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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 29 del DPR 487/1994 definisce l'ambito soggettivo delle assunzioni obbligatorie nelle amministrazioni ed enti pubblici in favore delle categorie protette. Il riferimento normativo di raccordo è la legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. La norma stabilisce che le modalità operative di tali assunzioni — vale a dire le procedure di iscrizione, la formazione delle graduatorie e l'avviamento a selezione — sono quelle descritte nell'articolo 30 del medesimo regolamento. Il ruolo dell'articolo 29 è dunque di carattere sistematico: colloca le assunzioni obbligatorie per categorie protette all'interno del DPR 487/1994 e le rinvia alla disciplina specifica del Capo III, che costituisce il corpus procedurale di riferimento per questo particolare canale di accesso al pubblico impiego.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 DPR 487/1994 — Ambito di applicazione

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

1. Le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo le modalità di cui all’articolo 30 del presente regolamento. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il collocamento nel sistema delle assunzioni obbligatorie

L'articolo 29 del DPR 487/1994 apre il Capo III del regolamento, dedicato alle assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette. La norma svolge una funzione di cerniera tra la disciplina generale sui concorsi pubblici e il regime speciale previsto per l'accesso al lavoro dei disabili. Essa rinvia espressamente alle modalità stabilite dall'articolo 30, che contiene le regole procedurali sull'iscrizione e sui requisiti. Il Capo III del DPR 487/1994 si colloca, quindi, come disciplina regolamentare di attuazione dell'obbligo di assunzione previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, la quale costituisce la fonte primaria di riferimento per la materia del diritto al lavoro dei disabili nelle pubbliche amministrazioni.

Il rinvio alla legge 12 marzo 1999, n. 68

La legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», costituisce il fondamento normativo delle assunzioni obbligatorie nel settore pubblico e privato. L'articolo 3 di tale legge stabilisce la quota di riserva obbligatoria per i datori di lavoro pubblici e privati con più di quindici dipendenti. Le amministrazioni pubbliche rientrano in modo pieno nell'ambito di applicazione della legge n. 68/1999: esse sono dunque tenute a riservare una quota dei propri organici ai soggetti con disabilità accertata o ad altri soggetti rientranti nelle categorie protette individuate dalla stessa legge (ad esempio, orfani e vedove di guerre o di infortuni sul lavoro, profughi, ecc.). Il DPR 487/1994 specifica, al suo Capo III, le modalità procedurali attraverso cui le amministrazioni adempiono a tale obbligo.

Le categorie protette e il pubblico impiego

L'espressione «categorie protette» comprende, ai sensi della legge n. 68/1999, sia le persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale accertata con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, sia soggetti in condizione di svantaggio sociale riconosciuto dalla legge (invalidi civili, del lavoro, di guerra, non vedenti, sordomuti, orfani e vedove di caduti in servizio, ecc.). Per accedere al canale delle assunzioni obbligatorie nelle PA, è necessario essere regolarmente iscritti negli appositi elenchi tenuti dai centri per l'impiego. L'articolo 29 circoscrive quindi il proprio campo di applicazione a questo insieme specifico di soggetti, distinguendoli dai candidati che partecipano alle procedure concorsuali ordinarie regolate dal Capo I e II del medesimo DPR.

Il rapporto con l'articolo 30 e con il resto del Capo III

Il rinvio all'articolo 30 ha carattere tecnico-operativo: l'articolo 29 enuncia il principio (le assunzioni obbligatorie avvengono secondo le modalità del Capo III), mentre gli articoli 30, 31 e 32 sviluppano il dettaglio procedurale (rispettivamente: iscrizione e requisiti, formazione delle graduatorie, modalità di avviamento e di assunzione). Il sistema normativo del Capo III si distingue nettamente dal canale concorsuale ordinario: mentre i concorsi pubblici prevedono prove comparative e valutazione del merito, le assunzioni obbligatorie avvengono attraverso un avviamento numerico secondo l'ordine di graduatoria e prove di idoneità non comparative, preordinate esclusivamente all'accertamento della capacità di svolgere le specifiche mansioni.

La ratio della norma: integrazione lavorativa e interesse pubblico

La ratio dell'articolo 29, letta in combinato disposto con la legge n. 68/1999, riflette una precisa scelta costituzionale: l'articolo 38 della Costituzione stabilisce il diritto dei soggetti inabili e dei minorati al mantenimento e all'educazione professionale; l'articolo 4 riconosce a tutti il diritto al lavoro. Le assunzioni obbligatorie nelle PA rappresentano uno strumento di inclusione lavorativa che persegue un duplice obiettivo: garantire ai soggetti svantaggiati un accesso effettivo all'occupazione pubblica e assicurare alle amministrazioni il rispetto degli obblighi di legge. La collocazione dell'articolo 29 all'interno del DPR 487/1994 — che regolamenta il reclutamento nella PA in generale — segnala la scelta del legislatore di trattare le assunzioni obbligatorie come parte integrante del sistema di reclutamento pubblico, sia pure con regole procedurali differenziate.

Profili applicativi e rapporto con la normativa vigente

Va segnalato che la disciplina delle assunzioni obbligatorie ha subito aggiornamenti nel corso degli anni, con interventi sia sulla legge n. 68/1999 sia sul D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego). In particolare, l'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 regola oggi in modo organico le procedure di reclutamento delle PA, richiamando anche le disposizioni in materia di categorie protette. Il DPR 487/1994 mantiene tuttavia una funzione regolamentare di dettaglio, applicandosi alle amministrazioni che non abbiano provveduto a darsi regolamenti interni di settore. L'articolo 29, in questo quadro, svolge una funzione definitoria e sistematica: chiarisce che il Capo III si applica alle assunzioni obbligatorie per categorie protette nelle PA ed enti pubblici, rinviando alle norme procedurali degli articoli successivi per la concreta attuazione dell'obbligo.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali soggetti rientrano nelle «categorie protette» ai fini dell'articolo 29?

Rientrano le persone con disabilità accertata ai sensi della legge n. 68/1999 (invalidi civili, del lavoro, di guerra, non vedenti, sordomuti) e altri soggetti tutelati dalla stessa legge (orfani e vedove di caduti, profughi, ecc.), a condizione di essere iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego.

L'articolo 29 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni?

Sì, il DPR 487/1994 si applica in via generale alle amministrazioni ed enti pubblici che non abbiano una disciplina di settore speciale. Sono escluse le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 23, comma 4).

Le assunzioni obbligatorie avvengono con concorso pubblico?

No. Le assunzioni per categorie protette avvengono tramite avviamento numerico dei candidati iscritti nelle graduatorie dei centri per l'impiego, con prove di idoneità non comparative, come previsto dagli articoli 30-32 del DPR 487/1994.

Qual è la fonte primaria che disciplina le categorie protette e la quota di riserva?

La legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili». Il DPR 487/1994, Capo III, ne costituisce l'attuazione regolamentare per le modalità operative nelle PA.

È possibile che un soggetto appartenente a una categoria protetta partecipi anche al concorso ordinario?

Sì. Appartenere a una categoria protetta non preclude la partecipazione ai concorsi pubblici ordinari. I due canali sono paralleli: il soggetto può scegliere la via del concorso ordinario o quella dell'avviamento obbligatorio, fatti salvi eventuali posti riservati nell'ambito dello stesso concorso.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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