Testo dell'articoloVigente
Art. 40 D.Lgs. 1/2018 — Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile
1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all’articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all’estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell’autorità che ha autorizzato l’attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all’articolo 25..
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’attinenza delle spese sostenute con l’attività svolta in occasione dell’evento emergenziale.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l’intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell’articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all’entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194…. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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Commento
Il principio del rimborso come sostegno all'attività volontaria
L'articolo 40 completa il sistema di tutele economiche del volontariato delineato dall'articolo 39. Mentre quest'ultimo garantisce la continuità del rapporto di lavoro e del trattamento economico, l'articolo 40 si occupa del rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'organizzazione di volontariato e dai datori di lavoro in connessione con le attività autorizzate. Il fondamento del sistema è il principio che il volontariato non deve sopportare oneri economici diretti per la propria partecipazione al Servizio nazionale: le spese documentate per carburante, consumabili, vitto, alloggio e simili devono essere restituite da chi ha richiesto o autorizzato l'intervento.
I soggetti legittimati e il destinatario delle istanze
Il comma 1 individua due categorie di soggetti legittimati a presentare istanza di rimborso: i datori di lavoro dei volontari, per le spese relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti durante il periodo di impiego nell'emergenza; le organizzazioni di volontariato, per le spese operative sostenute in occasione delle attività e degli interventi autorizzati. Il destinatario delle istanze è il «soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione»: il Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni dell'elenco centrale, la Regione o Provincia autonoma per quelle degli elenchi territoriali. Questo collegamento funzionale tra l'autorità che ha autorizzato l'intervento e quella che provvede ai rimborsi garantisce la coerenza del sistema e la verifica diretta tra attività autorizzate e spese rendicontate.
Le spese ammissibili a rimborso
Il comma 2 stabilisce che possono essere ammesse a rimborso, «anche parziale», le tipologie di spese «sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati» individuate nella direttiva di cui al comma 5. La norma richiede «idonea documentazione giustificativa analitica»: non è sufficiente una dichiarazione generica di spesa, ma è necessaria la documentazione specifica (fatture, ricevute, estratti conto) che consenta all'autorità istruttoria di verificare l'effettivo sostenimento delle spese e la loro pertinenza con l'attività autorizzata. Il riferimento al rimborso «anche parziale» lascia spazio alla direttiva di fissare massimali o percentuali di rimborso per determinate categorie di spesa.
Il termine biennale per le istanze
Il comma 3 fissa un termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso: due anni dalla conclusione dell'intervento o dell'attività. Si tratta di un termine di decadenza sostanziale: decorso il biennio senza presentazione dell'istanza, il diritto al rimborso si estingue definitivamente. La norma precisa che le istanze devono essere presentate mediante «apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»: si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui il dichiarante attesta, sotto la propria responsabilità penale per le false dichiarazioni, l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento. Questo meccanismo dichiarativo semplifica il procedimento pur mantenendo un adeguato livello di controllo.
L'anticipazione dei rimborsi per attività di lunga durata o all'estero
Il comma 1, secondo periodo, prevede che in occasione di attività di lunga durata o di interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato «possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa». L'anticipazione è una deroga alla regola generale del rimborso a consuntivo e risponde a una necessità pratica evidente: un'organizzazione che deve sostenere per settimane le spese di un intervento fuori regione o all'estero — carburante, vitto, alloggio per decine di volontari — non può essere obbligata a sopportare l'intero costo finanziario fino alla liquidazione finale del rimborso. L'anticipazione è consentita nei limiti della «programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25», garantendo la copertura finanziaria dell'operazione.
L'estensione dei benefici ad altri enti del Terzo settore
Il comma 4 prevede che i benefici degli articoli 39 e 40 possano essere estesi «anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile», a condizione che: si tratti di un'emergenza di rilievo nazionale; il Dipartimento ritenga essenziale il loro intervento per la migliore riuscita delle attività di protezione civile; l'intervento sia limitato nel tempo alle «più urgenti esigenze». Questa previsione consente di mobilitare, in situazioni eccezionali, le risorse umane e organizzative del Terzo settore in senso lato — organizzazioni di assistenza sociale, enti caritativi, gruppi di mutuo aiuto — che possono apportare competenze complementari a quelle del volontariato specializzato di protezione civile.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Entro quando deve essere presentata l'istanza di rimborso?
Entro due anni dalla conclusione dell'intervento o dell'attività. Si tratta di un termine di decadenza: decorso il biennio senza presentazione dell'istanza, il diritto si estingue (comma 3).
A chi va presentata l'istanza di rimborso?
Al soggetto che ha emesso la comunicazione di attivazione: il Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni dell'elenco centrale, la Regione o Provincia autonoma per quelle degli elenchi territoriali (comma 1).
Quali spese sono rimborsabili?
Le tipologie di spese ammissibili sono quelle individuate nella direttiva adottata ai sensi del comma 5. Il rimborso può essere anche parziale ed è condizionato alla presentazione di idonea documentazione giustificativa analitica (comma 2).
I rimborsi possono essere anticipati?
Sì, per le attività di lunga durata o per gli interventi all'estero. Il comma 1, secondo periodo, consente all'autorità che ha autorizzato l'attività di anticipare i rimborsi alle organizzazioni, nei limiti della programmazione o delle ordinanze di emergenza.
I benefici dell'articolo 40 si applicano anche a soggetti non specializzati in protezione civile?
Sì, ma solo in via eccezionale. Il comma 4 consente al Dipartimento di estendere i benefici ad altri enti del Terzo settore non operanti nel settore della protezione civile, qualora il loro intervento sia essenziale per la gestione dell'emergenza e l'intervento sia limitato nel tempo alle più urgenti esigenze.
Vedi anche