Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2 Reg. (UE) 2023/1114 – Ambito di applicazione

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell’emissione, nell’offerta al pubblico e nell’ammissione alla negoziazione di cripto-attività o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell’Unione.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri;

b) ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza, salvo ai fini dell’articolo 47;

c) alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscano in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri;

d) alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate;

e) al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità;

f) alle organizzazioni internazionali pubbliche.

3. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività.

4. Il presente regolamento non si applica alle cripto-attività che rientrano in una o più delle definizioni seguenti:

a) strumenti finanziari;

b) depositi, compresi i depositi strutturati;

c) fondi, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica;

d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;

e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencati negli allegati I e II della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 27 ) o contratti di riassicurazione e retrocessione di cui alla stessa direttiva;

f) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all’investitore un reddito durante la pensione e che consentono all’investitore di godere di determinati vantaggi;

g) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 28 ) o della direttiva 2009/138/CE;

h) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;

i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ) ;

j) regimi di sicurezza sociale contemplati dal regolamento (CE) n. 883/2004 ( 30 ) e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ) .

5. Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA elabora, ai fini del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle condizioni e sui criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari.

6. Il presente regolamento fa salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.

In sintesi

  • Il MiCA si applica a chiunque emetta cripto-attività, le offra al pubblico o le ammetta alla negoziazione nell'Unione, nonché a chi presti servizi connessi (CASP).
  • Sono esclusi i soggetti che operano esclusivamente all'interno del perimetro di gruppo (impresa madre, filiazioni) e gli enti pubblici sovranazionali come BCE, BEI, FESF e MES.
  • I token non fungibili (NFT) unici sono esclusi dall'ambito, ma la fungibilità di fatto va valutata caso per caso.
  • Restano fuori anche le cripto-attività già qualificabili come strumenti finanziari, depositi, fondi, prodotti assicurativi o pensionistici - ambiti retti da discipline settoriali preesistenti.
  • Entro il 30 dicembre 2024 l'ESMA ha emanato orientamenti per definire i criteri di qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari, riducendo l'incertezza classificatoria.
Indice dei contenuti

Il perimetro soggettivo: chi è tenuto a rispettare il MiCA

L'articolo 2 delimita con precisione il campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114, stabilendo chi è soggetto alle sue prescrizioni. Il MiCA si rivolge a tre distinte categorie di soggetti: gli emittenti che immettono cripto-attività sul mercato, gli offerenti che ne curano il collocamento presso il pubblico europeo, e i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP, Crypto-Asset Service Providers), ossia quei soggetti che gestiscono piattaforme di scambio, offrono custodia di cripto-attività, eseguono ordini per conto di clienti o forniscono consulenza in materia. Il collegamento con l'Unione è il fil rouge: basta che l'attività si svolga o produca effetti nell'Unione perché scatti l'applicazione del regolamento, a prescindere dal luogo in cui il soggetto è stabilito.

Va tenuto presente che il MiCA non disciplina soltanto le grandi piattaforme di exchange: anche una start-up italiana che lancia un token di utilità per finanziare il proprio progetto è un «offerente» soggetto al regolamento, così come lo è il soggetto che chiede l'ammissione di un token a una piattaforma di negoziazione. La catena normativa coinvolge dunque soggetti di dimensioni molto diverse.

Le esclusioni soggettive: il caso delle operazioni infragruppo

Il paragrafo 2 elenca le esclusioni soggettive. La più rilevante sul piano pratico è quella prevista alla lettera a): il MiCA non si applica alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri. L'esenzione si giustifica con il fatto che in queste operazioni infragruppo non vi è offerta al pubblico né rischio per investitori terzi: si tratta di trasferimenti interni di valore tra entità economicamente collegate.

