Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 D.Lgs. 198/2006 – Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 52 del D.Lgs. 198/2006 enuncia i principi generali diretti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. La disposizione individua cinque obiettivi specifici: favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche in forma cooperativa; promuovere la formazione imprenditoriale e professionale delle donne imprenditrici; agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; favorire la gestione femminile delle imprese familiari; promuovere la presenza delle imprese femminili nei comparti innovativi. Questi principi trovano attuazione nelle disposizioni successive del capo e nelle agevolazioni previste dalla legislazione di settore.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico

L'articolo 52 apre il capo III del titolo II del D.Lgs. 198/2006, dedicato alle azioni positive per l'imprenditoria femminile. La disposizione trova origine nella legge 25 febbraio 1992, n. 215, che per la prima volta ha organicamente disciplinato il sostegno all'imprenditoria femminile in Italia, anticipando di oltre un decennio le politiche europee in materia. L'inserimento dei princìpi dell'imprenditoria femminile nel Codice delle pari opportunità riflette la visione del legislatore che considera l'accesso delle donne alla creazione e gestione di imprese non solo una questione di equità individuale, ma un fattore di sviluppo economico complessivo e di diversificazione del tessuto produttivo.

Creazione e sviluppo dell'imprenditoria femminile

Il primo obiettivo indicato dall'articolo 52 è favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa. La menzione esplicita della forma cooperativa riflette la tradizione italiana della cooperazione, in cui le donne hanno storicamente avuto un ruolo significativo, in particolare nei settori dei servizi sociali, del commercio e dell'artigianato. Le politiche di sostegno alla creazione d'impresa femminile si intrecciano con quelle per il microcredito e la finanza inclusiva, spesso essenziali per imprenditrici che intendono avviare attività di piccole dimensioni in settori a ridotta capitalizzazione.

Formazione imprenditoriale e qualificazione professionale

Il secondo obiettivo riguarda la promozione della formazione imprenditoriale e la qualificazione della professionalità delle donne imprenditrici. Questo principio riconosce che le barriere di accesso all'imprenditoria non sono solo finanziarie: la mancanza di competenze manageriali, di reti professionali e di modelli di riferimento costituisce un ostacolo altrettanto rilevante. I programmi di formazione mirati alle donne imprenditrici comprendono percorsi di business planning, gestione finanziaria, marketing e leadership, spesso erogati in forma modulare e flessibile per consentire la conciliazione con le responsabilità familiari.

Accesso al credito: una barriera strutturale

Il terzo obiettivo - agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile - affronta una delle barriere più documentate nell'imprenditoria femminile. Le ricerche empiriche mostrano che le imprenditrici hanno maggiore difficoltà ad accedere al credito bancario rispetto ai colleghi maschi, a parità di caratteristiche aziendali. Le cause sono molteplici: minore disponibilità di garanzie reali, settori di attività meno intensivi in capitale fisico, parziale discriminazione implicita nei sistemi di valutazione del merito creditizio. Le agevolazioni previste dalla disciplina del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile (articolo 54) mirano a colmare questo gap attraverso contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati e garanzie pubbliche.

Imprese familiari e gestione femminile

Il quarto obiettivo promuove la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne. Le imprese familiari rappresentano il modello dominante nel tessuto produttivo italiano, con una forte presenza femminile spesso non riconosciuta formalmente: le collaboratrici familiari svolgono un ruolo essenziale nell'attività aziendale senza essere titolari formali dell'impresa. La norma intende valorizzare questo contributo e incentivare il riconoscimento formale del ruolo imprenditoriale delle donne nelle imprese di famiglia, anche ai fini previdenziali e di accesso agli strumenti di agevolazione.

Settori innovativi e diversificazione produttiva

Il quinto obiettivo - promuovere la presenza delle imprese femminili nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi - riflette la consapevolezza che la segregazione settoriale dell'imprenditoria femminile (concentrata in commercio, servizi alla persona, turismo) tende a limitare il potenziale di crescita e la redditività delle imprese guidate da donne. Le politiche di sostegno all'innovazione delle imprese femminili - attraverso incentivi per la digitalizzazione, l'accesso ai mercati internazionali e la ricerca applicata - possono contribuire a diversificare il profilo settoriale e a collocare le imprenditrici in segmenti di mercato a maggiore valore aggiunto.

Raccordo con le politiche europee per l'imprenditoria femminile

L'articolo 52 si inserisce in un contesto europeo di crescente attenzione all'imprenditoria femminile. La «SME Strategy for a sustainable and digital Europe» della Commissione europea e il Piano d'azione per l'economia sociale hanno identificato nell'imprenditoria femminile un fattore chiave per la ripresa economica e la transizione verso un'economia più inclusiva. Il programma COSME e, a partire dal 2021, il programma Single Market Programme prevedono strumenti finanziari e di formazione specificamente indirizzati alle imprenditrici. Il quadro normativo italiano, fondato sull'articolo 52 e sulle disposizioni successive, si raccorda con queste iniziative europee attraverso i programmi operativi regionali cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa si intende per imprenditoria femminile ai fini dell'articolo 52?

La norma non fornisce una definizione diretta ma i criteri sono specificati nell'articolo 53 successivo: imprese individuali gestite da donne, società cooperative e di persone con almeno il 60 per cento di donne, società di capitali con almeno i due terzi delle quote e degli organi di amministrazione composti da donne.

Quali settori produttivi sono coperti dalle azioni positive per l'imprenditoria femminile?

I benefici riguardano imprese nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo e servizi. Vi è un obiettivo specifico di promuovere la presenza femminile nei comparti più innovativi di ciascun settore.

L'articolo 52 prevede agevolazioni dirette?

No, l'articolo 52 enuncia principi generali. Le agevolazioni concrete (contributi in conto capitale, finanziamenti agevolati) sono disciplinate dall'articolo 54 tramite il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.

Questi principi si applicano anche alle cooperative?

Si. L'articolo 52 menziona espressamente la forma cooperativa come veicolo per l'imprenditoria femminile, riconoscendo il ruolo tradizionalmente rilevante delle donne nel movimento cooperativo italiano.

Come si raccordano queste disposizioni con le politiche europee per le PMI femminili?

Il quadro normativo italiano si integra con i programmi europei (Single Market Programme, fondi strutturali FESR) che prevedono strumenti finanziari e formativi specifici per le imprenditrici. Le agevolazioni nazionali possono essere cumulate con quelle europee nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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