Testo dell'articoloVigente
Art. 33 L. 218/1995 – Filiazione
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 33 della legge 218/1995 disciplina la legge applicabile allo stato di figlio, ovvero all'accertamento e alla contestazione della filiazione, compresa quella nata fuori del matrimonio. Il criterio principale e la legge nazionale del figlio al momento della nascita, ma si applica in alternativa la legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino se questa e piu favorevole al riconoscimento dello stato di figlio. Questa stessa legge regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione; se la legge individuata non consente tali azioni, si applica la legge italiana. Lo stato di figlio acquisito in base alla legge nazionale di un genitore non puo essere contestato che in base alla medesima legge; se questa non ammette la contestazione, interviene la legge italiana. Un comma di applicazione necessaria sancisce l'unicita dello stato di figlio prevista dall'ordinamento italiano, che non ammette distinzioni tra figli legittimi e naturali dopo la riforma del 2012.Indice dei contenuti
Il principio del favor filiationis
L'articolo 33 e costruito attorno al principio del favor filiationis, ossia la preferenza dell'ordinamento per la soluzione che consenta l'accertamento e il riconoscimento dello stato di figlio. Questo principio si manifesta gia nella struttura del comma 1: la legge applicabile e quella nazionale del figlio al momento della nascita, ma se la legge nazionale di uno dei genitori e piu favorevole all'accertamento della filiazione, si applica quest'ultima. Il criterio della maggiore favorevolita opera come una clausola di favor: tra due leggi astrattamente applicabili si preferisce quella che consente in concreto di accertare o mantenere lo stato di figlio.
La legge applicabile: criteri e gerarchia
Il comma 1 individua due criteri di collegamento. Il primo e la legge nazionale del figlio al momento della nascita: questa e la legge dello Stato di cui il figlio e cittadino alla nascita, determinata secondo le norme di diritto internazionale privato sulla cittadinanza. Il secondo e la legge nazionale di uno dei genitori al momento della nascita del figlio: il confronto tra le due leggi (quella del figlio e quella del genitore) deve essere effettuato in concreto rispetto alla specifica questione in controversia (accertamento della paternita, contestazione della maternita, ecc.). La formula «se piu favorevole» non implica una valutazione astratta della liberalita dei due ordinamenti ma una verifica specifica: quale delle due leggi consente, per il caso concreto, di accertare o mantenere lo stato di figlio.
Presupposti ed effetti dell'accertamento e della contestazione
Il comma 2 stabilisce che la legge individuata ai sensi del comma 1 regola non solo l'an ma anche il quomodo: i presupposti dell'azione (legittimazione attiva, termini di decadenza, condizioni processuali) e gli effetti del riconoscimento giudiziale o della contestazione (attribuzione del cognome, successione, mantenimento). La clausola di chiusura e importante: se la legge individuata non permette l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio - perche, ad esempio, non prevede l'azione di disconoscimento o di riconoscimento giudiziale della paternita - si applica la legge italiana. Questa sostituzione opera automaticamente: non e necessaria una verifica di compatibilita con l'ordine pubblico.
L'immutabilita dello stato acquisito e la legge della contestazione
Il comma 3 introduce una norma di stabilizzazione: lo stato di figlio gia acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori (ai sensi del comma 1) non puo essere contestato se non in base a quella stessa legge. In altri termini, se la filiazione e stata legalmente costituita secondo la legge nazionale del padre o della madre, tale stato non puo essere successivamente messo in discussione invocando un ordinamento diverso. Se la legge della filiazione non consente nemmeno la contestazione, si applica la legge italiana: anche in questo caso il legislatore assicura che esista sempre una legge che regoli la materia, garantendo al contempo la stabilita degli status gia acquisiti.
L'unicita dello stato di figlio come norma di applicazione necessaria
Il comma 4 rappresenta un caso di norma di applicazione necessaria (overriding mandatory provision): le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita dello stato di figlio si applicano sempre, indipendentemente dalla legge straniera che sarebbe altrimenti competente. Questa disposizione e il riflesso della riforma della filiazione introdotta in Italia dalla legge 219/2012 e dal decreto legislativo 154/2013, che hanno eliminato ogni distinzione tra figlio «legittimo» e figlio «naturale», introducendo uno stato unico di figlio. Se la legge straniera applicabile prevedesse distinzioni di stato tra figli in relazione alle modalita della loro nascita, tali distinzioni non potrebbero essere riconosciute in Italia.
Filiazione e ordine pubblico internazionale
Accanto al meccanismo del comma 4, anche il limite generale dell'ordine pubblico internazionale ex articolo 16 della legge 218/1995 puo precludere l'applicazione di norme straniere in materia di filiazione contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. La giurisprudenza italiana ha applicato questo limite in varie circostanze: per negare riconoscimento a provvedimenti stranieri che attribuivano la filiazione in modo discriminatorio in ragione del sesso del bambino, o che escludevano l'azione di disconoscimento di paternita in modo tale da rendere permanente una filiazione biologicamente falsa senza alcuna possibilita di rettifica. Il bilanciamento tra stabilita degli status e verita biologica rimane uno dei temi piu dibattuti nella giurisprudenza di diritto internazionale privato della famiglia.
Il riconoscimento della filiazione straniera in Italia
Quando uno stato di filiazione e stato costituito all'estero (mediante atto di nascita, riconoscimento o sentenza), il suo riconoscimento in Italia avviene attraverso la trascrizione nei registri di stato civile o, per le sentenze, ai sensi degli articoli 64 e seguenti della legge 218/1995. L'ufficiale di stato civile e tenuto a trascrivere l'atto straniero salvo che sia contrario all'ordine pubblico. La prassi giurisprudenziale ha affrontato frequentemente il problema della trascrizione di atti di nascita stranieri relativi a figli nati con tecniche di procreazione medicalmente assistita vietate in Italia (in particolare la gestazione per altri), applicando in modo oscillante il limite dell'ordine pubblico internazionale.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Quale legge si applica per determinare se un bambino nato all'estero e figlio di un cittadino italiano?
Si confrontano la legge nazionale del figlio e quella nazionale del genitore italiano al momento della nascita: si applica quella piu favorevole al riconoscimento della filiazione.
Se la legge straniera non prevede l'azione di disconoscimento di paternita, si puo ricorrere al giudice italiano?
Si. Il comma 2 dell'articolo 33 prevede che se la legge individuata non permette la contestazione dello stato di figlio, si applica la legge italiana, che prevede l'azione di disconoscimento.
La distinzione tra figli legittimi e naturali prevista da alcune leggi straniere e riconosciuta in Italia?
No. Il comma 4 dell'articolo 33 sancisce che le norme italiane sull'unicita dello stato di figlio sono di applicazione necessaria e prevalgono su qualsiasi legge straniera che introduca distinzioni di stato.
Lo stato di filiazione acquisito in un paese estero e automaticamente valido in Italia?
Di regola si, attraverso la trascrizione nei registri di stato civile. L'ufficiale di stato civile puo pero rifiutare la trascrizione se l'atto e contrario all'ordine pubblico internazionale italiano.
Cosa succede se due leggi diverse (quella del figlio e quella del genitore) regolano diversamente l'accertamento della paternita?
Si applica quella piu favorevole all'accertamento in concreto della filiazione, secondo il principio del favor filiationis che informa l'intero articolo 33.