non una semplice autodichiarazione). In ottica di credibilità verso l'autorità e per ridurre il rischio di contestazioni, è prassi raccomandata affidarsi a uno studio esterno specializzato in diritto dei mercati finanziari e cripto-attività.
Cosa si intende per 'partecipazione qualificata' ai fini dei requisiti di onorabilità degli azionisti?
MiCA non definisce autonomamente la soglia di partecipazione qualificata ma la nozione si ricava per analogia con la disciplina bancaria e dei servizi finanziari: in genere, è qualificata la partecipazione pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto, ovvero quella che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione. Gli RTS ABE potranno precisare i criteri.
Un emittente che ha già ricevuto autorizzazione per un ART deve rifare l'intera procedura per un secondo token?
No: il paragrafo 3 dell'articolo 18 consente di omettere la ritrasmissione di documenti identici (ad esempio statuto, profili degli amministratori, politiche di governance), purché l'emittente confermi esplicitamente per iscritto che tali informazioni restano aggiornate. Devono comunque essere presentati il white paper del nuovo token, il programma operativo specifico e il parere di qualificazione.