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Art. 70 L. 218/1995 — Esecuzione richiesta in via diplomatica

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Art. 70 L. 218/1995 — Esecuzione richiesta in via diplomatica

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Se la richiesta per l’assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l’assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d’ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. articolo precedente articolo successivo