Per un'azienda che intende avvalersi di questa esenzione è tuttavia fondamentale verificare che le operazioni siano effettivamente exclusive: non appena un token inizia a circolare anche al di fuori del perimetro di gruppo, l'esenzione cessa e scatta il pieno regime MiCA. I curatori e gli amministratori fallimentari sono parimenti esclusi, salvo che per le specifiche disposizioni dell'articolo 47 relative alla restituzione delle cripto-attività ai creditori.

Gli enti pubblici - BCE, banche centrali nazionali quando agiscono in veste monetaria, BEI, FESF, MES, organizzazioni internazionali pubbliche - sono esclusi per ragioni di coerenza istituzionale: questi soggetti non operano sul mercato in concorrenza con i privati, ma esercitano funzioni di interesse pubblico soggette a discipline speciali.

Le esclusioni oggettive: NFT e cripto-attività già regolate da altre discipline

Il paragrafo 3 esclude le cripto-attività uniche e non fungibili con altre cripto-attività. La ratio è evidente: un token che rappresenta un'opera d'arte digitale irripetibile non ha le caratteristiche di fungibilità che rendono necessaria la disciplina di tutela del MiCA. L'esclusione degli NFT è però meno assoluta di quanto possa sembrare: il considerando 10 del regolamento avverte che la fungibilità di fatto deve essere valutata caso per caso. Una raccolta di diecimila token con caratteristiche identiche, commercializzati in serie, potrebbe non soddisfare il criterio di unicità e dunque ricadere nell'ambito di applicazione. L'ESMA ha sviluppato orientamenti su questo punto nell'ambito del mandato ricevuto.

Il paragrafo 4 elenca le categorie di cripto-attività escluse perché già disciplinate da normative settoriali vigenti. L'esclusione più significativa riguarda gli strumenti finanziari ai sensi della MiFID II: se un token incorpora diritti tipici di un'azione (partecipazione agli utili, diritto di voto) o di un'obbligazione, o se è strutturato come un derivato, esso è uno strumento finanziario e resta soggetto a MiFID II, MAR e alle relative normative di attuazione. Il MiCA non si «sovrappone» ma si «affianca» alla regolamentazione finanziaria tradizionale.

Il problema della qualificazione: strumento finanziario o cripto-attività MiCA?

La linea di demarcazione tra strumenti finanziari e cripto-attività soggette al MiCA è stata storicamente uno dei nodi più controversi della regolamentazione europea. Alcuni token presentano caratteristiche ibride: un token che conferisce diritti residuali sugli utili di una piattaforma è azione, obbligazione, o «altra cripto-attività» ai sensi del MiCA? Il regolamento ha affidato all'ESMA il compito di elaborare, entro il 30 dicembre 2024, orientamenti che specifichino i criteri per qualificare una cripto-attività come strumento finanziario. Questi orientamenti includono un test standardizzato di classificazione, che gli emittenti devono seguire e documentare. Il parere legale allegato al white paper (richiesto dall'articolo 17 per i token collegati ad attività - ART) è lo strumento formale con cui l'emittente dimostra di aver condotto questa valutazione.

Sul piano operativo, l'operatore che si trova di fronte a un token dall'inquadramento incerto deve: (1) applicare il test ESMA; (2) acquisire un parere legale scritto; (3) decidere se procedere sotto il regime MiCA o sotto la regolamentazione MiFID/MAR. Classificare erroneamente un security token come utility token - e dunque procedere sotto MiCA anziché MiFID - comporta l'applicazione di un regime inadeguato e potenzialmente l'invalidità dell'offerta, oltre a sanzioni amministrative.

Coordinamento con la disciplina dei depositi, dei fondi e dei prodotti pensionistici

Le esclusioni alle lettere b), c) e da f) a j) del paragrafo 4 riflettono l'esigenza di non duplicare la regolamentazione. Un token che in sostanza è un deposito bancario (remunera i titolari come un conto corrente e offre rimborso nominale) ricade nella disciplina bancaria. Un token che incorpora quote di un OICVM è un fondo soggetto alla direttiva UCITS. I prodotti pensionistici di vario tipo, dai PEPP agli schemi aziendali, sono esclusi per la medesima logica: hanno una disciplina dedicata che tutela adeguatamente il risparmiatore.

