Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 38 D.Lgs. 198/2006 – Provvedimento avverso le discriminazioni ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all’ articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a sei mesi.

5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall’ articolo 119 del codice del processo amministrativo.

6. Ferma restando l’azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un’organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere della città metropolitana e dell’ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale di parità. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

L'articolo 38 del D.Lgs. 198/2006 prevede il principale rimedio processuale individuale contro le discriminazioni nel lavoro: un procedimento speciale d'urgenza davanti al tribunale del lavoro, attivabile su ricorso del lavoratore leso, di organizzazioni sindacali, di associazioni rappresentative o della consigliera di parità su delega. Il giudice, convocate le parti entro due giorni, se ritiene sussistente la violazione emette un decreto motivato e immediatamente esecutivo che ordina la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, disponendo altresì il risarcimento del danno anche non patrimoniale nei limiti della prova. L'inottemperanza al decreto è punita con ammenda fino a 50.000 euro o arresto fino a sei mesi. Il provvedimento mantiene la sua efficacia esecutiva fino alla sentenza definitiva che chiude il giudizio di merito instaurato con l'opposizione.
Indice dei contenuti

Il rimedio processuale speciale: ratio e struttura

L'articolo 38 introduce nel sistema antidiscriminatorio un rimedio processuale di carattere speciale, costruito sul modello dei procedimenti d'urgenza ma con caratteristiche proprie. La scelta legislativa di prevedere un procedimento accelerato - con convocazione delle parti entro due giorni - risponde alla natura particolarmente lesiva della discriminazione: lasciare la lavoratrice esposta a un comportamento discriminatorio per i lunghi tempi del processo ordinario significherebbe svuotare di contenuto la tutela. Il modello processuale è simile a quello dell'articolo 700 del codice di procedura civile (provvedimenti d'urgenza atipici), ma presenta importanti differenze: non richiede la dimostrazione del periculum in mora come requisito autonomo, e il suo ambito di applicazione è specificamente delimitato alle discriminazioni in materia di lavoro. Questa specialità processuale rende lo strumento accessibile anche a chi non sarebbe in grado di dimostrare l'urgenza secondo il rigore del procedimento cautelare generale.

I soggetti legittimati a presentare il ricorso

Il comma 1 individua un ampio novero di soggetti che possono presentare il ricorso. In primo luogo, il «lavoratore» direttamente leso, che esercita l'azione individuale in prima persona. In secondo luogo, le «organizzazioni sindacali» del lavoratore, che possono agire su sua delega: questa previsione valorizza il ruolo del sindacato come soggetto di tutela individuale, non soltanto collettiva. In terzo luogo, le «associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso», categoria aperta che include le associazioni di categoria, le organizzazioni per la tutela delle pari opportunità e altri enti rappresentativi. Infine, la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, che può agire sia su delega del lavoratore leso sia autonomamente nei casi previsti dall'articolo 37. Questa molteplicità di soggetti legittimati costituisce una rete di tutela a maglie strette, nella quale il lavoratore discriminato può scegliere il canale più adatto alla propria situazione.

Il procedimento: convocazione, informazioni sommarie e decreto

Il comma 1 descrive un procedimento strettamente compresso nei tempi: presentato il ricorso, il tribunale del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato deve convocare le parti «nei due giorni successivi». Convocate le parti e assunte «sommarie informazioni» - formula che indica una fase istruttoria semplificata, non un contraddittorio pieno - se il giudice ritiene sussistente la violazione emette un decreto motivato «immediatamente esecutivo». Il decreto ha un contenuto plurimo: se richiesto, dispone il risarcimento del danno anche non patrimoniale (nei limiti della prova fornita); ordina la cessazione del comportamento illegittimo; ordina la rimozione degli effetti. La formula «nei limiti della prova fornita» per il risarcimento del danno non patrimoniale non significa che il danno debba essere provato in modo rigoroso come in un processo ordinario, ma che deve trovare riscontro negli elementi sommari acquisiti.

