Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 43 D.Lgs. 198/2006 – Promozione delle azioni positive ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Le azioni positive di cui all’articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all’articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l’impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 43 del D.Lgs. 198/2006 individua i soggetti abilitati a promuovere azioni positive per la parita di genere nel lavoro. La norma elenca una platea ampia e diversificata di promotori: il Comitato nazionale di cui all'articolo 8, le consigliere e i consiglieri di parita di cui all'articolo 12, i centri per la parita e le pari opportunita a livello nazionale, locale e aziendale, i centri per l'impiego, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale.
Indice dei contenuti

La platea dei promotori: un sistema plurale e multilivello

L'articolo 43 del D.Lgs. 198/2006 costruisce un sistema di promozione delle azioni positive che coinvolge un'ampia gamma di soggetti istituzionali, sociali e datoriali. La scelta di non affidarsi a un unico centro propulsivo risponde a una logica di sussidiarieta e di coinvolgimento diffuso: la parita di genere nel lavoro e un obiettivo che non puo essere perseguito efficacemente solo dall'alto, attraverso la legislazione statale, ma richiede l'impegno coordinato di tutti gli attori del mercato del lavoro, a partire dalle imprese stesse e dalle organizzazioni che le rappresentano. Il catalogo dell'articolo 43 riflette la consapevolezza che le azioni positive piu efficaci sono spesso quelle radicate nei contesti lavorativi specifici, costruite con la partecipazione dei protagonisti diretti del rapporto di lavoro.

Il Comitato nazionale e le consigliere di parita come promotori istituzionali

Tra i soggetti promotori, il Comitato nazionale di cui all'articolo 8 e le consigliere e i consiglieri di parita di cui all'articolo 12 svolgono un ruolo istituzionale centrale. Il Comitato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha tra i suoi compiti la promozione e il finanziamento di azioni positive, anche attraverso la pubblicazione di bandi per il rimborso degli oneri finanziari connessi ai progetti presentati dai datori di lavoro. Le consigliere e i consiglieri di parita, presenti a livello nazionale, regionale e degli enti territoriali, operano come punti di riferimento di prossimita per la promozione delle azioni positive sui territori, potendo collaborare con le imprese e le organizzazioni sindacali locali nella progettazione di interventi specifici.

I centri per la parita e le pari opportunita

La norma menziona i «centri per la parita e le pari opportunita a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati». Questa formulazione ampia abbraccia strutture di diversa natura e denominazione: comitati di pari opportunita istituiti nell'ambito della contrattazione collettiva, comitati unici di garanzia nelle pubbliche amministrazioni, centri specializzati a livello regionale o provinciale. La locuzione «comunque denominati» segnala la volonta del legislatore di non cristallizzare in una forma unica questi organismi, riconoscendo la varieta delle esperienze sviluppate nel tempo dal mondo del lavoro e dalle istituzioni territoriali. Questi centri svolgono un ruolo cruciale di presidio e monitoraggio delle politiche di parita all'interno delle organizzazioni in cui operano.

I datori di lavoro pubblici e privati come promotori diretti

L'inclusione dei datori di lavoro pubblici e privati tra i soggetti che possono promuovere azioni positive e un elemento qualificante del sistema disegnato dall'articolo 43. Cio significa che le imprese non sono solo destinatarie di obblighi e sanzioni, ma possono assumere un ruolo attivo nella progettazione e nell'attuazione di misure volte a realizzare la parita sostanziale al proprio interno. Questa impostazione incentiva le aziende a investire autonomamente nella parita di genere, anche attraverso l'elaborazione di piani di azioni positive da presentare al Ministero del lavoro per ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 44. I datori di lavoro pubblici hanno in aggiunta l'obbligo specifico di predisporre piani triennali ai sensi dell'articolo 48.

Le organizzazioni sindacali e la partecipazione delle RSA

Le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali sono tra i promotori privilegiati delle azioni positive, in coerenza con il ruolo di tutela dei lavoratori che e loro proprio. La norma precisa che le azioni positive possono essere promosse dalle organizzazioni sindacali «anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Questo riferimento alle RSA e ai soggetti equivalenti nel pubblico impiego segnala l'importanza del livello aziendale nella promozione delle azioni positive: sono spesso le rappresentanze di prossimita a conoscere meglio le specifiche situazioni di squilibrio e a potere proporre misure concrete e contestualizzate. I progetti di azioni positive concordati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti, come previsto dall'articolo 44, comma 3.

Il raccordo con il finanziamento pubblico

L'articolo 43 va letto in stretta connessione con gli articoli 44 e 45, che disciplinano le modalita di finanziamento delle azioni positive da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche l'utilizzo del Fondo sociale europeo per i progetti di formazione professionale finalizzati alla parita. I soggetti indicati dall'articolo 43 come promotori possono accedere ai meccanismi di finanziamento pubblico presentando progetti di azioni positive nell'ambito dei bandi emanati dal Comitato di cui all'articolo 10. Il sistema e quindi integrato: i promotori identificati dall'articolo 43 possono non solo mettere in campo le proprie risorse ma anche beneficiare del sostegno economico pubblico per realizzare iniziative altrimenti costose.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali soggetti possono promuovere azioni positive nel lavoro?

L'articolo 43 individua: Comitato nazionale di parita, consigliere e consiglieri di parita, centri per la parita (a tutti i livelli), centri per l'impiego, datori di lavoro pubblici e privati, centri di formazione professionale, organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, RSA e organismi rappresentativi del personale.

Un singolo lavoratore puo promuovere azioni positive?

L'articolo 43 non menziona i singoli lavoratori tra i promotori delle azioni positive. Questi ultimi possono pero proporre iniziative attraverso le RSA o le organizzazioni sindacali, che a loro volta le presentano come proprie proposte.

I progetti sindacali hanno un trattamento preferenziale nel finanziamento?

Si. L'articolo 44, comma 3, prevede che i progetti di azioni positive concordati dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative abbiano precedenza nell'accesso ai finanziamenti ministeriali.

Cosa si intende per centri per la parita comunque denominati?

Si tratta di qualsiasi organismo, a prescindere dalla denominazione formale, che svolga funzioni di promozione della parita e delle pari opportunita: comitati di pari opportunita aziendali, comitati unici di garanzia nel pubblico impiego, centri regionali e provinciali per le pari opportunita.

Come si accede ai finanziamenti per le azioni positive?

I soggetti di cui all'articolo 43 presentano progetti al Ministero del lavoro nell'ambito dei bandi pubblicati sulla base degli indirizzi del Comitato nazionale. Il Ministero ammette i progetti e autorizza le spese ai sensi dell'articolo 44.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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