← Torna a Intelligenza artificiale — AI Act (Regolamento UE 2024/1689)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 106 integra la Direttiva (UE) 2016/797 sull'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione, inserendo un nuovo par. 12 all'art. 5 della direttiva.
  • Il nuovo paragrafo stabilisce che, nell'adottare atti delegati e di esecuzione che riguardano i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza ai sensi dell'AI Act, l'Agenzia dell'UE per le ferrovie deve tenere conto dei requisiti tecnici del Capo III, Sezione 2, del Regolamento (UE) 2024/1689.
  • Si tratta di un raccordo normativo che garantisce la coerenza tra la regolazione ferroviaria specialistica e i requisiti AI Act per i sistemi di IA ad alto rischio.
  • Questa disposizione si inserisce nel più ampio coordinamento dell'AI Act con la normativa di armonizzazione settoriale dell'Allegato I.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica della direttiva (UE) 2016/797

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

All'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797 è aggiunto il paragrafo seguente:

«12. Nell'adottare atti delegati a norma del paragrafo 1 e atti di esecuzione a norma del paragrafo 11 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

Commento

Il coordinamento dell'AI Act con la normativa settoriale ferroviaria

L'art. 106 è una norma di raccordo: modifica la Direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario nell'Unione europea, inserendo un collegamento esplicito con i requisiti dell'AI Act per i sistemi di IA che funzionano come componenti di sicurezza.

La modifica riflette un approccio sistematico che il Regolamento (UE) 2024/1689 adotta in più articoli: anziché creare un regime parallelo e separato per ogni settore regolamentato, il legislatore europeo ha scelto di integrare l'AI Act nella normativa di prodotto e settoriale esistente, assicurando coerenza e prevenendo possibili conflitti normativi.

La Direttiva (UE) 2016/797 e il suo contesto

La Direttiva 2016/797 disciplina l'interoperabilità del sistema ferroviario nell'Unione: si occupa delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), dei componenti di interoperabilità, della valutazione di conformità e del regime di autorizzazione dei veicoli ferroviari. Al suo art. 5 la direttiva conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati (per definire le STI) e atti di esecuzione (per le procedure applicative).

Con l'introduzione di sistemi di IA nel settore ferroviario — sistemi di controllo del traffico, sistemi di segnalamento, sistemi di diagnostica predittiva, sistemi di gestione delle emergenze — si pone il problema di come integrare i requisiti di sicurezza specifici dell'IA nella regolazione ferroviaria esistente. L'art. 106 risolve questo problema con una modifica puntuale.

Il contenuto del nuovo paragrafo 12

Il nuovo par. 12, inserito nell'art. 5 della Direttiva 2016/797, stabilisce che nell'adottare gli atti delegati e di esecuzione previsti da quella disposizione, quando tali atti riguardano «sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689», si deve tenere conto dei requisiti di cui al Capo III, Sezione 2, dell'AI Act.

Il Capo III, Sezione 2, dell'AI Act contiene i requisiti tecnici per i sistemi di IA ad alto rischio: qualità dei dati (art. 10), documentazione tecnica (art. 11), conservazione dei log (art. 12), trasparenza e informazione agli utenti (art. 13), sorveglianza umana (art. 14), accuratezza, robustezza e cibersicurezza (art. 15). Questi requisiti diventano un parametro di riferimento obbligatorio per gli atti delegati e di esecuzione della direttiva ferroviaria quando riguardano componenti di IA.

Il concetto di «componente di sicurezza» nell'AI Act

La nozione di «componente di sicurezza» è centrale nella struttura dell'AI Act: i sistemi di IA che svolgono una funzione di sicurezza in un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Allegato I sono classificati come sistemi ad alto rischio. Nel settore ferroviario, questa definizione può abbracciare una gamma ampia di applicazioni: sistemi di controllo automatico della velocità, sistemi di gestione dei segnali, sistemi di rilevamento ostacoli, sistemi di supporto alle decisioni dei macchinisti in situazioni di emergenza.

Per questi sistemi, l'art. 106 garantisce che le autorità che adottano le specifiche tecniche di interoperabilità siano vincolate a considerare i requisiti AI Act — creando un obbligo di coerenza normativa orizzontale tra la regolazione ferroviaria e la regolazione sull'IA.

Implicazioni pratiche per il settore ferroviario

Per i produttori di sistemi di segnalamento ferroviario, per gli operatori ferroviari e per i gestori dell'infrastruttura che utilizzano o sviluppano sistemi con componenti di IA, l'art. 106 segnala che il percorso di conformità passa necessariamente per entrambi i regimi: quello della Direttiva 2016/797 (con le relative STI) e quello dell'AI Act. Le future STI che riguarderanno componenti di IA dovranno essere conformi anche ai requisiti del Capo III, Sezione 2, dell'AI Act, e questo sarà un criterio obbligatorio per la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di delega. Le imprese del settore dovrebbero monitorare l'evoluzione delle STI e degli atti di esecuzione per identificare i requisiti specifici che emergeranno da questo coordinamento normativo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Perché l'AI Act modifica la Direttiva (UE) 2016/797 invece di disciplinare direttamente il settore ferroviario?

L'AI Act adotta un approccio di coordinamento con la normativa settoriale esistente: anziché creare regole parallele per ogni settore, integra i requisiti AI nei regimi già esistenti. La modifica dell'art. 5 della Direttiva 2016/797 assicura che le future specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria tengano conto dei requisiti AI Act, creando coerenza normativa senza duplicazioni.

Quali sistemi di IA ferroviari sono 'componenti di sicurezza' ai sensi dell'AI Act?

L'AI Act non fornisce un elenco tassativo, ma il criterio è funzionale: sono componenti di sicurezza i sistemi di IA che svolgono una funzione di sicurezza in prodotti o sistemi disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Allegato I, sezione A. Nel settore ferroviario rientrano tipicamente: sistemi di controllo automatico, sistemi di segnalamento, sistemi di rilevamento ostacoli, sistemi di supporto alle decisioni in situazioni di emergenza.

Quando entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 106?

L'art. 106 è parte del Regolamento (UE) 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024. La modifica alla Direttiva 2016/797 è immediatamente operante. Tuttavia, i suoi effetti concreti si materializzano quando la Commissione adotta nuovi atti delegati o di esecuzione ai sensi della direttiva ferroviaria: da quel momento, tali atti devono tenere conto dei requisiti del Capo III, Sezione 2, dell'AI Act.

Un gestore dell'infrastruttura ferroviaria è fornitore o deployer dell'AI Act?

Dipende dal ruolo concreto. Se il gestore acquista da un terzo il sistema di IA e lo usa nella propria infrastruttura, è deployer. Se sviluppa o fa sviluppare un sistema proprietario e lo usa con il proprio marchio, è fornitore. In molti casi il gestore sarà deployer, mentre le aziende fornitrici di sistemi di segnalamento o controllo saranno i fornitori soggetti agli obblighi del Capo III.

L'art. 106 si applica anche ai veicoli ferroviari, oltre all'infrastruttura?

La Direttiva 2016/797 si applica al sistema ferroviario nel suo complesso, inclusi i veicoli. L'art. 5, modificato dall'art. 106, riguarda gli atti delegati e di esecuzione che la Commissione adotta per le specifiche tecniche di interoperabilità. Nella misura in cui tali atti disciplinino sistemi di IA che sono componenti di sicurezza nei veicoli ferroviari, il raccordo con l'AI Act si applica anche a quel sotto-settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.