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Art. 72 L. 218/1995 — Disposizioni transitorie

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Art. 72 L. 218/1995 — Disposizioni transitorie

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo. articolo precedente articolo successivo