Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 70 L. 218/1995 – Esecuzione richiesta in via diplomatica

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 70 della L. 218/1995 completa la disciplina delle rogatorie internazionali passive per l'assunzione di mezzi di prova, affrontando il caso specifico in cui la richiesta provenga dal giudice straniero in via diplomatica e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova l'assunzione in Italia. In questa ipotesi, i provvedimenti necessari per l'assunzione della prova sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono effettuate a cura del cancelliere, senza onere per le parti. La norma garantisce che l'assenza di un difensore italiano non blocchi l'esecuzione della rogatoria richiesta attraverso i canali diplomatici.
Indice dei contenuti

Il contesto: rogatorie diplomatiche senza procuratore costituito

L'articolo 70 si inserisce nel sistema delle rogatorie internazionali passive disciplinate dall'articolo 69, affrontando una fattispecie specifica: la richiesta del giudice straniero perviene all'Italia in via diplomatica (non tramite l'iniziativa di una parte privata) e la parte interessata non ha nominato un procuratore - cioe un avvocato o rappresentante - che in Italia promuova attivamente l'assunzione della prova. Questa situazione e frequente nelle rogatorie provenienti da ordinamenti in cui la notificazione delle richieste probatorie avviene esclusivamente attraverso i canali governativi, senza coinvolgimento delle parti private.

Il principio dell'officiosita

In questa ipotesi, l'articolo 70 introduce il principio dell'officiosita: i provvedimenti necessari per l'assunzione della prova sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente. Cio significa che il giudice italiano non attende l'iniziativa di una parte, ma provvede autonomamente a dare esecuzione alla rogatoria: fissa le udienze, dispone la convocazione dei testimoni, nomina il consulente tecnico, ordina gli interrogatori. L'officiosita si giustifica con la natura pubblicistica della cooperazione giudiziaria internazionale: la rogatoria diplomatica e una richiesta tra Stati, non tra privati, e il giudice italiano agisce come organo dello Stato nel dare risposta alla richiesta dello Stato estero.

Le notificazioni a cura del cancelliere

L'articolo 70 prevede che le notificazioni necessarie per l'esecuzione della rogatoria - come la convocazione dei testimoni o la comunicazione degli atti alle parti - siano effettuate a cura del cancelliere. Normalmente, nel processo civile italiano le notificazioni sono onere delle parti e vengono eseguite tramite l'ufficiale giudiziario su richiesta dell'avvocato. Qui il cancelliere sostituisce questa funzione, assicurando che la rogatoria venga eseguita anche in assenza di un soggetto privato che ne curi gli adempimenti processuali.

Coordinamento con la via della parte interessata ex articolo 69

L'articolo 69 comma 2 gia prevede che, quando l'assunzione e richiesta dalla parte interessata, l'istanza venga presentata alla corte d'appello con ricorso corredato dal provvedimento straniero. L'articolo 70 disciplina il caso complementare: quando la richiesta proviene direttamente dal giudice estero per via diplomatica e nessuna parte privata interviene. In entrambi i casi, l'esito e la stessa: l'assunzione della prova in Italia secondo la legge italiana, con possibilita di osservare le forme richieste dall'autorita straniera se compatibili con i principi dell'ordinamento.

Rilievo pratico e casi di applicazione

L'articolo 70 trova applicazione tipica nelle rogatorie provenienti da paesi con cui l'Italia non ha accordi di cooperazione giudiziaria diretta (che escluderebbero o limiterebbero la via diplomatica) e in cui le parti private non hanno avvocati italiani o non hanno interesse a promuovere attivamente l'assunzione della prova in Italia. Un esempio tipico e la rogatoria di un tribunale extraeuropeo che chiede l'esame di un testimone residente in Italia in un processo in cui l'altra parte (quella italiana) non ha nominato un procuratore in Italia perche risiede stabilmente all'estero. In questo caso, il giudice italiano procede d'ufficio, garantendo comunque l'esecuzione della richiesta.

Compatibilita con il sistema europeo delle rogatorie

Per le rogatorie intraeuropee, il Regolamento (UE) 2020/1783 ha introdotto la trasmissione digitale diretta tra giudici degli Stati membri, rendendo sostanzialmente obsoleta la via diplomatica nei rapporti tra paesi UE. L'articolo 70, come l'articolo 69, mantiene rilievo per i paesi terzi extracomunitari e per i casi non coperti da convenzioni bilaterali o multilaterali. Anche la Convenzione dell'Aja del 1970, pur prevedendo meccanismi propri, non sempre esclude il ricorso alle procedure nazionali come quelle degli articoli 69-70 della L. 218/1995.

Il ruolo dell'autorita centrale nel sistema rogatoriale

Nel sistema italiano, il Ministero della Giustizia e l'autorita centrale designata per la ricezione e la trasmissione delle rogatorie internazionali in materia civile, in applicazione della Convenzione dell'Aja del 1970. Le rogatorie diplomatiche pervengono tipicamente attraverso il Ministero degli Affari Esteri, che le trasmette al Ministero della Giustizia, il quale le smista al giudice territorialmente competente. L'articolo 70 disciplina la fase finale di questo percorso: una volta che la rogatoria diplomatica e pervenuta al giudice italiano procedente, questi provvede d'ufficio senza attendere iniziative di parte.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quando si applica l'articolo 70 invece dell'articolo 69?

L'articolo 70 si applica quando la rogatoria proviene dal giudice straniero in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore in Italia che promuova l'assunzione della prova. L'articolo 69 si applica quando e la parte stessa a presentare ricorso alla corte d'appello.

Chi cura le notificazioni quando si applica l'articolo 70?

Il cancelliere, non le parti. Questo garantisce che la rogatoria venga eseguita anche in assenza di un avvocato italiano che si faccia carico degli adempimenti processuali.

Il giudice italiano puo rifiutarsi di eseguire la rogatoria anche in via diplomatica?

Si, puo non dare esecuzione se l'assunzione del mezzo di prova contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, come previsto dall'articolo 69 comma 4, applicabile anche alle rogatorie diplomatiche.

Come arriva una rogatoria diplomatica al giudice italiano?

Tipicamente attraverso il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Giustizia (autorita centrale), che la trasmettono al tribunale territorialmente competente per l'assunzione della prova.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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