Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 21 D.Lgs. 1/2018 – Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, comm

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

1. Nell’ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all’articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell’ambito dei rischi di cui all’articolo 16, nonché con la Commissione dell’Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 21 disciplina il riconoscimento e il funzionamento dei Centri di competenza della protezione civile: enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie - ma anche pubbliche amministrazioni - che mettono a disposizione del Servizio nazionale conoscenze e prodotti derivanti da ricerca e innovazione. Il riconoscimento avviene con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di principi fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri. Il Dipartimento coordina la formazione di reti di Centri per lo sviluppo di tematiche integrate e in prospettiva multirischio, e promuove forme di collaborazione con i Ministeri titolari di competenze tecnico-scientifiche sui rischi, con la Commissione europea e con gli organismi internazionali competenti.
Indice dei contenuti

I Centri di competenza come nodi della rete scientifica della protezione civile

I Centri di competenza sono lo strumento con cui il D.Lgs. 1/2018 istituzionalizza il rapporto tra comunità scientifica e Servizio nazionale della protezione civile. Se l'articolo 19 definisce le tipologie di attività scientifiche che possono essere integrate nel sistema, l'articolo 21 disciplina il «riconoscimento» formale degli enti che svolgono stabilmente queste attività: una sorta di accreditamento che conferisce a tali soggetti la legittimazione a operare come interlocutori privilegiati del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni. Il meccanismo non è esclusivo: non impedisce ad altri soggetti scientifici di collaborare con la protezione civile, ma crea una rete stabile di riferimento per le esigenze ricorrenti del sistema.

Le due categorie di Centri di competenza

L'articolo 21 distingue due tipologie di Centri. La prima (comma 1) comprende gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie: soggetti il cui mandato istituzionale è la ricerca e che rendono disponibili conoscenze e prodotti integrabili nelle attività di protezione civile. La seconda categoria (comma 2) comprende le pubbliche amministrazioni diverse da quelle del primo gruppo che detengono e mettono a disposizione conoscenze e prodotti derivanti da ricerca e innovazione: si pensi ai servizi tecnici di un Ministero, a un'autorità di bacino o a un ente parco che raccoglie dati ambientali. In entrambi i casi, il riconoscimento avviene con il medesimo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Questa struttura a due livelli regolamentari (D.P.C.M. per i criteri generali, decreto dirigenziale per il riconoscimento caso per caso) consente flessibilità senza rinunciare a standard condivisi.

Gli accordi e le convenzioni con le componenti del Servizio

Il comma 3 stabilisce che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza. Questa previsione ha un effetto pratico immediato: consente al Dipartimento della protezione civile, alle Regioni, ai Comuni e alle altre componenti di formalizzare rapporti di collaborazione stabili con i Centri, definendo obiettivi, modalità operative, risorse e reciproci obblighi. La convenzione è lo strumento più adatto perché si presta a essere adattata alle specifiche esigenze di ciascuna relazione senza i vincoli della normativa sugli appalti pubblici, spesso inapplicabile ai rapporti con enti di ricerca che non forniscono servizi commerciali ma collaborazioni tecnico-scientifiche.

Le reti di Centri e l'approccio multirischio

Il comma 4 attribuisce al Dipartimento della protezione civile il compito di coordinare la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio. L'approccio multirischio è una delle frontiere più avanzate nella gestione dei disastri: molti eventi catastrofici non sono legati a un solo tipo di pericolo, ma sono il risultato della concatenazione di rischi diversi (un terremoto che innesca frane e tsunami, un'alluvione che contamina le falde idriche con rilascio di inquinanti da siti industriali). Le reti di Centri di competenza che integrano diverse discipline - geofisica, idrologia, ingegneria strutturale, epidemiologia - sono lo strumento ottimale per affrontare questi scenari complessi.

La dimensione internazionale ed europea

Il comma 5 promuove forme di collaborazione con i Ministeri titolari di competenze tecnico-scientifiche sui rischi dell'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e gli organismi internazionali. Questa previsione riconosce che la conoscenza scientifica sui rischi naturali e tecnologici è globale: i vulcanologi che monitorano il Vesuvio collaborano con quelli che studiano l'Etna, Stromboli e i vulcani islandesi; gli idrologi del Po dialogano con quelli del Reno e del Danubio. Il richiamo alla Commissione europea richiama anche i programmi Copernicus (osservazione della Terra) e il meccanismo di protezione civile unionale, che richiedono un solido raccordo scientifico tra gli Stati membri. La collaborazione internazionale non è quindi un optional, ma una condizione strutturale per la qualità dell'attività scientifica applicata alla protezione civile.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si diventa Centro di competenza della protezione civile?

Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei criteri generali stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 21. Possono essere riconosciuti enti e istituti di ricerca, consorzi, strutture universitarie e pubbliche amministrazioni.

I Centri di competenza possono stipulare contratti con i Comuni?

Sì. Il comma 3 dell'articolo 21 prevede che le componenti del Servizio nazionale - tra cui i Comuni - possano stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza per formalizzare forme di collaborazione tecnico-scientifica.

Cosa si intende per approccio multirischio dei Centri di competenza?

Il comma 4 dell'articolo 21 prevede che il Dipartimento coordini reti di Centri di competenza per sviluppare temi integrati in prospettiva multirischio, ossia capaci di analizzare scenari in cui più tipologie di rischio interagiscono (ad esempio sisma + frana, alluvione + inquinamento industriale).

Il Dipartimento della protezione civile collabora con la Commissione europea in campo scientifico?

Sì. Il comma 5 dell'articolo 21 prevede che il Dipartimento promuova forme di collaborazione con la Commissione dell'Unione europea e con gli organismi internazionali che trattano dei rischi elencati nell'articolo 16, nel quadro anche del meccanismo unionale di protezione civile.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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