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Art. 27 L. 218/1995 — Condizioni per contrarre matrimonio

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Art. 27 L. 218/1995 — Condizioni per contrarre matrimonio

Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. articolo precedente articolo successivo