Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 L. 218/1995 – Disposizioni transitorie
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 72 della L. 218/1995 stabilisce il regime transitorio della riforma. La nuova legge si applica a tutti i giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (1 settembre 1995, con posticipazione al 31 dicembre 1996 per gli articoli 64-71 relativi al riconoscimento). Alle situazioni esaurite prima di quella data continuano ad applicarsi le previgenti norme di diritto internazionale privato (principalmente le disposizioni preliminari al codice civile del 1942). I giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo, garantendo cosi la continuita delle situazioni processuali in corso.Indice dei contenuti
Il problema delle disposizioni transitorie nelle riforme del diritto internazionale privato
Una riforma radicale del sistema di diritto internazionale privato - quale quella operata dalla L. 218/1995 - pone inevitabilmente delicati problemi di diritto transitorio: quale legge si applica ai rapporti sorti prima della riforma ma ancora rilevanti dopo di essa? Come trattare i giudizi pendenti? Come evitare che situazioni gia definite vengano rimesse in discussione dalla nuova disciplina? L'articolo 72 risponde a queste domande con due regole essenziali, l'una rivolta ai giudizi, l'altra alle situazioni sostanziali.
La regola base: applicazione ai giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore
Il comma 1 stabilisce che la L. 218/1995 si applica a tutti i giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore. Il criterio e dunque processuale: rileva la data di inizio del giudizio (generalmente la notificazione dell'atto introduttivo), non la data in cui e sorto il rapporto sostanziale sottostante. Questo significa che anche controversie aventi ad oggetto rapporti costituiti prima del 1995 sono disciplinate dalla nuova legge se il giudizio viene intrapreso dopo l'entrata in vigore. La scelta del criterio processuale e tipica nel diritto intertemporale: e chiara, certa e facilmente verificabile.
La salvaguardia delle situazioni esaurite
In deroga alla regola generale, il comma 1 «salva l'applicabilita alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato». Le «situazioni esaurite» sono quelle che hanno prodotto tutti i loro effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge: un matrimonio celebrato e del quale tutti gli effetti si sono prodotti, una successione aperta e definita, una obbligazione contrattuale interamente eseguita. Per queste situazioni continuano ad applicarsi le norme previgenti (disposizioni preliminari al codice civile, in vigore dal 1942), a tutela dei diritti acquisiti e della certezza giuridica.
Le previgenti norme di diritto internazionale privato
Le norme previgenti cui fa riferimento l'articolo 72 erano principalmente contenute negli articoli 17-31 delle disposizioni sulla legge in generale (le c.d. Preleggi) premesse al codice civile del 1942. Queste disposizioni - formalmente abrogate dall'articolo 73 comma 1 della stessa L. 218/1995 - continuano a trovare applicazione, per effetto della clausola transitoria dell'articolo 72, con riferimento alle situazioni esaurite prima del 1° settembre 1995. Si tratta dunque di norme «sopravviventi» solo per le ipotesi transitorie, senza alcuna efficacia normativa per il futuro.
I giudizi pendenti: la norma del comma 2
Il comma 2 affronta la questione dei giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge: i giudizi gia iniziati ma non ancora definiti alla data del 1° settembre 1995 (o del 31 dicembre 1996 per le norme del Titolo IV). La norma stabilisce che il giudice italiano decide questi giudizi se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo. Cio significa che la giurisdizione italiana puo essere fondata anche su criteri della nuova legge se tali criteri si realizzano nel corso del giudizio pendente: ad esempio, se nel corso del processo il convenuto trasferisce la residenza in Italia, e i nuovi criteri di giurisdizione lo consentono, il giudice italiano puo mantenere la propria competenza.
Il momento rilevante per l'entrata in vigore differita
L'articolo 74 chiarisce che la legge entra in vigore il 1° settembre 1995, ma gli articoli 64-71 (relativi al riconoscimento delle sentenze straniere e alla cooperazione giudiziaria) entrano in vigore il 31 dicembre 1996. Questa entrata in vigore differita ha rilevanza anche ai fini del diritto transitorio: per le norme del Titolo IV, il dies a quo della regola dell'articolo 72 e il 31 dicembre 1996, non il 1° settembre 1995. I giudizi in materia di riconoscimento iniziati tra le due date erano ancora soggetti alle norme previgenti (la delibazione ex codice di procedura civile).
Rilievo attuale dell'articolo 72
A distanza di trent'anni dall'entrata in vigore della L. 218/1995, la portata pratica dell'articolo 72 e ormai ridotta: le situazioni «esaurite prima del 1° settembre 1995» sono sempre meno numerose, e i giudizi pendenti a quella data sono stati da tempo definiti. Tuttavia, la norma mantiene un rilievo dottrinale e metodologico: illustra il criterio generale di diritto intertemporale adottato dalla riforma (criterio processuale per i giudizi, tutela dei diritti acquisiti per le situazioni esaurite) e costituisce un punto di riferimento per l'interpretazione di future riforme del settore.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La L. 218/1995 si applica retroattivamente ai rapporti sorti prima del 1995?
No in modo automatico. Si applica ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore, anche se il rapporto sottostante e anteriore. Le situazioni completamente esaurite prima del 1995 restano invece disciplinate dalle norme previgenti.
Cosa sono le 'situazioni esaurite' tutelate dall'articolo 72?
Sono i rapporti giuridici che hanno prodotto tutti i loro effetti prima del 1 settembre 1995: matrimoni con tutti gli effetti definiti, successioni chiuse, obbligazioni integralmente eseguite. Per queste continuano ad applicarsi le Preleggi del 1942.
Se un giudizio era pendente al 1 settembre 1995, quale legge si applica?
Il comma 2 prevede che il giudice italiano decide il giudizio pendente se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo, consentendo l'applicazione dei nuovi criteri anche ai giudizi in corso.
Quando entrano in vigore le norme sul riconoscimento delle sentenze straniere?
Gli articoli 64-71 (riconoscimento e cooperazione giudiziaria) entrano in vigore il 31 dicembre 1996, non il 1 settembre 1995. Fino a quella data, i giudizi di riconoscimento erano soggetti alle norme previgenti (delibazione del codice di procedura civile).