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Art. 65 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri

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Art. 65 L. 218/1995 — Riconoscimento di provvedimenti stranieri

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. articolo precedente articolo successivo