Testo dell'articoloVigente
Art. 27 DPR 487/1994 — Selezione
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell’ articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente dell’esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’amministrazione o dell’ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Reg. (UE) 2024/1689 — Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
Commento
La selezione di idoneita: una prova non comparativa
L'articolo 27 del DPR 487/1994 chiarisce con nettezza il carattere giuridico della selezione che segue l'avviamento numerico: si tratta di una prova di idoneita, non di una valutazione comparativa. Il comma 3 e esplicito in questo senso, stabilendo che la selezione «deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneita del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa». Questa distinzione e fondamentale dal punto di vista giuridico e pratico. Nel concorso comparativo, l'obiettivo e individuare il candidato migliore tra quelli che partecipano alla medesima procedura. Nella selezione di idoneita, invece, la domanda che la commissione deve porsi e soltanto se il singolo lavoratore avviato sia o meno capace di svolgere le mansioni previste dal profilo. Non esiste quindi una graduatoria di merito tra i selezionati: chi supera la prova e idoneo, chi non la supera non lo e, indipendentemente dalle performance degli altri candidati convocati.
Il termine di convocazione e le sue implicazioni
Il comma 1 dell'articolo 27 stabilisce un termine di dieci giorni entro il quale le amministrazioni devono convocare i candidati avviati, indicando giorno e luogo di svolgimento delle prove. Il termine decorre dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento nel caso delle procedure periferiche di cui all'articolo 25, o dalla pubblicazione delle graduatorie integrali nel caso delle procedure centrali di cui all'articolo 26. Il rispetto di questo termine risponde a esigenze di certezza per i lavoratori: chi viene avviato deve sapere in tempi ragionevoli se e quando sara sottoposto alle prove. La mancata convocazione entro i termini non comporta automaticamente la nullita della procedura, ma rappresenta una violazione del principio di celerita che connota l'intera disciplina dell'avviamento numerico e puo rilevare ai fini della responsabilita degli uffici procedenti.
Il contenuto delle prove: attitudini e sperimentazioni lavorative
Il comma 2 descrive la natura delle prove di selezione: prove pratiche attitudinali ovvero sperimentazioni lavorative, il cui contenuto e determinato con riferimento alle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza, o eventualmente ai profili definiti dalle singole amministrazioni. La norma aggiunge un ulteriore riferimento: i contenuti e le modalita stabiliti per le prove di idoneita relative agli attestati di professionalita della regione nel cui ambito ricade l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Questo richiamo alle declaratorie contrattuali e agli standard regionali di professionalita garantisce che le prove abbiano un contenuto ancorato alla realta delle mansioni effettivamente richieste, evitando prove astratte o non pertinenti rispetto alle attivita che il lavoratore selezionato dovra svolgere concretamente nell'amministrazione.
La sostituzione dei lavoratori non idonei o rinunciatari
Il comma 4 disciplina il meccanismo di sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione, non abbiano superato le prove, non abbiano accettato la nomina o non siano piu in possesso dei requisiti richiesti. In questi casi si provvede alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti, effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta originaria. Gli avviamenti sostitutivi avvengono dopo la comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. Questo sistema di sostituzioni progressive garantisce che la procedura non si blocchi in presenza di rinunce o inidoneita, mantenendo comunque il rispetto dell'ordine di graduatoria come criterio di selezione imparziale. La comunicazione dell'esito al centro per l'impiego e condizione necessaria per attivare il ciclo sostitutivo.
La pubblicita delle operazioni: garanzia di trasparenza
Il comma 5 introduce una regola di pubblicita particolarmente rigorosa: le operazioni di selezione sono pubbliche a pena di nullita, e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. La nullita per mancata pubblicita e una sanzione severa, giustificata dalla funzione di garanzia assolta dalla trasparenza del procedimento selettivo. La possibilita per chiunque — non solo per i partecipanti — di assistere alle operazioni di selezione contribuisce a prevenire forme di favoritismo o irregolarita nella valutazione dell'idoneita. Questo principio di pubblicita si distingue da quello vigente per i concorsi tradizionali, ma risponde alla medesima ratio: garantire che le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni avvengano in modo trasparente e verificabile da parte dei cittadini e degli stessi lavoratori interessati.
L'unitarieta della commissione e la copertura integrale dei posti
Il comma 5 precisa che a tutte le operazioni di selezione provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Questo principio di unitarieta della commissione assicura coerenza nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'idoneita: ogni candidato viene giudicato secondo gli stessi standard, indipendentemente dall'ordine in cui e convocato. La commissione non si scioglie fino al completamento della procedura, evitando discontinuita che potrebbero pregiudicare l'uniformita delle valutazioni. In caso di sostituzione dei componenti per cause di forza maggiore, si applicano le ordinarie regole in materia di composizione delle commissioni esaminatrici richiamate dal Capo I del medesimo regolamento.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
La selezione di avviamento e un concorso comparativo?
No. L'articolo 27, comma 3, stabilisce espressamente che la selezione accerta esclusivamente l'idoneita del lavoratore a svolgere le mansioni e non comporta valutazione comparativa. Chi e idoneo viene assunto, senza graduatorie di merito tra i selezionati.
In cosa consistono le prove di selezione?
In prove pratiche attitudinali o sperimentazioni lavorative, il cui contenuto e determinato in riferimento alle declaratorie contrattuali di area o categoria e agli standard regionali di professionalita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27.
Cosa succede se il lavoratore avviato non supera le prove?
L'ente comunica l'esito negativo al centro per l'impiego, che provvede a un nuovo avviamento secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta originaria, ai sensi del comma 4 dell'articolo 27.
Le prove di selezione sono aperte al pubblico?
Si, a pena di nullita. Il comma 5 dell'articolo 27 prevede che le operazioni di selezione siano pubbliche e precedute dall'affissione di un avviso all'albo dell'amministrazione.
Vedi anche