Art. 67 L. 218/1995 — Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria l’accertamento dei requisiti del riconoscimento. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’ articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e per l’esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 67 D.Lgs. 504/1995 — Norme di esecuzione e disposizioni transitorie (Artt. 3, comma 1, 4, comma 3, lettera b), 6, commi 2 e 7, 12, comma 1, 14, comma 3, 16, comma 3, 17, commi 3 e 7
- Articolo 67 L. 184/1983: Abrogazioni codice civile e capo III
- Art. 67 Reg. (UE) 2024/1689 — Forum consultivo
- Art. 67 Cod. Amb. — i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
- Art. 67 D.Lgs. 159/2011 — Effetti delle misure di prevenzione
- Art. 67 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento