Testo dell'articoloVigente
Art. 54 D.Lgs. 198/2006 – Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l’ articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 54 del D.Lgs. 198/2006 disciplina le agevolazioni concedibili alle imprese femminili a valere sul Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito dall'articolo 3 della legge 215/1992 con apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. I soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a) - imprese direttamente condotte da donne - possono accedere ad agevolazioni per impianti, attrezzature, avvio o acquisto di attività, nonché per l'acquisizione di servizi finalizzati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento tecnologico e alla ricerca di nuovi mercati. Ai soggetti promotori di formazione femminile (articolo 53, lettera b) possono invece essere concesse agevolazioni per le spese relative alle attività formative e di consulenza.Indice dei contenuti
Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile: origine e funzione
Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, a cui fa riferimento l'articolo 54, è stato istituito originariamente dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, come risposta alle evidenze empiriche che documentavano le difficoltà strutturali delle imprese femminili nell'accesso al credito ordinario e agli incentivi alle imprese di carattere generale. La sua collocazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) riflette la natura prevalentemente economica e produttiva degli obiettivi perseguiti, distinta dalla dimensione lavoristica che caratterizza le altre misure del D.Lgs. 198/2006.
Le agevolazioni per le imprese femminili (lettera a)
Per le imprese a conduzione femminile, le agevolazioni possono riguardare due tipologie principali di investimento. La prima comprende impianti e attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività industriali, artigianali e di servizi, nonché i progetti aziendali di qualificazione e innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa. La seconda tipologia riguarda l'acquisizione di servizi destinati ad aumentare la produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, gestione e commercializzazione, nonché allo sviluppo di sistemi di qualità. Questa seconda tipologia di agevolazioni riflette l'attenzione del legislatore non solo all'avvio ma anche al consolidamento e alla crescita qualitativa delle imprese femminili.
Le agevolazioni per i soggetti promotori di formazione (lettera b)
I soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera b) - enti, associazioni, centri di formazione che promuovono corsi riservati per almeno il 70 per cento a donne - possono accedere ad agevolazioni per le spese sostenute per le attività previste dalla norma: corsi di formazione imprenditoriale, servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale. Questo filone di finanziamento mira a sostenere l'ecosistema di supporto all'imprenditoria femminile, riconoscendo che la creazione di imprese sostenibili richiede non solo risorse finanziarie ma anche competenze e reti.
Il quadro delle agevolazioni vigenti e la disciplina attuativa
Le modalità operative di accesso alle agevolazioni del Fondo sono determinate dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 47 del codice, che definisce le procedure di presentazione delle richieste, i criteri di valutazione e di erogazione, nonché i requisiti di onorabilità dei soggetti richiedenti. La gestione operativa è stata affidata, nel corso degli anni, a soggetti diversi, con bandi periodici che specificano le dotazioni disponibili, i massimali di agevolazione e le priorità settoriali o territoriali. Le risorse del Fondo sono state progressivamente integrate con quelle dei fondi strutturali europei, in particolare il FESR, attraverso i programmi operativi regionali.
Rapporto con le altre agevolazioni per le imprese
Le agevolazioni previste dall'articolo 54 possono, in linea di principio, cumularsi con altri strumenti di sostegno alle imprese (come gli incentivi per gli investimenti in beni strumentali), nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (regolamento «de minimis», regolamenti di esenzione per categoria). Il rispetto delle soglie di de minimis è fondamentale per evitare che l'impresa beneficiaria debba restituire le agevolazioni percepite. In caso di cumulo, l'intensità complessiva dell'aiuto non deve superare le soglie autorizzate dalla Commissione europea per il settore e la categoria di investimento in questione.
Evoluzioni recenti: la legge 162/2021 e la certificazione di parità
Il quadro degli incentivi all'imprenditoria femminile si è arricchito nel 2021 con la legge 5 novembre 2021, n. 162, che ha introdotto la certificazione di parità di genere e connessi sgravi contributivi per le imprese certificate. Questo nuovo strumento, aggiuntivo rispetto al Fondo per l'imprenditoria femminile, è aperto a tutte le imprese che adottino politiche strutturate di parità - non solo a quelle a maggioranza femminile - e prevede uno sgravio dei contributi previdenziali fino all'1 per cento nel limite di 50.000 euro annui. L'introduzione di questo strumento ha spostato il baricentro delle politiche di sostegno dalla proprietà femminile alle pratiche di gestione inclusive, aprendo nuove prospettive di intervento che integrano le misure tradizionali dell'articolo 54.
Decadenza e restituzione in caso di mancata attuazione
Come previsto dall'articolo 47 del codice - che disciplina le «Richieste di rimborso degli oneri finanziari» - la mancata attuazione del progetto per cui è stato concesso il beneficio comporta la decadenza dal beneficio stesso e la restituzione delle somme già percepite. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non realizzata. Questo meccanismo di controllo ex post garantisce che le risorse pubbliche siano effettivamente destinate agli investimenti dichiarati e produce un effetto deterrente nei confronti dei comportamenti opportunistici.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quali tipologie di spesa sono ammissibili per le imprese femminili ex articolo 54?
Sono ammissibili le spese per impianti e attrezzature per l'avvio o l'acquisto di attività (industria, artigianato, commercio, turismo, servizi) e per progetti di qualificazione e innovazione. Sono anche coperte le spese per servizi di consulenza, trasferimento tecnologico, ricerca di nuovi mercati e sviluppo di sistemi qualità.
Cosa succede se si utilizza il contributo per finalità diverse da quelle dichiarate?
Si determina la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera solo sulla quota corrispondente alla parte non realizzata.
Le agevolazioni del Fondo sono cumulabili con altri incentivi?
Si, nei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato. In particolare, va verificato il rispetto delle soglie del regolamento «de minimis» (attualmente 300.000 euro nel triennio). L'intensità complessiva dell'aiuto non deve superare le soglie autorizzate dalla Commissione europea.
Anche i soggetti formativi non profit possono accedere al Fondo?
Si. L'articolo 53, comma 1, lettera b) include associazioni, enti e centri di formazione, indipendentemente dalla natura lucrativa o meno, purché i loro programmi siano riservati per almeno il 70 per cento a donne.
La certificazione di parità di genere ex legge 162/2021 dà accesso alle agevolazioni del Fondo?
No direttamente. La certificazione di parità prevede sgravi contributivi autonomi. Il Fondo ex articolo 54 rimane riservato alle imprese che soddisfano i requisiti di femminilità dell'articolo 53, indipendentemente dalla certificazione.