Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 L. 218/1995 – Successione per causa di morte

Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d’accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 46 della legge 218/1995 regola la legge applicabile alla successione per causa di morte in contesti internazionali. La regola generale è la legge nazionale del de cuius al momento della morte. Il comma 2 introduce una professio juris limitata: il de cuius può scegliere, con dichiarazione testamentaria, la legge dello Stato in cui risiede al momento della dichiarazione, con la condizione che vi risieda ancora alla morte; se è cittadino italiano, la scelta non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia al momento della morte. Il comma 3 consente ai condividenti di scegliere la legge del luogo di apertura della successione o del luogo dei beni per la divisione ereditaria.
Indice dei contenuti

La regola generale: la legge nazionale del de cuius al momento della morte

L'articolo 46, comma 1, adotta la cittadinanza del de cuius al momento della morte come criterio di collegamento principale per la successione. È una scelta tradizionale nel diritto internazionale privato italiano, coerente con il ruolo centrale che la nazionalità riveste in tutto il sistema della legge 218/1995 per la disciplina dello stato delle persone. La legge nazionale del de cuius governa l'intera successione unitariamente: determina chi sono gli eredi, in quali quote, quali sono i legittimari e quale è la quota di riserva, se esiste un'eredità giacente, come si accetta o si rinuncia all'eredità. Questa unità della legge applicabile è il punto di forza del sistema: evita che la successione sia disciplinata da leggi diverse a seconda dei beni, garantendo coerenza e prevedibilità. Va però tenuto conto che, nelle situazioni intraeuropee, il Regolamento UE n. 650/2012 sulle successioni ha sostituito la legge 218/1995 come fonte principale, adottando un diverso criterio fondato sulla residenza abituale del de cuius al momento della morte.

Il Regolamento UE n. 650/2012 e la sua prevalenza sull'articolo 46

Un punto di fondamentale importanza pratica è la relazione tra l'articolo 46 e il Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, applicabile dal 17 agosto 2015. Questo Regolamento, che si applica alle successioni di persone decedute il 17 agosto 2015 o dopo tale data, stabilisce come criterio generale di giurisdizione e di legge applicabile la residenza abituale del de cuius al momento della morte, non la sua cittadinanza. Tra gli Stati membri dell'UE (eccetto Danimarca, Irlanda e Regno Unito), il Regolamento prevale sulla legge 218/1995 in forza del principio di primazia del diritto europeo. L'articolo 46 mantiene dunque operatività residuale per le successioni di cittadini di Paesi terzi non residenti nell'UE, o per le situazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento.

La professio juris: la scelta della legge applicabile

Il comma 2 dell'articolo 46 introduce una forma limitata di professio juris, cioè la possibilità per il de cuius di scegliere la legge applicabile alla propria successione. La scelta è però ristretta: il de cuius può sottoporre la successione alla legge dello Stato in cui risiede al momento della dichiarazione testamentaria, con due condizioni: la dichiarazione deve essere espressa e in forma testamentaria; al momento della morte, il dichiarante deve risiedere ancora in quello Stato (altrimenti la scelta è priva di effetto). Si tratta di una professio juris più limitata di quella prevista dal Regolamento UE n. 650/2012, che consente invece la scelta della legge della propria cittadinanza. La limitazione alla legge dello Stato di residenza risponde all'esigenza di evitare scelte meramente opportunistiche di leggi che abbiano pochissima connessione con la situazione del de cuius.

La tutela dei legittimari italiani residenti in Italia

Il comma 2 contiene una norma di protezione particolarmente importante: quando il de cuius è cittadino italiano, la scelta della legge straniera non può pregiudicare i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte. Si tratta di una norma di applicazione necessaria nell'interesse dei soggetti più vulnerabili della successione: il coniuge, i figli e i genitori del de cuius che risiedono in Italia mantengono la tutela della quota di legittima prevista dalla legge italiana (articoli 536 e seguenti del codice civile), anche se il de cuius ha scelto di assoggettare la propria successione a una legge straniera più sfavorevole per i legittimari. Questa disposizione ha un rilievo pratico significativo per i cittadini italiani che vivono all'estero e potrebbero essere tentati di scegliere leggi di Paesi che non prevedono quote di riserva obbligatorie.