La lettera c) introduce un'eccezione all'eccezione particolarmente rilevante: i fondi qualificabili come token di moneta elettronica (EMT) restano nel perimetro del MiCA anche se potrebbero altrimenti essere considerati fondi. Questo perché un EMT è agganciato a una sola valuta ufficiale e deve rispettare i requisiti prudenziali del Titolo IV MiCA, che integrano e parzialmente sostituiscono la disciplina della moneta elettronica (direttiva EMD2). La stablecoin «1 token = 1 euro» è dunque un EMT MiCA, non un fondo.

Implicazioni pratiche per gli operatori: mappatura del token prima del lancio

L'articolo 2 impone a chiunque voglia emettere o distribuire cripto-attività nell'Unione un preliminare esercizio di mappatura normativa: in quale categoria rientra il token? È un ART, un EMT, un'altra cripto-attività, oppure un NFT, uno strumento finanziario, un prodotto assicurativo o pensionistico? La risposta determina non solo quale regolamento applicare, ma anche quali autorità coinvolgere, quali obblighi informativi rispettare e con quale cronologia. Per gli ART e gli EMT il regime pieno è applicabile dal 30 giugno 2024; per le altre cripto-attività e per i CASP dal 30 dicembre 2024. Un errore di qualificazione commesso a monte può invalidare l'intera struttura dell'operazione e rendere necessarie costose ristrutturazioni successive.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il MiCA si applica a un'azienda extra-UE che offre cripto-attività a clienti italiani?

Sì. Il criterio di collegamento è territoriale: basta che l'offerta sia diretta al pubblico europeo o che i servizi siano prestati nell'Unione perché scatti il MiCA, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'emittente o del CASP. Un exchange con sede alle Isole Cayman che accetta clienti italiani deve rispettare il MiCA.

Un NFT è sempre escluso dall'ambito di applicazione del MiCA?

Non necessariamente. L'esclusione riguarda i token "unici e non fungibili con altre cripto-attività": se un NFT fa parte di una serie ampia con caratteristiche sostanzialmente identiche, la fungibilità di fatto può far rientrare il token nell'ambito del MiCA. La valutazione va condotta caso per caso, seguendo gli orientamenti ESMA.

Un token che paga rendimenti ai detentori è un EMT o uno strumento finanziario?

Dipende dalla struttura. Un EMT agganciato a una sola valuta ufficiale (es. euro) non può corrispondere interessi ai sensi dell'articolo 40 MiCA. Se un token paga rendimenti assimilabili a interessi o dividendi, potrebbe qualificarsi come strumento finanziario (obbligazione o azione) soggetto a MiFID II e quindi escluso dal MiCA. È indispensabile un parere legale di qualificazione prima del lancio.

Le banche possono emettere cripto-attività senza applicare il MiCA?

Le banche centrali sono escluse dal MiCA quando agiscono in veste di autorità monetarie. Le banche commerciali (enti creditizi) invece rientrano nell'ambito del MiCA quando emettono o offrono cripto-attività, salvo che i token siano qualificabili come depositi (già disciplinati dalla CRD/CRR) o strumenti finanziari (MiFID II). Per i CASP, le banche beneficiano di un regime semplificato ai sensi dell'articolo 60.

Cosa succede se un'azienda classifica erroneamente il proprio token come utility token (MiCA) invece di security token (MiFID II)?

L'errore di qualificazione espone l'emittente a gravi conseguenze: l'offerta può essere dichiarata non conforme, i white paper eventualmente pubblicati sono privi di valore autorizzatorio, e l'autorità competente può applicare sanzioni amministrative significative. L'emittente potrebbe inoltre dover restituire i proventi dell'offerta agli investitori. È quindi fondamentale condurre la mappatura normativa prima del lancio.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.