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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo 108 modifica il Regolamento (UE) 2018/1139 (sicurezza dell'aviazione civile — EASA) inserendo il raccordo con i requisiti dell'AI Act per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza in ambito aeronautico.
  • Le modifiche intervengono su sei disposizioni del Regolamento EASA (artt. 17, 19, 43, 47, 57, 58), allineando gli atti di esecuzione e delegati relativi all'aviazione con i requisiti del Capo III, sezione 2 dell'AI Act.
  • L'obiettivo è evitare la duplicazione normativa: i sistemi AI che sono componenti di sicurezza aeronautica soddisfano sia i requisiti EASA sia quelli dell'AI Act tramite un unico framework integrato.
  • Questa disposizione è parte di un gruppo di articoli modificativi (artt. 103-109) con cui l'AI Act aggiorna i regolamenti settoriali preesistenti per garantire coerenza del quadro normativo UE.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

Il regolamento (UE) 2018/1139 è così modificato:

1) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento. ( * ) Regolamento(UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) ( GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj ).»;"

2) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

3) all'articolo 43 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 1 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

4) all'articolo 47 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

5) all'articolo 57 è aggiunto il comma seguente: «Nell'adottare tali atti di esecuzione per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.» ;

6) all'articolo 58 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Nell'adottare atti delegati a norma dei paragrafi 1 e 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.».

Commento

La funzione degli articoli modificativi nell'AI Act

L'articolo 108 è una disposizione di «coordinamento normativo settoriale»: non crea obblighi autonomi, ma modifica un regolamento preesistente — il Regolamento (UE) 2018/1139 sulla sicurezza dell'aviazione civile — per integrare in esso i requisiti dell'AI Act applicabili ai sistemi di IA che sono componenti di sicurezza in ambito aeronautico. Questo approccio riflette la scelta del legislatore europeo di non disegnare l'AI Act come testo isolato, ma di raccordarlo organicamente con il corpus normativo settoriale preesistente.

Il gruppo di articoli 103-109 costituisce il «pacchetto modificativo» dell'AI Act: interviene su regolamenti che disciplinano settori in cui i sistemi di IA ad alto rischio sono già soggetti a regole specifiche — macchine, dispositivi medici, autoveicoli, aviazione, strumenti di misura. Il principio guida è che l'AI Act si applica in modo coordinato con queste normative, senza creare doppioni né lacune.

Il Regolamento (UE) 2018/1139 e l'EASA

Il Regolamento (UE) 2018/1139 è il testo fondamentale della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea. Attribuisce all'EASA (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea) il compito di elaborare specifiche di certificazione, standard tecnici e procedure di supervisione per aeromobili, aeroporti, operatori di volo e forniture di servizi di navigazione aerea. L'EASA ha già avviato un percorso interno di sviluppo di guidance material specifico per i sistemi di IA nell'aviazione (AI Roadmap), ma il raccordo normativo formale richiede una modifica del regolamento base.

Le sei modifiche puntuali

L'art. 108 introduce la medesima formula in sei articoli del Regolamento EASA:

  • Art. 17 (atti di esecuzione per la navigabilità): il nuovo par. 3 prevede che, nell'adottare atti di esecuzione per sistemi AI che sono componenti di sicurezza, si tenga conto dei requisiti del Capo III, sezione 2 dell'AI Act.
  • Art. 19 (atti delegati per la navigabilità): analogamente, il nuovo par. 4 impone il raccordo con l'AI Act.
  • Art. 43 (specifiche di certificazione e mezzi di conformità accettabili): raccordo per gli atti di esecuzione.
  • Art. 47 (poteri delegati per operazioni e personale navigante): raccordo per gli atti delegati.
  • Art. 57 (mezzi di conformità accettabili per la navigazione aerea): raccordo per gli atti di esecuzione.
  • Art. 58 (poteri delegati per la navigazione aerea): raccordo per gli atti delegati.

