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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 109 modifica il regolamento (UE) 2019/2144 sui requisiti di omologazione dei veicoli a motore, aggiungendo un nuovo paragrafo all'art. 11 di tale regolamento.
  • La modifica prevede che, nell'adottare atti di esecuzione per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza dei veicoli, la Commissione tenga conto dei requisiti dell'AI Act.
  • Il raccordo normativo evita che i veicoli autonomi e i sistemi ADAS debbano rispettare requisiti contraddittori o duplicati tra la normativa sull'omologazione e l'AI Act.
  • I sistemi di IA integrati nei veicoli come componenti di sicurezza rientrano nell'allegato II dell'AI Act, che elenca i prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione UE.
  • La norma riflette la scelta dell'AI Act di integrarsi con il diritto settoriale esistente piuttosto che sostituirlo, garantendo coerenza dell'ordinamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Commento

La questione del raccordo tra AI Act e normativa di omologazione dei veicoli

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) non opera in un vuoto normativo: il mercato europeo dei prodotti è già governato da un articolato sistema di normative di armonizzazione, alcune delle quali disciplinano specificamente la sicurezza dei prodotti in settori ad alto impatto come l'automotive. Il regolamento (UE) 2019/2144 stabilisce i requisiti di omologazione per i veicoli a motore e i loro componenti, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza attiva e passiva. Con l'avvento dei veicoli a guida autonoma e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), questi veicoli integrano sempre più sistemi di IA come componenti di sicurezza fondamentali: sistemi che decidono autonomamente frenate d'emergenza, mantengono la corsia, gestiscono la velocità adattiva, riconoscono ostacoli. L'art. 109 dell'AI Act interviene per garantire che le due normative — quella sull'omologazione e quella sull'IA — si parlino e non si contraddicano.

Il contenuto tecnico della modifica: il nuovo paragrafo 3 dell'art. 11 del regolamento 2019/2144

L'art. 109 aggiunge all'art. 11 del regolamento 2019/2144 un nuovo paragrafo 3. L'art. 11 del regolamento 2019/2144 disciplina le procedure con le quali la Commissione adotta atti di esecuzione — tecnicamente, regolamenti delegati — che specificano i requisiti tecnici dettagliati per i sistemi e i componenti di sicurezza dei veicoli. Il nuovo paragrafo 3 stabilisce che quando tali atti di esecuzione riguardano sistemi di IA che sono «componenti di sicurezza» ai sensi dell'AI Act, la Commissione deve tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2, dell'AI Act. Il capo III, sezione 2 dell'AI Act — artt. da 9 a 15 — contiene i requisiti tecnici per i sistemi di IA ad alto rischio: gestione del rischio, qualità dei dati di addestramento, documentazione tecnica, registrazione automatica degli eventi, trasparenza e informazione, supervisione umana, accuratezza, robustezza e sicurezza informatica. Questi requisiti devono quindi essere presi in considerazione nella definizione degli atti di esecuzione per i veicoli.

Perché i sistemi di IA nei veicoli sono ad alto rischio

I sistemi di IA che agiscono come componenti di sicurezza dei veicoli a motore rientrano nell'allegato III, punto 3, lettera b dell'AI Act, che classifica come ad alto rischio i sistemi di IA destinati ad essere usati come componenti di sicurezza nell'ambito della gestione e dell'esercizio del traffico stradale. Questo significa che il produttore di un'automobile che integra un sistema di IA per la frenata automatica d'emergenza è, ai sensi dell'AI Act, il fornitore di un sistema di IA ad alto rischio e deve rispettare tutti i requisiti del capo III, sezione 2: sviluppare un sistema di gestione del rischio, garantire la qualità e la rappresentatività dei dati di addestramento, predisporre documentazione tecnica adeguata, assicurare la capacità di supervisione umana e registrare automaticamente gli eventi rilevanti. Questi obblighi si sovrappongono a quelli già previsti dal regolamento 2019/2144 per l'omologazione del veicolo.

Il meccanismo di coordinamento: evitare duplicazioni e contraddizioni

La modifica introdotta dall'art. 109 ha una funzione di coordinamento procedurale: quando la Commissione prepara atti di esecuzione per i sistemi di sicurezza dei veicoli che sono anche sistemi di IA, deve verificare che i requisiti tecnici specificati siano coerenti — e possibilmente sovrapposti — con quelli del capo III, sezione 2 dell'AI Act, evitando sia la duplicazione degli adempimenti (che graverebbe inutilmente sui produttori) sia la creazione di requisiti contraddittori (che renderebbero impossibile la conformità simultanea a entrambe le normative). In pratica, la Commissione dovrà lavorare in seno ai servizi competenti (DG MOVE per i veicoli; AI Office per l'IA) per sviluppare atti di esecuzione che integrino i requisiti delle due normative in un corpus coerente. Questo approccio riflette la scelta generale dell'AI Act di integrarsi con il diritto settoriale anziché sovrapporsi ad esso: l'art. 2, par. 2, e l'allegato II dell'AI Act prevedono espressamente che i sistemi di IA soggetti a normative di armonizzazione UE specifiche siano disciplinati da un regime coordinato.

Implicazioni per i produttori di veicoli e i fornitori di sistemi ADAS

Per i produttori di veicoli (OEM), l'art. 109 comporta che i requisiti AI Act per i sistemi di IA ad alto rischio integrati nei veicoli saranno presi in conto negli atti di esecuzione che specificano i dettagli tecnici dell'omologazione. Questo significa che la conformità all'omologazione potrà — almeno in parte — dimostrare anche la conformità all'AI Act, evitando duplicazioni documentali. Per i fornitori Tier-1 e Tier-2 che sviluppano e vendono sistemi ADAS ai produttori di veicoli, la situazione è più complessa: possono essere «fornitori» di sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'AI Act, con obblighi diretti, mentre il produttore di veicoli che li integra potrebbe essere considerato anch'esso «fornitore» in quanto modifica il sistema o lo immette sul mercato come parte del veicolo. La catena di responsabilità lungo la filiera automotive dovrà essere chiarita attraverso accordi contrattuali e linee guida delle autorità, tenendo conto sia dell'AI Act sia del regolamento 2019/2144.

Il contesto più ampio: le altre modifiche «settoriali» dell'AI Act

L'art. 109 non è un caso isolato: l'AI Act contiene un intero capo dedicato alle modifiche di altri atti UE (artt. 103-115), che adattano la normativa settoriale per garantire il coordinamento con l'AI Act in una pluralità di settori: dispositivi medici (artt. 103-104), sicurezza delle macchine (art. 108), aviazione (art. 107), e appunto automotive (art. 109). Questa tecnica legislativa — modificare direttamente le normative settoriali anziché affidarsi a future disposizioni di raccordo — riflette la consapevolezza del legislatore europeo che i sistemi di IA non sono un mondo a sé stante, ma componenti di prodotti e sistemi già ampiamente regolamentati. La sfida per le imprese è quella di monitorare non solo l'AI Act, ma anche gli atti di esecuzione settoriali che lo integreranno, per costruire strategie di conformità che coprano entrambi i livelli normativi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I veicoli a guida autonoma sono soggetti all'AI Act?

Sì. I sistemi di IA che costituiscono componenti di sicurezza dei veicoli a motore rientrano nell'allegato III, punto 3, lettera b dell'AI Act e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio. I produttori di veicoli e i fornitori di sistemi ADAS che integrano tali componenti sono soggetti agli obblighi del capo III, sezione 2 dell'AI Act.

La conformità all'omologazione del veicolo soddisfa automaticamente i requisiti AI Act?

Non automaticamente, ma la modifica introdotta dall'art. 109 mira a garantire che gli atti di esecuzione sull'omologazione tengano conto dei requisiti AI Act, riducendo le duplicazioni. Fino all'adozione di atti di esecuzione coordinati, il fornitore deve garantire la conformità separata a entrambe le normative.

Cosa si intende per 'componente di sicurezza' ai sensi dell'AI Act?

Per 'componente di sicurezza' l'AI Act intende un componente di un prodotto o sistema che svolge una funzione di sicurezza per quel prodotto o sistema, o il cui guasto o malfunzionamento mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone (art. 3, punto 14). Nel contesto automotive, i sistemi ADAS di livello avanzato — frenata autonoma, rilevamento ostacoli, mantenimento della corsia — rientrano tipicamente in questa definizione.

Chi è il 'fornitore' del sistema di IA nel contesto automotive: il produttore di veicoli o il fornitore del componente?

Dipende dalla struttura della filiera. Se il produttore di veicoli integra un sistema di IA sviluppato da un fornitore esterno senza modificarlo sostanzialmente, il fornitore del componente è il 'fornitore' ai sensi dell'AI Act. Se il produttore di veicoli modifica il sistema o lo immette sul mercato come parte del veicolo sotto il proprio marchio, può anch'esso essere considerato 'fornitore'. La catena di responsabilità deve essere definita contrattualmente.

Quando entrano in vigore gli obblighi per i sistemi di IA nei veicoli?

Gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio dell'allegato III (che include i componenti di sicurezza dei veicoli) entrano pienamente in vigore il 2 agosto 2026 (art. 113, par. 6 dell'AI Act). I sistemi già in servizio prima di tale data beneficiano di un regime transitorio. È comunque consigliabile avviare la pianificazione della conformità con largo anticipo, data la complessità dei cicli di sviluppo nell'industria automobilistica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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