Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 24 L. 218/1995 — Diritti della personalità
Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi agevolati ( Art. 20 D.L. n. 331/1993
- Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d'appello sul preadottivo
- Art. 24 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei distributori
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 148/2015 — Consultazione sindacale
- Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca