Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 45 L. 218/1995 – Obbligazioni alimentari nella famiglia
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 45 della legge 218/1995 regola la legge applicabile alle obbligazioni alimentari tra familiari in contesti internazionali, rinviando integralmente al Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008. Tale Regolamento disciplina in modo uniforme a livello europeo la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, sostituendo le previgenti norme nazionali. Il Regolamento rinvia alla Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 per la determinazione della legge applicabile.Indice dei contenuti
La scelta del rinvio al Regolamento europeo
L'articolo 45 è una norma di rinvio puro: non enuncia regole proprie di conflitto, ma rinvia integralmente al Regolamento (CE) n. 4/2009. Il testo originario della legge 218/1995 conteneva una disciplina autonoma delle obbligazioni alimentari nella famiglia; questa è stata progressivamente sostituita dalla normativa europea, in particolare con il Regolamento n. 4/2009, che ha creato un sistema uniforme all'interno dell'Unione europea. L'attuale versione dell'articolo 45 riconosce questa realtà e sancisce la primazia del diritto europeo, conformemente al principio di prevalenza sancito dall'articolo 2 della stessa legge 218/1995, che fa salve le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
Il Regolamento n. 4/2009: ambito e struttura
Il Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, applicabile tra gli Stati membri dell'Unione europea (con eccezioni per alcuni Paesi in relazione alla legge applicabile), disciplina quattro profili: la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione tra autorità centrali. Per la competenza giurisdizionale, il Regolamento prevede criteri autonomi che si aggiungono a quelli generali: è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza abituale, o quello del luogo in cui il creditore di alimenti ha la residenza abituale, nonché il giudice che è competente a conoscere di una domanda relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale quando la domanda alimentare è accessoria a tale procedimento. Tali criteri prevalgono sulle disposizioni nazionali degli Stati membri, incluso l'articolo 3 della legge 218/1995 per l'Italia.
La legge applicabile: il rinvio alla Convenzione dell'Aja del 2007
Per la legge applicabile, il Regolamento n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Tale Protocollo è un accordo internazionale negoziato in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, e il Regolamento ne incorpora le regole rendendole vincolanti tra gli Stati membri dell'UE. Il Protocollo del 2007 prevede, come regola generale, che le obbligazioni alimentari siano regolate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti. Questa è una regola favorevole al creditore, che normalmente vive nello Stato le cui condizioni di vita - e quindi i cui standard alimentari - sono rilevanti per determinare il quantum degli alimenti dovuti.
Le eccezioni e le clausole di scelta della legge applicabile
Il Protocollo del 2007 prevede diverse eccezioni alla regola generale della residenza del creditore. In materia di obbligazioni alimentari tra genitori e figli, la legge del foro può essere applicata se il debitore contesta la domanda e la legge del foro è più favorevole al debitore rispetto alla legge di residenza del creditore. Nelle obbligazioni tra coniugi o ex coniugi, le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, scegliendo tra la legge dello Stato in cui hanno o hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, la legge dello Stato di cui uno di esse è cittadino, e la legge dello Stato in cui uno di esse ha la residenza abituale, nonché la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali o al divorzio. Queste possibilità di scelta riflettono il principio di autonomia delle parti che permea sempre più il diritto internazionale privato europeo.
Il sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni
Il Regolamento n. 4/2009 semplifica significativamente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia alimentare tra Stati membri dell'UE. Per i crediti alimentari stabiliti in uno Stato UE che ha applicato il Protocollo del 2007 sulla legge applicabile, la decisione è automaticamente esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza necessità di un procedimento di exequatur. Per le decisioni provenienti da Stati membri che non hanno applicato il Protocollo (Danimarca, in via di principio), è previsto un procedimento semplificato di riconoscimento ed esecuzione. Questo sistema garantisce ai creditori di alimenti - spesso i soggetti più vulnerabili nella relazione familiare - la certezza che le somme loro dovute potranno essere recuperate anche oltre confine.
Il ruolo delle autorità centrali e la cooperazione internazionale
Il Regolamento n. 4/2009 istituisce un sistema di cooperazione tra Autorità Centrali designate da ciascuno Stato membro. In Italia, l'Autorità Centrale è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. Le Autorità Centrali svolgono un ruolo di facilitazione: trasmettono le domande di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni alimentari, assistono i creditori nell'individuare il debitore e i suoi beni all'estero, forniscono informazioni sulla legge e sulle procedure degli altri Stati. Per i rapporti con Paesi terzi non coperti dal Regolamento, si applicano la Convenzione dell'Aja del 2007 sull'ottenimento degli alimenti all'estero (per i Paesi che l'hanno ratificata) o le convenzioni bilaterali di assistenza giudiziaria.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quale giudice è competente per le obbligazioni alimentari tra familiari in ambito europeo?
Secondo il Regolamento n. 4/2009, è competente il giudice del luogo di residenza abituale del debitore o del creditore di alimenti, oppure il giudice competente per lo stato delle persone o la responsabilità genitoriale quando la domanda alimentare è ad essa accessoria.
Quale legge si applica alle obbligazioni alimentari tra coniugi in ambito europeo?
Il Regolamento n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che prevede come regola generale la legge della residenza abituale del creditore. I coniugi possono tuttavia scegliere di comune accordo la legge applicabile tra quelle indicate dal Protocollo.
Una sentenza straniera che condanna al pagamento degli alimenti può essere eseguita in Italia?
Se la sentenza proviene da uno Stato UE che ha applicato il Protocollo del 2007, è direttamente esecutiva in Italia senza exequatur. Per le sentenze di Stati terzi si applicano le convenzioni internazionali o la procedura di riconoscimento degli articoli 64-67 della legge 218/1995.
Chi è l'Autorità Centrale italiana per le obbligazioni alimentari internazionali?
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia svolge le funzioni di Autorità Centrale ai sensi del Regolamento n. 4/2009, assistendo i creditori nel recupero degli alimenti all'estero.
L'articolo 45 si applica anche agli alimenti verso i genitori anziani?
Sì. Le obbligazioni alimentari nella famiglia includono quelle verso i genitori anziani non autosufficienti, regolate anch'esse dal Regolamento n. 4/2009 con i medesimi criteri di giurisdizione e legge applicabile.