Art. 71 L. 218/1995 — Notificazione di atti di autorità straniere
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall’autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. In ogni caso l’atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente. articolo precedente articolo successivo
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