La formula è identica in tutti i casi: «nell'adottare [gli atti] per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, si tiene conto dei requisiti di cui al Capo III, sezione 2, di tale regolamento». Il Capo III, sezione 2 contiene i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio: gestione del rischio (art. 9), governance dei dati (art. 10), documentazione tecnica (art. 11), registrazione (art. 12), trasparenza (art. 13), supervisione umana (art. 14), accuratezza e robustezza (art. 15).

Implicazioni pratiche per i produttori aeronautici

Un sistema di IA integrato in un aeromobile o in un sistema di controllo del traffico aereo che sia qualificabile come «componente di sicurezza» ai sensi dell'AI Act deve soddisfare sia i requisiti del Regolamento EASA sia quelli del Capo III, sezione 2 dell'AI Act. La certificazione EASA dovrà in futuro tenere conto dei requisiti AI Act: ciò significa che le specifiche di certificazione elaborate dall'EASA per sistemi AI dovranno incorporare i criteri di gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione e supervisione umana previsti dall'AI Act.

Per i produttori, questo semplifica il quadro (un unico processo di certificazione integrato), ma richiede un investimento nella comprensione di entrambe le normative. In pratica, l'art. 108 anticipa lo sviluppo di standard tecnici armonizzati che integreranno i requisiti AI Act nell'ambito delle specifiche di certificazione EASA. Fino all'adozione di tali standard, i produttori devono fare riferimento sia al Regolamento EASA sia all'AI Act in modo autonomo e coordinato.

Raccordo con il GDPR e i dati operativi

I sistemi di IA aeronautici — in particolare quelli per la gestione del traffico aereo o per l'analisi del comportamento in cabina — possono trattare dati personali di passeggeri e personale di bordo. In questi casi, ai due corpus normativi (EASA e AI Act) si aggiunge il GDPR. La gestione coordinata di tre framework normativi richiede che i produttori aeronautici sviluppino competenze trasversali di compliance, integrando le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati con le valutazioni di conformità AI Act e le procedure di certificazione EASA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Cosa significa che il Regolamento EASA 'tiene conto' dei requisiti AI Act?

Significa che nell'elaborazione delle specifiche di certificazione e degli atti delegati/di esecuzione per sistemi AI aeronautici che sono componenti di sicurezza, l'EASA e la Commissione devono considerare e integrare i requisiti del Capo III, sezione 2 dell'AI Act. Non è un'applicazione automatica: richiede l'adozione di standard specifici che incorporino entrambi i framework.

Un produttore di componenti AI per l'aviazione deve ottenere due certificazioni separate?

In via transitoria, finché non saranno adottati standard armonizzati che integrano entrambi i framework, i produttori devono conformarsi separatamente all'AI Act e alla normativa EASA. L'art. 108 getta le basi per un processo integrato futuro, ma non lo garantisce immediatamente.

L'art. 108 si applica solo agli aeromobili o anche ai sistemi a terra?

Si applica a tutti i sistemi di IA che sono 'componenti di sicurezza' ai sensi del Regolamento EASA, che include aeromobili, aeroporti, sistemi di controllo del traffico aereo (ATM/ANS) e servizi di navigazione aerea. Qualsiasi sistema AI in questi ambiti che soddisfi la definizione di componente di sicurezza è coinvolto.

Quando entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 108?

Le modifiche al Regolamento EASA sono entrate in vigore contestualmente all'AI Act (agosto 2024). Tuttavia, i loro effetti pratici si materializzano quando la Commissione adotta nuovi atti di esecuzione o delegati relativi all'aviazione, nei quali dovrà tenere conto dei requisiti AI Act per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza.

Un sistema AI che non è 'componente di sicurezza' in ambito aeronautico è comunque soggetto all'AI Act?

Dipende dalla sua classificazione. Se rientra in una delle categorie dell'allegato III dell'AI Act per altri motivi (es. sistema di gestione del personale, sistema di screening dei passeggeri), è soggetto all'AI Act come sistema ad alto rischio, ma non attraverso il coordinamento specifico dell'art. 108. L'art. 108 riguarda solo i sistemi AI che sono componenti di sicurezza ai sensi del Regolamento EASA.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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