In sintesi
L'articolo 49 della legge 218/1995 riguarda l'ipotesi in cui la legge straniera applicabile alla successione non attribuisca l'eredità allo Stato in caso di mancanza di successibili. In tale caso, i beni ereditari presenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano. La norma costituisce una clausola di chiusura: evita che beni situati in Italia rimangano senza titolare in capo a un ente pubblico, assicurando che lo Stato italiano subentri almeno con riferimento ai beni sul proprio territorio.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 L. 218/1995 — Successione dello Stato
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione di norma di chiusura dell'articolo 49
L'articolo 49 svolge una funzione di chiusura del sistema: in assenza di successibili, la successione non può rimanere priva di un soggetto destinatario. Gli ordinamenti nazionali risolvono diversamente questa situazione. Il diritto italiano (articolo 586 del codice civile) attribuisce la successione allo Stato come successore ex lege in mancanza di eredi. Alcuni ordinamenti stranieri non prevedono questa attribuzione allo Stato ma la classificano come «bona vacantia» con regole diverse, o attribuiscono i beni ad altri enti pubblici locali. Quando la legge successoria straniera applicabile non attribuisce il patrimonio a uno Stato, l'articolo 49 interviene a regolare la sorte dei beni ereditari situati in Italia.
Il presupposto applicativo: la legge straniera non attribuisce allo Stato
La norma si applica a condizione che: (a) la legge straniera sia competente a regolare la successione in base all'articolo 46 (legge nazionale del defunto al momento della morte); (b) in tale legge straniera manchi una regola che attribuisca allo Stato la successione in assenza di successibili; (c) i beni ereditari si trovino in Italia. L'articolo 49 non deroga alla competenza della legge straniera sulla successione in generale: si limita a stabilire che, per i beni in Italia, lo Stato italiano subentrerà come titolare quando la legge straniera non preveda un analogo subentro di uno Stato. Se invece la legge straniera prevede la devoluzione allo Stato estero, questo aspetto rimane regolato dalla legge straniera stessa, e lo Stato italiano non subentra.
Natura giuridica del subentro dello Stato italiano
La natura giuridica del subentro dello Stato nella successione è dibattuta anche nell'ordinamento interno. La tesi prevalente in dottrina qualifica lo Stato non come erede in senso proprio (che acquisisce il patrimonio con i relativi debiti) ma come beneficiario di una devoluzione ex lege a titolo particolare, analogo a quello dell'acquisto di beni vacanti. La Corte di cassazione italiana ha nel tempo oscillato tra diverse qualificazioni. Ai fini dell'articolo 49 la questione ha rilevanza pratica: se lo Stato acquistasse come erede, risponderebbe anche dei debiti ereditari; se invece subentrerebbe come titolare di beni vacanti, non risponde dei debiti. Il tenore dell'articolo 49 — «i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano» — suggerisce una devoluzione di tipo reale, limitata ai beni e non estesa alla componente passiva dell'eredità.
Individuazione dei beni ereditari «esistenti in Italia»
L'articolo 49 limita il subentro dello Stato italiano ai beni «esistenti in Italia». Per i beni immobili il criterio è territoriale: sono situati in Italia i beni iscritti nei pubblici registri italiani. Per i beni mobili corporali il criterio è la localizzazione fisica al momento della morte del de cuius. Per i crediti e i beni mobili incorporali la localizzazione è più complessa: si applica in genere il criterio del luogo in cui il credito deve essere eseguito (lex loci solutionis) o del domicilio del debitore. Questa problematica di «situs» dei beni è specifica del diritto internazionale privato ed è affrontata caso per caso dalla giurisprudenza dei singoli ordinamenti.
Rapporto con le disposizioni del regolamento UE n. 650/2012
Dal 17 agosto 2015 il Regolamento UE n. 650/2012 (regolamento europeo sulle successioni) si applica alle successioni aperte dopo quella data quando vi sia un collegamento con uno Stato membro dell'Unione europea. L'articolo 33 di tale regolamento prevede una norma analoga a quella dell'articolo 49 della legge 218/1995 per i casi in cui la legge applicabile non designi uno Stato come erede: in tali casi, i beni situati in Italia sono devoluti allo Stato italiano. Per le successioni che rientrano nell'ambito del regolamento UE, questa norma europea prevale su quella interna. L'articolo 49 della legge 218/1995 continua ad applicarsi per le successioni che esulano dall'ambito del regolamento (ad esempio, defunti con residenza abituale in Stato non membro UE).
Profili procedurali: accertamento e acquisizione dei beni
L'acquisizione dei beni da parte dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 49 avviene attraverso le procedure previste dall'ordinamento interno per i beni ereditari vacanti. L'Agenzia del demanio è l'ente preposto alla gestione dei beni devoluti allo Stato per mancanza di successibili. I creditori del de cuius che vogliano far valere i propri diritti devono agire nei confronti dello Stato entro i termini previsti. Dal punto di vista fiscale, la devoluzione allo Stato è esente da imposta di successione ex articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 346/1990 (testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Se un cittadino straniero muore senza eredi, lo Stato italiano eredita sempre i beni situati in Italia?
Solo se la legge straniera applicabile alla successione non attribuisce i beni a uno Stato. Se la legge straniera prevede il subentro dello Stato estero, l'articolo 49 non opera e la questione rimane regolata dalla legge straniera.
Lo Stato italiano che subentra ai sensi dell'articolo 49 risponde dei debiti ereditari?
La formulazione dell'articolo 49 («i beni sono devoluti») suggerisce una devoluzione limitata ai beni, non una successione a titolo universale con assunzione dei debiti. Tuttavia la questione è dibattuta in dottrina e dipende anche dalla qualificazione interna.
Il regolamento europeo sulle successioni ha sostituito l'articolo 49 per le successioni transfrontaliere?
Il Regolamento UE n. 650/2012 contiene una norma analoga (articolo 33) e prevale sull'articolo 49 per le successioni aperte dopo il 17 agosto 2015 con collegamento a uno Stato membro UE. L'articolo 49 rimane applicabile ai casi esclusi dal regolamento.
Chi gestisce concretamente i beni devoluti allo Stato in assenza di eredi?
L'Agenzia del demanio è l'ente preposto alla gestione e all'acquisizione dei beni vacanti devoluti allo Stato, secondo le procedure previste dalla normativa demaniale italiana.
Vedi anche