Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 69 L. 218/1995 – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell’ordinamento stesso.

5. L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 69 della L. 218/1995 disciplina la cooperazione giudiziaria in materia probatoria: quando un giudice straniero dispone l'assunzione di prove in Italia (esame di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova), la rogatoria e resa esecutiva con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere. L'istanza puo provenire dalla parte interessata, con ricorso corredato dalla copia autentica del provvedimento straniero, oppure direttamente dal giudice estero attraverso la via diplomatica. La corte delibera in camera di consiglio e, se autorizza l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente. L'assunzione avviene secondo la legge italiana, con possibilita di seguire le forme richieste dall'autorita straniera se compatibili con i principi dell'ordinamento.
Indice dei contenuti

Le rogatorie internazionali in materia civile

Le rogatorie internazionali sono lo strumento con cui un giudice di uno Stato chiede all'autorita giudiziaria di un altro Stato di compiere determinati atti istruttori sul proprio territorio. In materia civile e commerciale, lo strumento principale a livello internazionale e la Convenzione dell'Aja del 18 marzo 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale, ratificata dall'Italia con L. 24 ottobre 1980, n. 745. In ambito europeo, il Regolamento (CE) n. 1206/2001, sostituito dal Regolamento (UE) 2020/1783, disciplina la cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri. L'articolo 69 della L. 218/1995 opera in via residuale, per i casi non coperti da questi strumenti convenzionali o europei.

I mezzi di prova oggetto della norma

L'articolo 69 menziona esplicitamente: esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori e «altri mezzi di prova». L'elencazione e volutamente esemplificativa («altri mezzi di prova») per comprendere tutte le forme di raccolta probatoria previste dall'ordinamento straniero richiedente, anche quelle non tipizzate nel codice di procedura civile italiano. Il comma 4 prevede esplicitamente che possano disporsi mezzi di prova non previsti dall'ordinamento italiano, purche non contrastino con i principi fondamentali dello stesso: una apertura significativa alla diversita degli ordinamenti processuali.

Il ruolo della corte d'appello

La competenza a rendere esecutiva la rogatoria spetta alla corte d'appello del luogo in cui si deve procedere all'assunzione probatoria. La scelta della corte d'appello - anziché del tribunale - riflette la natura pubblicistica e la sensibilita internazionale della materia. La corte delibera in camera di consiglio, cioe in forma non pubblica e semplificata, senza udienza formale. Se autorizza l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente per l'esecuzione materiale degli atti istruttori (tipicamente il tribunale del luogo in cui si trovano i testimoni o i beni oggetto di accertamento).

Le due vie di trasmissione: parte interessata e via diplomatica

Il comma 2 distingue due canali di trasmissione della rogatoria. Il primo e l'istanza della parte interessata: la parte che ha interesse all'assunzione in Italia presenta ricorso alla corte d'appello, allegando copia autentica del provvedimento del giudice straniero che ha ordinato gli atti. Il secondo e la trasmissione diretta del giudice straniero: in tal caso la richiesta percorre la via diplomatica (tramite Ministero degli Affari Esteri o le ambasciate competenti). Questa doppia via garantisce flessibilita procedurale e adattamento alle diverse prassi internazionali.

La legge applicabile all'assunzione e le forme straniere

Il comma 5 stabilisce un criterio chiaro: l'assunzione dei mezzi di prova in Italia avviene secondo la legge italiana. Questo significa che i testimoni sono sentiti nelle forme del codice di procedura civile italiano, i consulenti tecnici sono nominati secondo le regole italiane, e cosi via. Tuttavia, lo stesso comma prevede una deroga parziale: si osservano le forme espressamente richieste dall'autorita giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. Questo equilibrio tra lex fori e rispetto delle esigenze del giudice richiedente e tipico delle convenzioni internazionali in materia rogatoriale.

Mezzi di prova non previsti dall'ordinamento italiano

Il comma 4 contiene una previsione di notevole interesse pratico: possono essere assunti in Italia mezzi di prova o atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano, purche non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso. Questa disposizione permette, ad esempio, di dare esecuzione a rogatorie che richiedano il c.d. discovery americano (nella misura in cui non contrasti con i principi del processo italiano), o di assumere prove secondo forme proprie di ordinamenti di common law. Il limite dei «principi dell'ordinamento» funge da clausola di salvaguardia contro eccessi che violerebbero diritti fondamentali delle parti o principi costituzionali del processo.

Coordinamento con gli strumenti europei e convenzionali

Per le rogatorie intraeuropee, il Regolamento (UE) 2020/1783 ha introdotto un sistema diretto di trasmissione tra giudici degli Stati membri, eliminando la via diplomatica e semplificando notevolmente le procedure. La piattaforma digitale e-CODEX e prevista come canale preferenziale. Per i paesi parti della Convenzione dell'Aja del 1970, questa disciplina convenzionale si applica in via principale. L'articolo 69 della L. 218/1995 rimane applicabile per i paesi terzi non coperti da questi strumenti, garantendo un quadro normativo di base anche in assenza di accordi internazionali specifici.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si attiva la procedura per l'assunzione di prove disposta da un giudice straniero?

La parte interessata presenta ricorso alla corte d'appello del luogo in cui la prova deve essere assunta, allegando copia autentica del provvedimento straniero. In alternativa, il giudice estero trasmette la richiesta in via diplomatica.

L'Italia puo rifiutare di assumere una prova richiesta da un giudice straniero?

Si, la corte d'appello puo non autorizzare l'assunzione se il mezzo di prova contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano (ordine pubblico processuale). Il diniego avviene in camera di consiglio.

Quale legge si applica all'assunzione della prova?

La legge italiana, salvo le forme espressamente richieste dall'autorita straniera che siano compatibili con i principi dell'ordinamento (articolo 69 comma 5). La lex fori italiana e la regola, le forme estere sono la deroga ammessa.

L'articolo 69 si applica anche alle rogatorie da paesi UE?

No, per i paesi UE si applica in via prioritaria il Regolamento (UE) 2020/1783, che prevede trasmissione digitale diretta tra giudici. L'articolo 69 opera per i paesi terzi non coperti da strumenti europei o convenzionali.

Un giudice italiano puo rifiutare di assumere un mezzo di prova non previsto dal codice di procedura civile italiano?

Non automaticamente. Il comma 4 dell'articolo 69 consente l'assunzione di mezzi di prova non previsti dall'ordinamento italiano, purche non contrastino con i suoi principi fondamentali.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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