Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 42 D.Lgs. 198/2006 – Adozione e finalità delle azioni positive ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l’occupazione femminile e realizzate l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; e) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi. f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 42 del D.Lgs. 198/2006 definisce cosa sono le azioni positive e ne indica le finalita. Si tratta di misure specifiche rivolte a rimuovere gli ostacoli concreti che impediscono la parita sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, favorendo l'occupazione femminile al di la della mera eguaglianza formale. Le azioni positive perseguono obiettivi precisi: eliminare disparita nella formazione e nell'accesso al lavoro, diversificare le scelte professionali femminili, favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria femminile, superare organizzazioni del lavoro squilibranti, promuovere la presenza femminile in settori tecnologicamente avanzati e favorire l'equilibrio tra vita professionale e responsabilita familiari.
Indice dei contenuti

La distinzione tra parita formale e parita sostanziale

L'articolo 42 del D.Lgs. 198/2006 si fonda su un principio cardine del diritto antidiscriminatorio moderno: la distinzione tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. La parita formale impone di trattare in modo identico soggetti in situazione identica, vietando le discriminazioni dirette. La parita sostanziale riconosce che partire dalla stessa linea di partenza non basta quando alcune categorie di persone si trovano in una posizione strutturalmente svantaggiata a causa di fattori storici, sociali o economici. Le azioni positive previste dall'articolo 42 sono strumenti di uguaglianza sostanziale: non si limitano a vietare la discriminazione, ma agiscono attivamente per modificare le condizioni che generano squilibri di fatto. Questo approccio e coerente con l'articolo 3, comma 2, della Costituzione italiana, che impone alla Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Il catalogo delle finalita specifiche delle azioni positive

Il comma 2 dell'articolo 42 elenca in modo analitico le finalita che le azioni positive devono perseguire. La lettera a) mira a eliminare le disparita nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nei periodi di mobilita. La lettera b) punta a favorire la diversificazione delle scelte professionali femminili attraverso l'orientamento scolastico e professionale, contrastando la concentrazione delle donne in determinati settori a retribuzione inferiore. La lettera c) si rivolge all'imprenditoria femminile, favorendo l'accesso al lavoro autonomo, alla formazione imprenditoriale e alla qualificazione professionale. La lettera d) mira a superare condizioni organizzative del lavoro che, pur apparentemente neutre, producono effetti pregiudizievoli differenziati per sesso sulla formazione, sull'avanzamento professionale e sul trattamento economico. La lettera e) promuove attivamente la presenza femminile in settori ad alta intensita tecnologica e in posizioni di responsabilita. La lettera f) punta all'equilibrio tra vita lavorativa e responsabilita familiari attraverso una diversa organizzazione dei tempi di lavoro. La lettera f-bis, aggiunta in sede di riforma, valorizza il contenuto professionale delle mansioni a maggiore presenza femminile.

Le azioni positive come misure temporanee e proporzionali

Le azioni positive non derogano al principio di non discriminazione in modo permanente, ma sono misure temporanee e proporzionali, destinate a operare fino al raggiungimento della parita sostanziale. Questo e il senso del richiamo all'«ambito della competenza statale» contenuto nel comma 1: le azioni positive non sono un privilegio permanente accordato alle donne, ma uno strumento correttivo delle distorsioni di mercato che le svantaggiano. Una volta raggiunto un equilibrio effettivo tra i sessi in un determinato settore o professione, le misure positive perdono la loro ragion d'essere. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato ripetutamente il tema della compatibilita delle azioni positive con il principio di parita, ammettendole nella misura in cui non comportino una preferenza assoluta e incondizionata, ma consentano di valutare obiettivamente la situazione personale dei candidati.

Il rapporto con il diritto europeo: la Direttiva 2006/54/CE

L'articolo 42 recepisce le indicazioni della Direttiva 2006/54/CE, che prevede espressamente la possibilita per gli Stati membri di mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio di un'attivita professionale da parte del sesso sottorappresentato, o a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Analoga previsione e contenuta nell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente misure specifiche che offrano vantaggi particolari al fine di rendere piu facile l'esercizio di un'attivita professionale da parte del sesso sottorappresentato. L'articolo 42 si inserisce cosi in un contesto normativo multilivello che legittima le azioni positive come componente necessaria di una strategia complessiva di parita di genere.

Il contesto attuativo: chi promuove le azioni positive

L'articolo 42 delinea la cornice entro cui operano le azioni positive, mentre gli articoli successivi (43 e seguenti) ne disciplinano la promozione e il finanziamento. I soggetti promotori, individuati dall'articolo 43, includono il Comitato nazionale di cui all'articolo 8, le consigliere e i consiglieri di parita, i centri per la parita, i centri per l'impiego, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale e le organizzazioni sindacali. L'ampia platea di soggetti abilitati a promuovere azioni positive riflette la volonta legislativa di costruire un sistema diffuso e multilivello di incentivi alla parita sostanziale, che coinvolga tutti gli attori del mercato del lavoro.

Le azioni positive nelle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni hanno obblighi specifici in materia di azioni positive, disciplinati dall'articolo 48 del D.Lgs. 198/2006 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le amministrazioni dello Stato, le province, i comuni e gli altri enti pubblici sono tenuti a predisporre piani triennali di azioni positive volti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita nel lavoro. L'articolo 42 fornisce le coordinate concettuali e teleologiche entro cui questi piani si inscrivono, indicando quale deve essere il loro obiettivo finale: la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro pubblico e privato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le azioni positive sono legali o costituiscono discriminazione al contrario?

Le azioni positive sono pienamente legittime. L'articolo 3 della Costituzione, le direttive europee e lo stesso D.Lgs. 198/2006 le prevedono espressamente come strumenti per realizzare la parita sostanziale. Non si tratta di discriminazione, ma di misure temporanee e proporzionali per rimuovere squilibri strutturali.

Chi puo promuovere azioni positive ai sensi del D.Lgs. 198/2006?

Ai sensi dell'articolo 43, possono promuovere azioni positive il Comitato nazionale di cui all'articolo 8, le consigliere e i consiglieri di parita, i centri per l'impiego, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale e le organizzazioni sindacali.

Quali settori sono prioritari per le azioni positive secondo l'articolo 42?

L'articolo 42 menziona in particolare i settori tecnologicamente avanzati e i livelli di responsabilita nei quali le donne sono sottorappresentate. La norma valorizza anche il contenuto professionale delle mansioni a piu forte presenza femminile.

Le azioni positive prevedono quote rigide?

No. La logica del D.Lgs. 198/2006 e quella dell'incentivo e della rimozione degli ostacoli, non delle quote obbligatorie rigide. Le azioni positive comprendono misure formative, agevolazioni finanziarie, piani di riequilibrio, senza imporre quote assolute che potrebbero risultare incompatibili con il principio di merito.

C'e un obbligo per le aziende private di adottare azioni positive?

Le aziende private non hanno un obbligo generale di adottare azioni positive, salvo i casi in cui esse siano condizione per l'accesso a finanziamenti pubblici o appalti. Le pubbliche amministrazioni invece sono obbligate a predisporre piani triennali di azioni positive ai sensi dell'articolo 48.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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