L'articolo 31 della legge 218/1995, nella versione vigente a seguito delle modifiche introdotte per adeguarsi al Regolamento UE n. 1259/2010 (cosiddetto «Roma III»), rinvia integralmente a tale Regolamento per la determinazione della legge applicabile alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio. Il Regolamento consente ai coniugi di designare di comune accordo la legge applicabile al loro divorzio o separazione, scegliendo tra la legge del paese di residenza abituale comune, la legge dell'ultima residenza abituale comune ove uno vi risieda ancora, la legge della nazionalita di uno dei coniugi o la lex fori. Il comma 2 dell'articolo 31 precisa che in Italia la designazione puo avvenire mediante scrittura privata, anche nel corso del procedimento sino alla prima udienza, con dichiarazione resa a verbale personalmente o a mezzo procuratore speciale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 L. 218/1995 — Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni.
2. Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell’udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale.
L'articolo 31 della legge 218/1995, nella sua attuale formulazione, opera un rinvio recettizio al Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, comunemente noto come «Roma III». L'Italia ha partecipato alla cooperazione rafforzata che ha dato origine a questo Regolamento, insieme ad altri tredici Stati membri. Il Regolamento si applica a partire dal 21 giugno 2012 e prevale sulle disposizioni nazionali di diritto internazionale privato degli Stati partecipanti per le materie che rientrano nel suo campo di applicazione. Il rinvio operato dall'articolo 31 non e dunque necessario per la prevalenza del Regolamento, ma ha la funzione di rendere esplicita la sostituzione della previgente disciplina interna.
L'autonomia della volonta nel Regolamento Roma III
Il principale elemento innovativo del Regolamento Roma III rispetto alla previgente disciplina della legge 218/1995 e il riconoscimento dell'autonomia della volonta dei coniugi: questi possono designare di comune accordo la legge applicabile alla loro separazione o al loro divorzio. L'articolo 5 del Regolamento consente la scelta tra quattro leggi: la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento dell'accordo; la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, purche uno di essi vi risieda ancora; la legge dello Stato di cui uno dei coniugi e cittadino; la legge del foro (lex fori). La scelta deve essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni della convenzione e deve essere formulata o confermata al piu tardi al momento in cui e adita l'autorita giurisdizionale.
La legge applicabile in assenza di scelta
In assenza di designazione da parte dei coniugi, il Regolamento Roma III stabilisce una gerarchia di criteri oggettivi di collegamento. Si applica in primo luogo la legge dello Stato di residenza abituale comune dei coniugi al momento dell'adizione dell'autorita giurisdizionale; in mancanza, la legge dell'ultima residenza abituale comune purche non si sia conclusa piu di un anno prima e uno dei coniugi vi risieda ancora; in mancanza, la legge della cittadinanza comune; in ultima istanza, la legge del foro. Questa cascata di criteri rispecchia l'idea che il collegamento piu significativo per la crisi coniugale sia la residenza effettiva piuttosto che la cittadinanza, capovolgendo in parte la gerarchia tradizionale della legge 218/1995 nelle materie personali familiari.
La forma della scelta di legge in Italia: il comma 2
Il comma 2 dell'articolo 31 introduce una disposizione procedurale specifica per il contesto italiano: la designazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento puo avvenire in Italia mediante scrittura privata, anche senza autentica notarile. Piu ancora, la disposizione consente che la scelta sia effettuata nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, con dichiarazione resa a verbale dai coniugi personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Questa apertura procedurale e rilevante: le parti che si presentano in giudizio senza aver previamente concordato la legge applicabile hanno dunque una finestra temporale per farlo davanti al giudice, evitando che la crisi coniugale sia disciplinata da una legge non desiderata da entrambi.
Limiti alla scelta di legge: l'ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria
La facolta di scelta non e illimitata. Il Regolamento Roma III prevede che la legge designata non si applichi se la sua applicazione e manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. In sede italiana cio significa che non potra trovare applicazione una legge straniera che non preveda affatto la possibilita del divorzio (come alcuni ordinamenti di diritto islamico o canonico) oppure che disciplini la separazione in modo gravemente discriminatorio. Inoltre, alcune norme di diritto italiano relative alla tutela dei figli minori e all'assegno di mantenimento possono qualificarsi come norme di applicazione necessaria ex articolo 16 del Regolamento Roma III, prevalendo sulla legge designata.