La divisione ereditaria: la scelta dei condividenti

Il comma 3 introduce un elemento di flessibilità per la fase della divisione ereditaria. Una volta stabilita la legge applicabile alla successione (commi 1 e 2), i condividenti possono di comune accordo scegliere una legge diversa per la divisione del patrimonio ereditario, optando tra la legge del luogo di apertura della successione (di norma il luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, articolo 456 del codice civile) e la legge del luogo dove si trovano uno o più beni ereditari. Questa possibilità di scelta è motivata da ragioni pratiche: la divisione di beni immobili situati in un determinato Stato è spesso più agevole se disciplinata dalla legge di quello Stato, che conosce i propri istituti di divisione, le proprie forme pubblicitarie e le proprie procedure. La scelta opera solo per la divisione e non retroagisce a mutare la legge regolatrice dell'intera successione.

Le questioni di qualificazione e il coordinamento con il diritto reale

L'applicazione dell'articolo 46 comporta frequenti problemi di qualificazione, particolarmente delicati nel confronto tra sistemi di common law e sistemi di civil law. I sistemi di common law non distinguono in modo netto tra successione e diritti reali: il trust, istituto diffusissimo nei Paesi anglosassoni, svolge spesso funzioni successorie ma è disciplinato da regole proprie. Quando un de cuius di nazionalità inglese lascia beni in Italia attraverso un trust testamentario, il giudice italiano deve coordinare la legge inglese applicabile alla successione (ai sensi dell'articolo 46, e oggi del Regolamento 650/2012) con la legge italiana che regola i diritti reali sugli immobili italiani (articolo 51). Quest'ultimo articolo sancisce la lex rei sitae per i diritti reali, il che può limitare le forme di trasferimento ereditario previste dalla legge straniera a quelle compatibili con il diritto reale italiano.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La legge 218/1995 si applica ancora alle successioni internazionali?

Solo in via residuale. Per le successioni di persone decedute dopo il 17 agosto 2015, nelle situazioni intraeuropee, si applica il Regolamento UE n. 650/2012, che adotta la residenza abituale del de cuius come criterio principale. L'articolo 46 opera per le successioni di cittadini di Paesi terzi fuori dall'ambito del Regolamento.

Un italiano residente all'estero può scegliere la legge di un Paese straniero per la propria successione?

Sì, ma solo la legge dello Stato in cui risiede al momento della dichiarazione testamentaria, e a condizione che vi risieda ancora alla morte. Inoltre, la scelta non può pregiudicare i diritti dei legittimari italiani residenti in Italia.

Chi sono i legittimari tutelati dalla clausola del comma 2?

Sono tutelati i soggetti che la legge italiana qualifica come legittimari - coniuge, figli e, in mancanza di figli, genitori del de cuius - quando risiedono in Italia al momento della morte del testatore. Devono essere soddisfatti almeno nella quota di legittima prevista dalla legge italiana.

La divisione ereditaria può seguire una legge diversa da quella della successione?

Sì. Ai sensi del comma 3, i condividenti possono scegliere di comune accordo la legge del luogo di apertura della successione o quella del luogo dove si trovano uno o più beni ereditari, indipendentemente dalla legge che regola la successione nel suo complesso.

Come si determina l'ultima residenza del de cuius ai fini della professio juris del comma 2?

La residenza è un concetto fattuale che indica il luogo in cui la persona ha il centro effettivo dei propri interessi e della propria vita quotidiana. Non è sufficiente la residenza anagrafica: occorre accertare dove il de cuius viveva concretamente al momento della dichiarazione testamentaria e, condizione essenziale, al momento della morte.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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