L'efficacia esecutiva del decreto e il giudizio di opposizione

Il comma 2 stabilisce un principio fondamentale per l'effettività della tutela: l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato in seguito all'opposizione. Questa norma garantisce la continuità della protezione: anche se il datore di lavoro propone opposizione al decreto, la lavoratrice rimane tutelata fino alla decisione definitiva. Il comma 3 regola l'opposizione: deve essere proposta entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, davanti allo stesso giudice che lo ha emesso. Il giudice decide con sentenza «immediatamente esecutiva», applicando le disposizioni sul rito del lavoro (articolo 413 e seguenti c.p.c.). La struttura bifasica decreto-opposizione garantisce sia la rapidità della tutela interinale sia un successivo contraddittorio pieno nel merito.

Sanzioni penali per l'inottemperanza

Il comma 4 introduce la sanzione penale per l'inottemperanza al decreto del comma 1 o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione: ammenda fino a 50.000 euro o arresto fino a sei mesi. Si tratta di una sanzione penale alternativa (ammenda o arresto), non cumulativa, la cui entità dovrà essere commisurata alla gravità della violazione e alla condotta del datore di lavoro. La norma è analoga a quella dell'articolo 37, comma 5, per le discriminazioni collettive, creando un sistema sanzionatorio uniforme per l'inottemperanza ai provvedimenti giudiziali antidiscriminatori. La sanzione penale si accompagna agli strumenti di coercizione indiretta previsti dall'articolo 41, compresa la revoca dei benefici pubblici in caso di discriminazioni accertate da soggetti che godano di finanziamenti o appalti pubblici.

Il raccordo con la tutela davanti al giudice amministrativo

Il comma 5 rinvia all'articolo 119 del codice del processo amministrativo per la tutela davanti al giudice amministrativo, mentre il comma 6 chiarisce che le disposizioni dei commi 1-5 si applicano a tutte le azioni individuali in giudizio, incluse quelle promosse direttamente dalla persona lesa o su sua delega da organizzazioni sindacali, associazioni rappresentative o dalla consigliera di parità. Il comma 6 funge da clausola di chiusura: «ferma restando l'azione ordinaria», le disposizioni dell'articolo 38 offrono un percorso alternativo e accelerato. Il lavoratore può scegliere di seguire il procedimento speciale dell'articolo 38 oppure il rito ordinario del lavoro: la scelta dipenderà dalla urgenza della situazione e dalla complessità della prova che intende produrre.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quanto tempo ha il giudice per decidere sul ricorso presentato ai sensi dell'articolo 38?

Il giudice deve convocare le parti entro due giorni dalla presentazione del ricorso. Assunte le informazioni sommarie, se ritiene sussistente la violazione emette immediatamente il decreto. Si tratta di uno dei procedimenti più rapidi del sistema giuslavoristico italiano.

Il datore di lavoro può fare opposizione al decreto e sospenderne gli effetti?

Può fare opposizione entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto, ma il comma 2 stabilisce che l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza definitiva del giudizio di opposizione. La lavoratrice rimane tutelata per tutta la durata del procedimento.

Cosa può chiedere la lavoratrice con il ricorso dell'articolo 38?

Può chiedere: la cessazione del comportamento discriminatorio; la rimozione degli effetti della discriminazione; il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nei limiti della prova fornita in sede sommaria.

Chi può presentare il ricorso oltre alla lavoratrice direttamente lesa?

Le organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, tutti su delega della persona lesa. La consigliera può agire anche autonomamente nei casi di discriminazione collettiva ex articolo 37.

Cosa rischia il datore di lavoro che non rispetta il decreto del giudice?

Ai sensi del comma 4, l'inottemperanza al decreto o alla sentenza di opposizione è punita con ammenda fino a 50.000 euro o arresto fino a sei mesi. Si aggiungono le conseguenze amministrative dell'articolo 41, tra cui la revoca di benefici e agevolazioni pubbliche.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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