Separazione e divorzio: distinzione e convergenza
Il Regolamento Roma III disciplina sia la separazione personale che lo scioglimento del matrimonio (divorzio). Per gli ordinamenti che non prevedono la separazione personale come istituto distinto — e molti paesi di common law non la prevedono — l'articolo 8 del Regolamento stabilisce che, se la legge designata non la prevede, il giudice applica la legge del foro. In Italia, dove la separazione e un presupposto tradizionale del divorzio (salvo i casi di divorzio immediato introdotti dalla legge 55/2015 che ha ridotto i termini), questa norma ha rilevanza pratica quando coppie miste invocano la legge di un paese che non conosce la separazione.
Coordinamento con la giurisdizione ex articolo 32
La legge applicabile determinata ai sensi dell'articolo 31 e del Regolamento Roma III deve essere coordinata con la questione della giurisdizione, disciplinata dall'articolo 32 della legge 218/1995 e dal Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles IIa, ora sostituito dal Regolamento UE n. 2019/1111 Bruxelles IIter per le procedure avviate dal 1° agosto 2022). E possibile che il giudice italiano abbia giurisdizione ma debba applicare una legge straniera, e viceversa. La scelta della legge applicabile da parte dei coniugi non attribuisce giurisdizione al giudice dello Stato della legge scelta: la giurisdizione segue i criteri propri del Regolamento Bruxelles IIter.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'articolo 31 si applica a tutti i divorzi in Italia?
Si applica ai divorzi con elementi di internazionalita che ricadono nell'ambito del Regolamento Roma III (UE n. 1259/2010), ossia quando vi e un collegamento con piu ordinamenti. Per i divorzi tra coniugi italiani residenti in Italia si applica direttamente la legge italiana.
I coniugi possono scegliere qualsiasi legge per il loro divorzio?
No. Il Regolamento Roma III consente di scegliere solo tra quattro leggi: residenza abituale comune, ultima residenza comune (se uno vi risiede ancora), cittadinanza di un coniuge, legge del foro.
Entro quando devono i coniugi scegliere la legge applicabile in Italia?
Possono farlo prima del procedimento con scrittura privata o, al piu tardi, fino alla conclusione della prima udienza di comparizione, anche con dichiarazione a verbale.
Cosa succede se la legge scelta non prevede la separazione personale?
Il giudice italiano applica la legge del foro (legge italiana) per la separazione, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento Roma III.
Il Regolamento Roma III si applica anche alle unioni civili?
No. Il Regolamento Roma III riguarda solo il matrimonio. Le unioni civili sono escluse dal suo ambito e la legge applicabile alla loro dissoluzione e determinata dalla legge interna dello Stato, con eventuale riferimento ai criteri generali della legge 218/1995.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Commento
Il rinvio al Regolamento Roma III
L'articolo 31 della legge 218/1995, nella sua attuale formulazione, opera un rinvio recettizio al Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, comunemente noto come «Roma III». L'Italia ha partecipato alla cooperazione rafforzata che ha dato origine a questo Regolamento, insieme ad altri tredici Stati membri. Il Regolamento si applica a partire dal 21 giugno 2012 e prevale sulle disposizioni nazionali di diritto internazionale privato degli Stati partecipanti per le materie che rientrano nel suo campo di applicazione. Il rinvio operato dall'articolo 31 non e dunque necessario per la prevalenza del Regolamento, ma ha la funzione di rendere esplicita la sostituzione della previgente disciplina interna.
L'autonomia della volonta nel Regolamento Roma III
Il principale elemento innovativo del Regolamento Roma III rispetto alla previgente disciplina della legge 218/1995 e il riconoscimento dell'autonomia della volonta dei coniugi: questi possono designare di comune accordo la legge applicabile alla loro separazione o al loro divorzio. L'articolo 5 del Regolamento consente la scelta tra quattro leggi: la legge dello Stato in cui i coniugi hanno la residenza abituale comune al momento dell'accordo; la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, purche uno di essi vi risieda ancora; la legge dello Stato di cui uno dei coniugi e cittadino; la legge del foro (lex fori). La scelta deve essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni della convenzione e deve essere formulata o confermata al piu tardi al momento in cui e adita l'autorita giurisdizionale.
