Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 27 D.Lgs. 1/2018 – Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale ( Articoli 5 legge 225

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Per l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza.

2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall’articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all’articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell’emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all’attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’ articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l’attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l’indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all’uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall’ articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l’omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l’ articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell’esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato fermo restando il limite di cui al comma 1. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente codice sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 25 e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all’articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall’ articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Fermo quanto previsto dall’ articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

9. Le controversie relative all’esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all’articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.

10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d’interventi o per l’espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 24, sono nulli.

11. Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all’esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 27 regola le contabilità speciali, lo strumento finanziario utilizzato per gestire le risorse destinate al superamento delle emergenze di rilievo nazionale. Possono essere aperte per un massimo di quarantotto mesi dalla deliberazione dello stato di emergenza e sono alimentate dalle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, da contributi di Regioni ed enti locali e da eventuali donazioni. I commissari delegati sono obbligati a rendicontare entro quaranta giorni dalla chiusura di ogni esercizio. L'articolo prevede la sospensione delle azioni esecutive sui fondi emergenziali, il divieto di arbitrato per le controversie sui lavori emergenziali, la nullità delle clausole compromissorie e un termine di centottanta giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Indice dei contenuti

Le contabilità speciali: natura e funzione

Le contabilità speciali rappresentano il cuore della gestione finanziaria dell'emergenza. Si tratta di conti aperti presso le tesorerie provinciali dello Stato, intestati ai commissari delegati, attraverso i quali transitano tutte le risorse destinate al superamento di uno specifico evento calamitoso. La loro apertura è autorizzata ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 8, della legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Il principale vantaggio delle contabilità speciali è la capacità di concentrare in un unico contenitore contabile risorse di provenienza eterogenea - Fondo emergenze nazionali, risorse regionali, donazioni private, fondi europei - garantendone la tracciabilità e l'imputabilità a uno specifico evento emergenziale.

Il limite temporale di quarantotto mesi e le sue implicazioni

Il comma 1 fissa la durata massima delle contabilità speciali in quarantotto mesi dalla data di deliberazione del relativo stato di emergenza. Questo limite temporale, introdotto con il codice del 2018, risponde all'esigenza di contrastare il «commissariamento permanente» che aveva caratterizzato alcune grandi emergenze italiane: situazioni in cui le strutture commissariali sopravvivevano per anni, talvolta decenni, alla fase acuta dell'emergenza, con moltiplicazione della spesa e diluizione delle responsabilità. I quarantotto mesi rappresentano un equilibrio tra la necessità di garantire tempi sufficienti per completare interventi complessi di ricostruzione e l'obiettivo di ricondurre la gestione nell'alveo delle ordinarie procedure entro un lasso di tempo ragionevole.

Il flusso delle risorse: deliberazione e trasferimenti

Il comma 2 disciplina il flusso delle risorse dal Fondo emergenze nazionali verso le contabilità speciali. Le risorse stanziate con la delibera di cui all'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente alla contabilità speciale a seguito della nomina del commissario. Le ulteriori somme previste dalla delibera ex articolo 24, comma 2, vengono invece erogate in due tranche: il 50 per cento alla deliberazione e il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi già finanziati. Questo meccanismo di erogazione condizionata serve a responsabilizzare i commissari sull'effettivo utilizzo delle risorse: la seconda tranche è subordinata alla dimostrazione che le prime somme siano state correttamente impiegate.

La rendicontazione: obblighi e sanzioni per l'inadempimento

Il comma 4 pone a carico dei commissari delegati un obbligo di rendicontazione particolarmente dettagliato: entro quaranta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario e dal termine della gestione o dell'incarico, devono essere rendicontate tutte le entrate e le uscite, con indicazione della provenienza dei fondi, dei beneficiari e della tipologia di spesa. Il rendiconto deve altresì indicare crediti e debiti con le relative scadenze, gli interventi affidati a soggetti attuatori e rispettare gli obblighi di trasmissione ai fini della trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013. Per il ritardo o l'omissione si applica l'articolo 337 del regio decreto 827/1924. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari sono espressamente vietati i girofondi tra contabilità speciali diverse.

La tutela dei fondi emergenziali: impignorabilità e sospensione delle esecuzioni

I commi 7 e 8 introducono una protezione rafforzata delle risorse destinate all'emergenza da azioni esecutive di terzi. Fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva sulle risorse emergenziali, compresi i pignoramenti di crediti presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e le esecuzioni dinanzi al giudice amministrativo di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 104/2010. I pignoramenti eventualmente notificati sono privi di effetto. Le risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità: si tratta di una deroga all'ordinario regime di responsabilità patrimoniale che trova giustificazione nella destinazione pubblica e vincolata delle risorse emergenziali.

Il divieto di arbitrato e il termine dilatorio per l'esecuzione

I commi 9, 10 e 11 completano il quadro con disposizioni processuali di rilevante impatto pratico. Le controversie relative agli interventi emergenziali non possono essere devolute a collegi arbitrali: un divieto assoluto che mira a mantenere il controllo giurisdizionale saldamente nelle mani dei giudici pubblici, evitando che l'opacità di alcuni arbitrati si sovrapponga alla necessaria trasparenza della gestione emergenziale. Coerentemente, i compromessi e le clausole compromissorie inseriti nei contratti emergenziali sono nulli. Infine, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia emergenziale, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 669/1996 - ordinariamente fissato in centoventi giorni - è elevato a centottanta giorni, per consentire all'amministrazione tempi più ampi senza incorrere nell'esecuzione forzata.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Per quanto tempo possono restare aperte le contabilità speciali emergenziali?

Al massimo quarantotto mesi dalla data di deliberazione del relativo stato di emergenza di rilievo nazionale, con possibilità di proroga per completare interventi non ultimati fermo restando tale limite massimo.

È possibile pignorare i fondi presenti in una contabilità speciale di protezione civile?

No. I commi 7 e 8 dell'articolo 27 prevedono la sospensione di ogni azione esecutiva e l'impignorabilità delle risorse emergenziali fino alla definitiva chiusura della contabilità speciale. I pignoramenti eventualmente notificati sono privi di effetto.

Un contratto emergenziale può prevedere l'arbitrato per risolvere le controversie?

No. I commi 9 e 10 dell'articolo 27 vietano il ricorso a collegi arbitrali per le controversie sugli interventi emergenziali e sanciscono la nullità delle clausole compromissorie inserite nei contratti emergenziali.

Entro quando deve rendicontare il commissario delegato?

Entro quaranta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario e dal termine della gestione o dell'incarico, con indicazione di fondi, beneficiari, tipologia di spesa, crediti e debiti. Per il ritardo si applica l'articolo 337 del regio decreto 827/1924.

Cosa avviene alle somme residue alla chiusura della contabilità speciale?

Le risorse vincolate all'emergenza vengono utilizzate secondo le modalità dell'ordinanza ex articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo emergenze nazionali, salvo quelle provenienti da fondi di diversa provenienza.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.