Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 62 L. 218/1995 – Responsabilità per fatto illecito

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 62 della L. 218/1995 stabilisce i criteri di collegamento per la responsabilita extracontrattuale derivante da fatto illecito. La regola principale e la lex loci damni: si applica la legge del luogo in cui si e verificato l'evento dannoso. Tuttavia, il danneggiato ha la facolta di scegliere in alternativa la legge del luogo in cui si e verificato il fatto causale, quando questo coincide con uno Stato diverso da quello dell'evento. Inoltre, quando il fatto illecito coinvolge esclusivamente cittadini di uno stesso Stato ivi residenti, si applica la legge di quello Stato, realizzando un collegamento personale che evita l'applicazione di leggi con cui le parti non hanno alcun legame sostanziale.
Indice dei contenuti

Il principio della lex loci damni come regola principale

L'articolo 62 comma 1 adotta come criterio principale la legge del luogo in cui si e verificato l'evento dannoso (lex loci damni). L'evento dannoso e il momento in cui il danno si manifesta nella sfera giuridica del danneggiato: diverso dal fatto causale (la condotta o l'attivita del danneggiante) che puo essersi verificato in un luogo differente. Questa distinzione, gia elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di competenza giurisdizionale (sentenza Bier nella causa 21/76, principio applicato per analogia), consente di distinguere tra il Paese in cui l'autore ha agito e il Paese in cui il danno si e prodotto.

La facolta di scelta del danneggiato: la lex loci commissi

Il comma 1 attribuisce al danneggiato la facolta di optare per la legge del luogo in cui si e verificato il fatto causale del danno (lex loci commissi). Questa opzione ha senso quando fatto causale ed evento si trovano in Paesi diversi: un inquinamento transfrontaliero, un prodotto difettoso venduto in uno Stato e usato in un altro, un incidente stradale causato da un veicolo immatricolato altrove. La scelta spetta al danneggiato, non al danneggiante: si tratta di una norma di favore che permette alla vittima di optare per la legge piu favorevole tra le due in gioco, purche vi sia una effettiva dislocazione territoriale tra fatto causale ed evento.

L'eccezione per fatti tra connazionali residenti nello stesso Stato

Il comma 2 prevede un'eccezione al criterio territoriale: se il fatto illecito coinvolge soltanto cittadini di uno stesso Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato. Si tratta di un collegamento personale che supera il criterio territoriale quando l'unico elemento internazionale e il luogo del fatto, mentre tutte le parti sono legate a un unico ordinamento. Esempio tipico: due turisti italiani coinvolti in un incidente stradale in Francia. L'applicazione della legge francese sarebbe artificiale; la legge italiana, comune ad entrambe le parti, ha un collegamento molto piu stretto con la controversia.

Il coordinamento con il Regolamento Roma II

Il Regolamento UE n. 864/2007 (Roma II) ha sostituito l'articolo 62 L. 218/1995 nei rapporti tra Paesi UE per i fatti illeciti verificatisi dopo il 20 agosto 2007 (data di entrata in applicazione). Roma II adotta la lex loci damni come regola principale (articolo 4), con una clausola di eccezione per legami sostanzialmente piu stretti e il principio della common residence (residenza comune delle parti come criterio di prevalenza, articolo 4 comma 2). Roma II consente anche una limitata autonomia delle parti: possono scegliere la legge applicabile, ma solo dopo il verificarsi del fatto illecito (per gli illeciti puramente commerciali la scelta e ammessa anche ex ante). L'articolo 62 L. 218/1995 resta applicabile per i rapporti con Paesi non UE.

Danni ambientali e diffamazione transfrontaliera

Alcune categorie di illeciti pongono problemi specifici nell'applicazione dell'articolo 62. I danni ambientali transfrontalieri - un impianto italiano che inquina un fiume che scorre in Slovenia - presentano un fatto causale (l'inquinamento) in un Paese e l'evento dannoso (l'inquinamento del corso d'acqua) in un altro, con la facolta del danneggiato di scegliere tra le due leggi. La diffamazione a mezzo internet o stampa solleva il problema della pluralita di luoghi dell'evento (ogni Paese in cui la pubblicazione e accessibile): si tende ad applicare la legge del Paese in cui si trova il centro degli interessi della vittima.

L'ordine pubblico come limite all'applicazione della legge straniera

L'applicazione della legge straniera individuata dall'articolo 62 incontra il limite dell'ordine pubblico (articolo 16 L. 218/1995). In materia di risarcimento del danno, questo limite e stato invocato in relazione ai danni punitivi (punitive damages) di origine anglosassone: il giudice italiano puo rifiutarne l'applicazione se contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento. Tuttavia, la giurisprudenza italiana ha progressivamente attenuato questa ostatitivita, riconoscendo che alcune forme di danno punitivo non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per 'evento' distinto dal 'fatto causale' nell'art. 62?

Il fatto causale e la condotta o l'attivita che produce il danno (es. l'incidente, l'immissione di sostanze inquinanti); l'evento e il momento e il luogo in cui il danno si manifesta nel patrimonio o nella persona del danneggiato. Nei danni transfrontalieri i due luoghi possono essere diversi.

Il Regolamento Roma II ha sostituito l'art. 62 per i rapporti tra cittadini UE?

Si, per i fatti illeciti verificatisi dopo il 20 agosto 2007 nei rapporti tra Paesi UE. L'art. 62 L. 218/1995 resta applicabile per i rapporti con Paesi non UE.

Due italiani in incidente stradale all'estero: quale legge si applica?

In base al comma 2 dell'art. 62, se entrambe le parti sono cittadini italiani residenti in Italia, si applica la legge italiana, non quella del luogo dell'incidente.

I danni punitivi stranieri sono riconoscibili in Italia?

La giurisprudenza italiana ha progressivamente attenuato la preclusione assoluta, ammettendo il riconoscimento di condanne a danni punitivi stranieri purche la misura non sia sproporzionata e risponda a una funzione non meramente sanzionatoria incompatibile con l'ordinamento italiano.

La vittima puo scegliere la legge piu favorevole tra fatto causale ed evento?

Si, il comma 1 attribuisce al danneggiato la facolta di optare per la legge del luogo del fatto causale, ma solo quando questo si e verificato in uno Stato diverso da quello dell'evento. Non e una scelta libera tra qualsiasi legge, ma solo tra le due leggi territorialmente connesse al fatto illecito.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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