La legge applicabile in assenza di scelta
In assenza di designazione da parte dei coniugi, il Regolamento Roma III stabilisce una gerarchia di criteri oggettivi di collegamento. Si applica in primo luogo la legge dello Stato di residenza abituale comune dei coniugi al momento dell'adizione dell'autorita giurisdizionale; in mancanza, la legge dell'ultima residenza abituale comune purche non si sia conclusa piu di un anno prima e uno dei coniugi vi risieda ancora; in mancanza, la legge della cittadinanza comune; in ultima istanza, la legge del foro. Questa cascata di criteri rispecchia l'idea che il collegamento piu significativo per la crisi coniugale sia la residenza effettiva piuttosto che la cittadinanza, capovolgendo in parte la gerarchia tradizionale della legge 218/1995 nelle materie personali familiari.
La forma della scelta di legge in Italia: il comma 2
Il comma 2 dell'articolo 31 introduce una disposizione procedurale specifica per il contesto italiano: la designazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento puo avvenire in Italia mediante scrittura privata, anche senza autentica notarile. Piu ancora, la disposizione consente che la scelta sia effettuata nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, con dichiarazione resa a verbale dai coniugi personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Questa apertura procedurale e rilevante: le parti che si presentano in giudizio senza aver previamente concordato la legge applicabile hanno dunque una finestra temporale per farlo davanti al giudice, evitando che la crisi coniugale sia disciplinata da una legge non desiderata da entrambi.
Limiti alla scelta di legge: l'ordine pubblico e le norme di applicazione necessaria
La facolta di scelta non e illimitata. Il Regolamento Roma III prevede che la legge designata non si applichi se la sua applicazione e manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. In sede italiana cio significa che non potra trovare applicazione una legge straniera che non preveda affatto la possibilita del divorzio (come alcuni ordinamenti di diritto islamico o canonico) oppure che disciplini la separazione in modo gravemente discriminatorio. Inoltre, alcune norme di diritto italiano relative alla tutela dei figli minori e all'assegno di mantenimento possono qualificarsi come norme di applicazione necessaria ex articolo 16 del Regolamento Roma III, prevalendo sulla legge designata.
Separazione e divorzio: distinzione e convergenza
Il Regolamento Roma III disciplina sia la separazione personale che lo scioglimento del matrimonio (divorzio). Per gli ordinamenti che non prevedono la separazione personale come istituto distinto — e molti paesi di common law non la prevedono — l'articolo 8 del Regolamento stabilisce che, se la legge designata non la prevede, il giudice applica la legge del foro. In Italia, dove la separazione e un presupposto tradizionale del divorzio (salvo i casi di divorzio immediato introdotti dalla legge 55/2015 che ha ridotto i termini), questa norma ha rilevanza pratica quando coppie miste invocano la legge di un paese che non conosce la separazione.
Coordinamento con la giurisdizione ex articolo 32
La legge applicabile determinata ai sensi dell'articolo 31 e del Regolamento Roma III deve essere coordinata con la questione della giurisdizione, disciplinata dall'articolo 32 della legge 218/1995 e dal Regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles IIa, ora sostituito dal Regolamento UE n. 2019/1111 Bruxelles IIter per le procedure avviate dal 1° agosto 2022). E possibile che il giudice italiano abbia giurisdizione ma debba applicare una legge straniera, e viceversa. La scelta della legge applicabile da parte dei coniugi non attribuisce giurisdizione al giudice dello Stato della legge scelta: la giurisdizione segue i criteri propri del Regolamento Bruxelles IIter.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'articolo 31 si applica a tutti i divorzi in Italia?
Si applica ai divorzi con elementi di internazionalita che ricadono nell'ambito del Regolamento Roma III (UE n. 1259/2010), ossia quando vi e un collegamento con piu ordinamenti. Per i divorzi tra coniugi italiani residenti in Italia si applica direttamente la legge italiana.
I coniugi possono scegliere qualsiasi legge per il loro divorzio?
No. Il Regolamento Roma III consente di scegliere solo tra quattro leggi: residenza abituale comune, ultima residenza comune (se uno vi risiede ancora), cittadinanza di un coniuge, legge del foro.
Entro quando devono i coniugi scegliere la legge applicabile in Italia?
Possono farlo prima del procedimento con scrittura privata o, al piu tardi, fino alla conclusione della prima udienza di comparizione, anche con dichiarazione a verbale.
Cosa succede se la legge scelta non prevede la separazione personale?
Il giudice italiano applica la legge del foro (legge italiana) per la separazione, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento Roma III.
Il Regolamento Roma III si applica anche alle unioni civili?
No. Il Regolamento Roma III riguarda solo il matrimonio. Le unioni civili sono escluse dal suo ambito e la legge applicabile alla loro dissoluzione e determinata dalla legge interna dello Stato, con eventuale riferimento ai criteri generali della legge 218/1995.
Vedi anche